Contributo di costruzione e ampliamenti entro il 20%: il Consiglio di Stato rimette la questione alla Corte costituzionale

Il Consiglio di Stato rimette alla Corte costituzionale la legge regionale che impone il contributo di costruzione anche per ampliamenti entro il 20% di edifici unifamiliari, in contrasto con le previsioni del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 15/12/2025

Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo ruota attorno alla disciplina statale del contributo di costruzione contenuta nel Testo Unico Edilizia, che definisce non solo la regola generale dell’onerosità del titolo edilizio, ma anche le ipotesi in cui tale onerosità viene esclusa.

L’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 stabilisce che il rilascio del permesso di costruire comporta, di regola, la corresponsione di un contributo articolato in due componenti: oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, precisando sin dall’incipit che tale regola opera “salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3”.

È proprio l’art. 17 a individuare i casi in cui il contributo di costruzione – e quindi anche la quota riferita al costo di costruzione – non è dovuto. In particolare, il comma 3, lettera b), esenta dal pagamento gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari.

Questa impostazione non rappresenta una novità del Testo Unico, ma si pone in linea di continuità con i principi già affermati dalla legge n. 10/1977 (cosiddetta Bucalossi), che aveva costruito il sistema dell’onerosità edilizia come regola generale, affiancata da ipotesi di gratuità per interventi sul patrimonio esistente privi di significativo incremento del carico urbanistico.

Il d.P.R. n. 380/2001 ha così sistematizzato e tipizzato scelte normative già presenti nella tradizione urbanistica statale, elevandole a principi fondamentali del governo del territorio.

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