Costo di costruzione e convenzioni urbanistiche: perché la restituzione del contributo non è possibile

La sentenza n. 3613/2025 del TAR Lombardia chiarisce che gli oneri versati in esecuzione di una convenzione urbanistica rimangono dovuti anche senza trasformazione del territorio

di Redazione tecnica - 09/12/2025

Cosa accade quando un permesso di costruire non viene mai utilizzato? Il contributo di costruzione deve essere restituito al privato che non ha eseguito alcuna trasformazione del territorio? E come cambia lo scenario quando il titolo edilizio è solo uno degli elementi di un’operazione più ampia, regolata da una convenzione urbanistica?

Contributo di costruzione e convenzioni urbanistiche: il TAR chiarisce quando la restituzione non è possibile

A chiarire questi dubbi è intervenuto il TAR Lombardia con la sentenza del 7 novembre 2025, n. 3613, in un contenzioso molto particolare sulla mancata restituzione del contributo di costruzione.

Di norma, l’obbligo di versare il contributo di costruzione è legato all’attività di trasformazione del territorio: nessuna opera, nessun contributo. Esiste però un’eccezione importante: quando il versamento degli oneri avviene nell’ambito di una convenzione urbanistica, non è il singolo intervento edilizio a giustificare la prestazione economica, ma l’intero equilibrio pattizio che regola la trasformazione di un’area più ampia.

Qui il contributo assume anche la funzione di garantire la realizzazione di opere, servizi e dotazioni di interesse pubblico, programmate dal Comune sulla base dell’accordo.

La vicenda in esame

Il caso riguarda la richiesta da parte di una società della restituzione di circa 48mila euro versati in relazione a due permessi di costruire del 2012 e del 2019, mai eseguiti.

Gli interventi erano collegati all’attuazione di un piano di lottizzazione convenzionato precedentemente approvato, che prevedeva la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, il versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria e il contributo per lo smaltimento rifiuti.

Il Comune si era opposto, sostenendo che gli importi erano stati corrisposti in esecuzione della convenzione, non dei singoli titoli edilizi, e che la mancata esecuzione delle opere non legittimava la richiesta di restituzione.

Un’impostazione che il TAR ha condiviso, richiamando a supporto delle proprie tesi la norma di riferimento, che vale la pena approfondire.

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