Contratti pubblici in Sicilia, completato il recepimento parziale del 2023

Il recepimento del 2023 richiamava soltanto le "successive modificazioni" del D.Lgs. n. 36/2023 e lasciava aperto il dubbio sulle previsioni che il correttivo ha aggiunto al Codice. L'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2026, n. 21 interviene con una norma di interpretazione autentica ed estende il rinvio anche alle integrazioni, con effetti che raggiungono le procedure già avviate.

di Gaetano Armao - 13/08/2026

Aggiungi LavoriPubblici.it alle tue fonti preferite.

Decidi tu come informarti.
Quando cercherai una notizia ci troverai più facilmente.

Aggiungi LavoriPubblici.it su Google Aggiungici su Google

La legge regionale 4 agosto 2026, n. 21, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 7 agosto 2026, reca all'articolo 2 una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 in materia di contratti pubblici. Il provvedimento si occupa in prevalenza di aree idonee agli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di interventi finanziari urgenti, ma dedica un articolo, breve quanto denso, al nodo che più pesava sull'ordinamento regionale dei contratti pubblici.

La previsione che recepisce la disciplina statale, come modificata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, operava infatti un rinvio dinamico riferito alle sole "successive modificazioni" del D.Lgs. n. 36/2023, e viene adesso espressamente estesa anche alle integrazioni sopravvenute. Viene così rimosso alla radice il dubbio che dall'entrata in vigore del decreto correttivo ha accompagnato il lavoro degli uffici gara dell'Isola, ossia se le previsioni aggiunte ex novo al Codice, a partire da quella dedicata all'accordo di collaborazione, trovassero applicazione nelle procedure ad evidenza pubblica assoggettate alla disciplina regionale.

Un rinvio rimasto incompleto fin dal recepimento del 2023

Il legislatore regionale era intervenuto con tempestività nel 2023, con l'obiettivo di rendere direttamente applicabile nell'ordinamento il Codice approvato con il D.Lgs. n. 36/2023, modificando con la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e pur apportando alcune specifiche inserzioni normative nell'esercizio della competenza attribuita dallo Statuto si era tuttavia limitato a richiamare le "successive modificazioni" della disciplina statale, senza alcun cenno alle integrazioni che il testo codicistico avrebbe potuto ricevere.

La differenza non era di dettaglio, atteso che su quello stesso comma il legislatore siciliano si era in precedenza mosso in modo diverso. L'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, intervenuto sull'articolo 1 della legge regionale n. 12/2011 dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, operava infatti un rinvio completo alla legislazione statale, riferito tanto alle modifiche quanto alle integrazioni, come del resto avviene in genere quando una normativa regionale opera il rinvio dinamico. La lacuna era già stata segnalata in dottrina, anche in un mio precedente contributo, ma l'occasione per porvi rimedio non era stata colta neppure con l'articolo 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, e la struttura del rinvio era così rimasta immutata, insieme al dubbio.

Il tenore dell'articolo 2 e la sua portata nel tempo

Nel dettaglio, l'articolo 2 dispone che il rinvio previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 12/2011 alle "disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni" è riferito "anche a tutte le sue successive integrazioni e modifiche, fatte salve le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 12/2011 e successive modificazioni". Alla diretta applicabilità del Codice e delle sue modifiche, già prevista dalla versione originaria, si aggiungono quindi in modo espresso le integrazioni nel frattempo intervenute, mentre restano ferme le deroghe che il testo del 2011 continua a prevedere.

Trattandosi di norma di interpretazione autentica, peraltro priva di riferimenti temporali e pertanto di vasta applicazione, l'effetto non si esaurisce nel futuro. La disposizione interpretante si salda con quella interpretata, esprimendo con essa un unico precetto normativo fin dall'origine, sicché anche le procedure avviate quando il dubbio era ancora aperto vengono ricondotte alla lettura oggi resa esplicita.

Le integrazioni del correttivo che entrano nell'ordinamento regionale

Il Codice del 2023, come noto, è stato oggetto di una serie di integrazioni, contenute in via principale nel D.Lgs. n. 209/2024, che ne hanno esteso e in taluni casi anche modificato la portata regolativa. Il riferimento è in particolare agli articoli 82 bis sull'accordo di collaborazione, 225 bis sulle ulteriori disposizioni transitorie e 226 bis sulla semplificazione normativa, oltre che ai nuovi allegati I.01 sui contratti collettivi, II.2 bis sulle modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e II.6 bis sull'accordo di collaborazione, ai quali si aggiungono molteplici integrazioni disseminate negli articoli del Codice.

Su ciascuna di tali previsioni pesava un'opinabilità di valenza formale, secondo cui una disposizione aggiunta al Codice, e così non risultante da una semplice modifica del testo preesistente, non avrebbe potuto trovare applicazione nell'ordinamento regionale in assenza di un rinvio esplicito. Che il problema fosse avvertito lo dimostra la deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 10 giugno 2025, già commentata su queste pagine, con cui era stato approvato un disegno di legge di recepimento espresso.

L'accordo di collaborazione, l'istituto che misura la portata dell'intervento

Tra le previsioni aggiunte dal correttivo quella di portata più radicalmente innovativa resta l'accordo disciplinato dall'articolo 82 bis e dall'allegato II.6 bis, ed è per questo l'istituto che meglio di ogni altro misura l'ampiezza dell'intervento regionale. Tale forma peculiare di accordo inerente una procedura ad evidenza pubblica, introdotta nel nostro ordinamento sulla scorta di esperienze maturate nel Regno Unito e in Australia (Framework Alliance Contract), è attivabile su iniziativa della stazione appaltante, che ne inserisce lo schema nei documenti di gara, senza che l'accordo di collaborazione sostituisca il contratto principale.

Vi prendono parte, oltre alla stazione appaltante e al RUP e ove previsto in relazione all'oggetto del contratto principale, il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza, il direttore dell'esecuzione e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale, nonché l'appaltatore e quei subappaltatori, subcontraenti e fornitori coinvolti in misura significativa nell'esecuzione. Lo schema individua gli obiettivi prioritari (il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la verifica delle prestazioni) e quelli secondari di natura sociale, ambientale e culturale, oltre alle premialità, economiche e reputazionali, collegate al loro conseguimento.

L'articolo 4 dell'allegato II.6 bis, adesso anch'esso pacificamente applicabile nell'ordinamento regionale siciliano dei contratti pubblici, impegna le parti a risolvere in buona fede le controversie insorte nella fase esecutiva e, nel caso in cui siffatte modalità compositive risultino infruttuose, indirizza verso gli strumenti alternativi previsti dal Codice, affidando una funzione centrale al collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 215 o 218. L'istituto consente così un'ulteriore declinazione dei principi del risultato e della fiducia, portati dentro la fase esecutiva anziché lasciati confinati nella scelta del contraente.

Rinvio statico e rinvio dinamico nel solco della giurisprudenza costituzionale

Per quanto concerne il tema del rinvio giova ricordare, nel solco della consolidata giurisprudenza costituzionale in materia (sentenze n. 76 del 2024, n. 242 del 2022 e n. 250 del 2014), che in presenza di un rinvio statico, definito anche materiale o recettizio, il contenuto della disposizione statale richiamata diviene parte della norma regionale richiamante e le vicende successive della prima restano prive di effetto sulla seconda, come invero già accadeva nella materia in esame con il collegamento statico di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2002.

Il rinvio dinamico guarda invece alla fonte, o meglio alla volontà normativa che essa esprime, dando rilevanza a tutte le norme che quella fonte è di volta in volta in grado di produrre, comprese le revisioni tanto modificative quanto integrative. La propensione dell'ordinamento verso la dinamicità rende generale questa regola ed eccezionale l'ipotesi statica, ma l'effetto di incorporazione in tanto può aversi in quanto sia espressamente voluto dal legislatore o desumibile da elementi univoci e concludenti (sentenze n. 258 del 2014 e n. 80 del 2013). Il tenore dell'articolo 2 non lascia quindi più dubbi e risolve una questione che appariva tutt'altro che pacifica.

I limiti che il Giudice delle leggi pone alle norme interpretative

Resta il secondo profilo, relativo alla tecnica legislativa adottata, atteso che anche questa forma di legiferazione è stata sottoposta a una serie di limitazioni per scongiurarne un esercizio arbitrario. Come precisato proprio con una pronuncia riguardante una precedente norma d'interpretazione autentica della Regione, in quel caso dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 61 del 2022), l'autoqualificazione normativa non può avere alcun effetto vincolante, poiché il ricorso fittizio a questa tecnica si rivela sintomatico di un uso improprio della funzione legislativa e orienta verso un sindacato rigoroso in ragione della retroattività.

Tale tipologia di norma non deve peraltro dettare una disciplina innovativa con effetti retroattivi, a meno che questi trovino giustificazione nella tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (sentenza n. 170 del 2013), e deve esprimere un significato riconducibile alle varianti di senso del testo originario (sentenza n. 133 del 2020). Nel caso in esame il legislatore regionale ha privilegiato una delle letture già ascrivibili a un rinvio dinamico, per fugare ogni questione interpretativa che avrebbe potuto ingenerare ritardi nell'applicazione della disciplina delle procedure ad evidenza pubblica, o peggio determinare l'insorgere di contenziosi destinati ad allungarne i tempi di definizione.

Le conseguenze operative per gli uffici di gara e gli operatori del settore

Quello sin qui esaminato configura un intervento opportuno, che pone riparo a un'omissione e al contempo semplifica l'applicazione di una disciplina già di per sé complessa, la quale non necessita di ulteriori e ingiustificate farraginosità. Per gli uffici gara e per i professionisti che operano nell'Isola il quadro è adesso definito. Il rinvio al D.Lgs. n. 36/2023 abbraccia in modo espresso tanto le modifiche quanto le integrazioni sopravvenute, sicché le previsioni aggiunte dal D.Lgs. n. 209/2024 sono applicabili alle procedure regionali senza ulteriori richiami, mentre restano ferme le diverse disposizioni della legge regionale n. 12/2011 e successive modificazioni, che continuano a prevalere nei limiti della competenza statutaria. Trattandosi infine di norma priva di limitazioni temporali, i suoi effetti raggiungono anche le procedure già avviate, togliendo fondamento alle contestazioni costruite sull'incompletezza del rinvio.

© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.