Contributo di costruzione e ampliamenti entro il 20%: il Consiglio di Stato rimette la questione alla Corte costituzionale
Il Consiglio di Stato rimette alla Corte costituzionale la legge regionale che impone il contributo di costruzione anche per ampliamenti entro il 20% di edifici unifamiliari, in contrasto con le previsioni del Testo Unico Edilizia
È stata rimessa alla Corte costituzionale la questone di legittimità dell’art. 5, comma 3, lett. a), della legge regionale Puglia 30 luglio 2009, n. 14, nella parte in cui subordina la formazione del titolo edilizio al pagamento del contributo di costruzione anche per ampliamenti di edifici unifamiliari entro il limite del 20%, in contrasto con quanto previsto dall’art. 17, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001.
Conferma ne è l’ordinanza del Consiglio di Stato del 19 novembre 2025, n. 9043 che mette al centro del dibattito uno dei nodi strutturali in materia urbanistica: i limiti dell’autonomia legislativa regionale quando incide sul regime economico del titolo edilizio fissato dalla legislazione statale.
La vicenda nasce da una controversia relativa alla richiesta di rimborso del contributo di costruzione versato per un intervento di ampliamento di un edificio unifamiliare entro il limite del 20%, realizzato ai sensi della legge regionale Puglia n. 14/2009.
Il Comune aveva imposto il pagamento del contributo di costruzione in applicazione dell’art. 5, comma 3, lett. a), della legge regionale n. 14/2009, la quale stabilisce che la formazione del titolo abilitativo per tali interventi è subordinata alla corresponsione del contributo di costruzione, mediante rinvio all’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001.
Il privato ne aveva contestato la debenza richiamando l’esenzione prevista dall’art. 17, comma 3, lett. b), del d.P.R. 380/2001, secondo di cui il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari.
In primo grado, il giudice amministrativo aveva ritenuto prevalente la disciplina regionale, qualificandola come norma speciale. Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che tale impostazione non fosse sostenibile sul piano sistematico, rimettendo alla Corte costituzionale la questione di legittimità.
Documenti Allegati
OrdinanzaIL NOTIZIOMETRO