Contratti analoghi negli appalti, quando l’esperienza pregressa non basta per il requisito di capacità tecnica

Il TAR Lazio chiarisce che l’analogia tra contratti si misura sulla similitudine sostanziale e funzionale con l’oggetto dell’affidamento, non sulla semplice appartenenza al settore. La verifica dei requisiti speciali resta espressione della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice solo per manifesta illogicità o travisamento, mentre il principio del risultato non vale a superare la carenza del requisito esperienziale.

di Redazione tecnica - 22/06/2026

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Quando un contratto già eseguito può dirsi “analogo” a quello messo a gara? Fino a che punto la stazione appaltante può valutare l’idoneità delle esperienze pregresse senza che il giudice ne riveda il merito? E il principio del risultato impone davvero di aggiudicare all’offerta migliore, anche quando manca il requisito esperienziale?

Il requisito dei contratti analoghi non si misura sull’appartenenza allo stesso settore, ma sulla similitudine sostanziale e funzionale tra le prestazioni già svolte e l’oggetto dell’affidamento. Il tema è stato oggetto dell’intervento del TAR Lazio che, con la sentenza n. 7942 del 4 maggio 2026, mette al centro non la formula letterale della clausola di gara, ma il raffronto effettivo tra ciò che l’operatore ha fatto e ciò che la commessa richiede. La pronuncia ricorda che la verifica dell’analogia rientra nel potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, e che il principio del risultato non si traduce nell’obbligo di premiare l’offerta più vantaggiosa quando l’operatore non è tecnicamente idoneo a eseguire l’appalto.

Dalla prima posizione in graduatoria all’esclusione dalla gara

Il caso oggetto della sentenza riguarda una gara in accordo quadro per la fornitura, in regime di full maintenance, di mezzi motorizzati destinati alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, indetta con bando ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) da una stazione appaltante dei settori speciali del trasporto ferroviario.

Svoltasi con inversione procedimentale, con la graduatoria formata prima della verifica dei requisiti, la procedura ha visto il raggruppamento ricorrente — primo classificato nel lotto con il miglior punteggio tecnico ed economico — escluso in sede di controllo della documentazione amministrativa.

La stazione appaltante, attivato il soccorso istruttorio, ha ritenuto i contratti pregressi non pertinenti ai requisiti speciali di capacità tecnica, che imponevano di aver eseguito nel decennio precedente due contratti analoghi e un contratto di punta relativi alla fornitura di mezzi a trazione autonoma circolanti su rotaia adibiti alla manutenzione degli impianti per la trazione elettrica. Nonostante i chiarimenti, è seguita l'esclusione per carenza del requisito esperienziale.

Con un unico motivo, il raggruppamento ha contestato una lettura della lex specialis che avrebbe introdotto solo in sede di verifica una distinzione non prevista, limitando la nozione di "mezzi" ai veicoli circolanti sulla rete e quella di "impianti per la trazione elettrica" ai soli impianti fissi. La violazione investiva l'autovincolo, il favor partecipationis e il principio di risultato, perché l'analogia richiesta non equivale all'identità tra contratti.

Che cosa sono i contratti analoghi come requisito di capacità tecnica?

Il requisito dei contratti analoghi è il requisito di capacità tecnica e professionale, previsto dall’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, che richiede al concorrente di aver già eseguito prestazioni assimilabili per oggetto e natura a quelle poste a gara. Non serve un’identità tra il contratto pregresso e la commessa, ma una corrispondenza sostanziale che dimostri l’esperienza e il know-how necessari a eseguirla.

La gara ricade sotto il Codice dei contratti, che ha acquistato efficacia il 1° luglio 2023. È un dato da verificare sempre, perché in molte controversie ancora pendenti si applica il previgente D.Lgs. n. 50/2016, riferito alle procedure con bandi anteriori a quella data.

Nei settori speciali i requisiti di capacità sono definiti dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara, in coerenza con l'oggetto dell'affidamento.

Quando un contratto pregresso è analogo all'oggetto dell'appalto?

Alla luce di questo quadro, i giudici ribadiscono un principio ormai consolidato, per cui la nozione di contratti analoghi non coincide con quella di contratti identici, ma non può neppure essere intesa in senso lato o meramente settoriale. Va letta in chiave sostanziale e funzionale, avuto riguardo all'oggetto della commessa, alle prestazioni richieste e al contesto tecnico-operativo in cui si svolgono.

Da qui discende che la verifica dell'analogia richiede un raffronto effettivo tra le prestazioni dell'appalto e quelle già eseguite dal concorrente, per accertare se queste ultime dimostrino davvero l'esperienza necessaria alla specifica commessa. È una valutazione che appartiene al potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante.

Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore macroscopico, senza che il giudice possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. Su questo crinale il TAR Lazio dichiara infondata la censura, perché la stazione appaltante non ha introdotto requisiti ulteriori né modificato la legge di gara, ma ha interpretato la clausola in coerenza con l'oggetto dell'affidamento.

Le censure, osservano i giudici, si risolvono in una lettura atomistica e decontestualizzata della clausola e in una richiesta di diverso apprezzamento tecnico, non ammessa in sede giurisdizionale. Priva di rilievo è anche l'attestazione prodotta in giudizio dalla ricorrente, estranea alla documentazione di gara e inidonea a integrare a posteriori un requisito che doveva essere posseduto e comprovato alla data di presentazione dell'offerta.

Il principio del risultato non supera i requisiti di capacità tecnica

Anche la censura fondata sul principio del risultato (art. 1 del Codice dei contratti) è respinta. Quel principio, chiariscono i giudici, non impone di preferire in astratto l’offerta economicamente o tecnicamente più vantaggiosa, ma di perseguire l’interesse pubblico alla corretta ed efficace esecuzione dell’appalto, selezionando un operatore competitivo e, insieme, effettivamente idoneo sul piano tecnico-professionale.

In questa lettura il possesso dei requisiti di capacità è un presupposto indefettibile dell’aggiudicazione, tanto più in una fornitura che incide sulla sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria. Escludere chi non li possiede non sacrifica il risultato, ma ne è la corretta declinazione sostanziale, perché diversamente il principio si ridurrebbe a un criterio meramente economico, svuotando la funzione selettiva dei requisiti.

Analisi tecnica, requisito esperienziale e prova dell’idoneità

Dal punto di vista tecnico-operativo, la decisione poggia su un raffronto puntuale tra la lex specialis e ciò che l’operatore aveva eseguito. I mezzi oggetto della gara sono mezzi d’opera ferroviari su rotaia, carri semoventi che circolano sulla rete nazionale secondo le norme dei treni e in regime di interruzione, per la manutenzione della catenaria e degli impianti fissi di trazione elettrica, soggetti alla normativa tecnica ferroviaria — tra cui la norma EN 14033 — e all’iscrizione nei registri di settore.

I contratti vantati dal raggruppamento riguardavano invece attrezzature di officina, destinate a operare in ambienti chiusi di deposito e su binari di servizio per la manutenzione degli apparati installati sui rotabili. Si tratta di mezzi che non circolano sulla rete e non sono sottoposti alla disciplina propria dei veicoli ferroviari. È la distanza funzionale, non la semplice appartenenza al comparto, a rendere le esperienze non assimilabili.

La lezione operativa è netta. Per gli operatori economici il requisito esperienziale va costruito e documentato dimostrando l’assimilabilità funzionale delle prestazioni rispetto all’oggetto, non la generica vicinanza di comparto. Per le stazioni appaltanti la verifica regge quando è ancorata alle specifiche tecniche dell’affidamento e sorretta da una motivazione puntuale.

Sul piano sistematico, anche se la pronuncia non lo affronta in questi termini, la discrezionalità tecnica nella definizione dei requisiti convive con il favor partecipationis senza esserne travolta, perché l’apertura del mercato non neutralizza i filtri di qualificazione legati alla sicurezza dell’esecuzione.

Conclusioni operative su contratti analoghi e discrezionalità tecnica

In conclusione, il TAR Lazio ha respinto il ricorso e confermato l’esclusione del raggruppamento, consolidando un margine di apprezzamento ampio nella verifica dei requisiti esperienziali, purché la valutazione resti ancorata all’oggetto e motivata. Ciò significa che la qualificazione di un’esperienza come “analoga” non si gioca sulle parole della clausola, ma sulla corrispondenza funzionale con la prestazione da affidare. D’altro canto, per gli operatori economici il primato in graduatoria non mette al riparo da un controllo rigoroso dei requisiti, specie nelle forniture ad alta specializzazione tecnica.

La decisione si colloca in una linea ormai stabile, che legge i contratti analoghi in chiave sostanziale e affida alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante il giudizio di idoneità, lasciando al giudice un sindacato di sola legittimità. È la conferma che, nel sistema del Codice, il risultato non è la scorciatoia verso l’offerta migliore, ma la garanzia che a eseguire l’appalto sia un operatore davvero capace di farlo.

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