Conto Termico: serve la sostituzione completa dell’impianto
Il TAR Lazio conferma la linea del GSE: senza sostituzione integrale del generatore niente incentivo
Il Conto Termico, disciplinato dal D.M. 16 febbraio 2016, individua con precisione le condizioni di accesso agli incentivi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Tra queste, la necessità che l’intervento consista nella sostituzione integrale del generatore esistente con uno nuovo, realizzato “esclusivamente con apparecchi e componenti di nuova costruzione”.
Un recente pronunciamento del TAR Lazio ribadisce tale principio, confermando che la sola sostituzione delle unità esterne di un impianto a pompa di calore non è sufficiente a integrare i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa incentivante.
La questione tecnica: unità esterne e interne come parti inscindibili
Il caso sottoposto all’esame del giudice amministrativo
riguardava un intervento di riqualificazione impiantistica in una
struttura ricettiva, in cui erano state sostituite le sole unità
esterne (motocondensanti) di un sistema di climatizzazione
aria-aria, mantenendo in esercizio le unità interne di diffusione
dell’aria.
La società richiedente aveva motivato tale scelta con ragioni di
efficienza e di buon funzionamento degli apparati esistenti,
sostenendo che le unità interne non incidessero in modo
determinante sulle prestazioni energetiche dell’impianto
complessivo. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), tuttavia,
aveva respinto l’istanza, ritenendo che la sostituzione parziale
non potesse qualificarsi come “sostituzione del generatore” ai
sensi del D.M. 16 febbraio 2016.
Il punto di frizione tecnico è rappresentato dalla qualificazione delle unità interne: meri terminali di emissione secondo la tesi della ricorrente, componenti essenziali del generatore secondo l’amministrazione. È su questo nodo definitorio che si è concentrata la motivazione del giudice.
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