Conto Termico: la gestione dell’incentivo genera responsabilità contrattuale

Una decisione della Corte d’Appello chiarisce che l’impegno alla gestione del Conto Termico implica il presidio completo della procedura tecnico-amministrativa: errori documentali o omissioni procedurali possono determinare il risarcimento integrale dell’incentivo non ottenuto.

di Cristian Angeli - 02/03/2026

Quando un operatore si impegna contrattualmente alla “gestione del conto termico”, tale espressione non può essere ridotta a una mera attività di supporto formale, ma integra un’obbligazione complessa che comprende il presidio dell’intero iter tecnico-amministrativo necessario all’ottenimento dell’incentivo. La perdita del contributo per carenze procedurali o documentali può quindi tradursi in responsabilità contrattuale per l’intero importo dell’incentivo non riconosciuto.

È questo il principio che emerge con chiarezza da una recente decisione di merito (sentenza Corte d’Appello di Trento num. 24 del 8 febbraio 2026), che affronta un caso emblematico per imprese impiantistiche, ESCo e professionisti energetici: sostituzione di un generatore con una pompa di calore con rigetto dell’istanza da parte del GSE e successiva azione risarcitoria del committente nei confronti dell’installatore.

Il dato centrale non è tanto la conformità tecnica dell’intervento – che anzi risultava rispettare i requisiti prestazionali – quanto la portata dell’impegno assunto in contratto con la formula, inserita anche con postilla manoscritta, “gestione conto termico”.

La postilla contrattuale come fonte di responsabilità

Nel caso concreto, l’impresa sosteneva che il contratto non prevedesse un obbligo di richiedere direttamente l’incentivo né di garantirne l’ottenimento, ma soltanto un’attività di assistenza alla pratica. Il giudice ha però ritenuto che l’espressione utilizzata fosse inequivoca, affermando che con essa l’impresa si era fatta carico “dell’espletamento della pratica di ‘conto termico’ e dunque di curare i vari aspetti di detta ‘gestione’ finalizzata al conseguimento dell’incentivo”.

Non solo. È stato valorizzato il comportamento successivo delle parti: richiesta delle credenziali per l’accesso al portale GSE, caricamento dell’istanza e della documentazione, gestione della fase successiva al preavviso di rigetto. Tutti elementi che hanno corroborato la ricostruzione di un obbligo pieno di presa in carico della procedura incentivante.

Per i tecnici del settore il passaggio è cruciale. La gestione del Conto Termico non si esaurisce nel caricamento dei documenti sul portale, ma implica la conoscenza puntuale delle Regole Applicative, la verifica preventiva della completezza documentale, il rispetto dei termini decadenziali e la capacità di interloquire con il GSE in modo efficace e tempestivo. Una formula sintetica inserita in contratto può trasformarsi in un obbligo professionale articolato, il cui inadempimento espone a responsabilità patrimoniale rilevante.

Le omissioni documentali e gli obblighi “sottintesi”

Il rigetto dell’istanza era stato motivato da una serie di criticità formali. Tra queste, il mancato invio del certificato del produttore attestante il rispetto dei parametri richiesti e l’assenza della certificazione di corretto smaltimento del generatore sostituito.

Con riferimento al primo profilo, la motivazione è netta: l’impresa “non aveva provveduto a produrre al GSE la certificazione del produttore da cui doveva risultare il rispetto del COP, riportato nelle tabelle dell’Allegato II del relativo Decreto, e ciò non solo nella fase iniziale ma neppure dopo che il GSE con il preavviso di rigetto aveva richiesto l’integrazione della pratica con detto certificato”. Tale omissione è stata ritenuta motivo fondato di rigetto e quindi causa diretta della perdita dell’incentivo.

Particolarmente significativa è poi la valutazione sullo smaltimento del generatore sostituito. Pur in assenza di una clausola espressa che imponesse all’installatore di occuparsene, il giudice ha richiamato i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, osservando che essi “impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte”.

In un incarico che prevedeva la sostituzione dell’impianto con accesso agli incentivi, lo smaltimento e la relativa certificazione sono stati considerati adempimenti funzionali al risultato promesso. Si legge infatti che l’esecuzione di buona fede “imponeva di curare anche l’aspetto smaltimento del vecchio impianto e relativa certificazione, adempimenti necessari per ottenere l’incentivo”.

Questo passaggio è di particolare interesse per il settore: evidenzia come la gestione del Conto Termico includa anche attività “sottintese”, non analiticamente dettagliate nel contratto ma strettamente collegate alla concreta possibilità di accedere al contributo.

Affidamento del cliente e rischio professionale

Un ulteriore profilo affrontato riguarda la posizione del committente. L’impresa aveva sostenuto che il vecchio generatore fosse rimasto nella disponibilità materiale del cliente e che quest’ultimo avrebbe potuto procedere autonomamente allo smaltimento. Il giudice ha escluso una corresponsabilità, valorizzando l’affidamento riposto nel professionista incaricato della gestione dell’intervento e dell’incentivo.

È stato evidenziato che il cliente “si è rivolto ai fini della sostituzione dell’impianto e per la cura degli aspetti volti all’ottenimento dell’incentivo ad una società professionista del settore ed ha confidato nel suo operato”, senza che fosse stata adeguatamente segnalata la rilevanza della problematica dello smaltimento ai fini del buon esito della pratica.

In definitiva, la perdita del contributo è stata imputata all’inadempimento dell’obbligo di gestione, con condanna al risarcimento dell’importo corrispondente all’incentivo non ottenuto, oltre rivalutazione.

Per imprese e professionisti che operano nel campo dell’efficientamento energetico il messaggio è chiaro. La gestione del Conto Termico costituisce una prestazione autonoma, con un proprio profilo di rischio giuridico ed economico. Essa richiede procedure interne strutturate, controllo rigoroso della documentazione tecnica e amministrativa, verifica degli adempimenti accessori e piena consapevolezza del fatto che l’incentivo, quando valorizzato in contratto, entra a far parte dell’equilibrio economico dell’operazione.

La pratica incentivante deve essere trattata con lo stesso livello di attenzione progettuale riservato all’intervento impiantistico. Perché, come dimostra il caso esaminato, non è l’impianto a determinare la responsabilità, ma la gestione della sua ammissibilità al beneficio.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni edilizie
www.cristianangeli.it

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