Coordinatore sicurezza: obbligo di controllo anche senza POS e comunicazioni

La Corte di Cassazione chiarisce gli obblighi del CSE: la mancata conoscenza del cantiere o della presenza di imprese non esclude la responsabilità né l’obbligo di verifica

di Redazione tecnica - 27/03/2026

Nella gestione della sicurezza nei cantieri, fino a che punto il coordinatore per l’esecuzione deve spingersi nel controllo delle attività? È sufficiente verificare la documentazione trasmessa dalle imprese o è necessario seguire l’andamento reale del cantiere? E quale rilievo assume, ai fini della responsabilità, la mancata conoscenza dell’avvio delle lavorazioni o della presenza di una ditta subappaltatrice?

Sono interrogativi che ricadono direttamente sull’estensione della posizione di garanzia del CSE e sulla concreta configurazione dei suoi obblighi.

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non può infatti limitarsi ad attendere la trasmissione dei piani di sicurezza o le comunicazioni delle imprese, ma è tenuto ad attivarsi per verificare l’effettivo andamento del cantiere e il rispetto delle condizioni di sicurezza, anche quando non abbia formale conoscenza dell’avvio delle lavorazioni o della presenza di imprese subappaltatrici.

È questo il principio che emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11174/2026, che affronta il tema degli obblighi del CSE offrendo una lettura particolarmente rigorosa del dovere di verifica e controllo.

Coordinatore sicurezza: profili di responsabilità per omesso controllo di PSC e POS

La pronuncia trae origine dalla condanna di un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la violazione dell’art. 92, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008.

Al CSE era stato contestato di non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo:

  • l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC;
  • l’idoneità del POS;
  • la coerenza tra i due documenti;
  • l’adeguamento del PSC all’evoluzione dei lavori.

Secondo la difesa non si sarebbe configurato un obbligo di controllo così penetrante, soprattutto in mancanza di trasmissione del POS; inoltre il CSE non sarebbe stato a conoscenza della presenza in cantiere di una ditta subappaltatrice, ritenuta decisiva ai fini dell’esclusione della responsabilità.

Tesi ritenute inammissibili dagli ermellini, che hanno evidenziato come i motivi non si confrontassero in modo adeguato con il percorso logico della sentenza di merito.

Proprio nel richiamare tale percorso emergono, tuttavia, i passaggi più significativi sul piano sostanziale.

Il quadro normativo: gli obblighi del CSE nell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008

La decisione si inserisce nel solco dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), che disciplina gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell’opera.

In particolare, assumono rilievo le lettere a) e b), che attribuiscono al CSE il compito di:

  • verificare, con azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC;
  • controllare l’idoneità del POS, assicurandone la coerenza con il PSC;
  • adeguare il PSC all’evoluzione dei lavori.

Si tratta di obblighi che, nella prassi, sono spesso letti in chiave riduttiva, come se il coordinatore potesse limitarsi a un controllo documentale o comunque subordinato alle iniziative delle imprese esecutrici.

La formulazione della norma, invece, richiama un’attività ben più ampia: il riferimento alle “opportune azioni di coordinamento e controllo” e all’adeguamento del PSC in relazione all’evoluzione dei lavori presuppone un presidio continuo, collegato all’andamento reale del cantiere.

La Corte di Cassazione: obbligo di controllo attivo del CSE e conoscibilità del cantiere

È proprio su questo terreno che è intervenuta la Cassazione chiarendo come gli obblighi del CSE non possano essere interpretati in senso passivo.

Il punto centrale del ragionamento è rappresentato dalla conoscibilità dell’avvio delle lavorazioni. Nel caso in esame, una serie di elementi – tra cui le date indicate nel cartello di cantiere, la tempistica della notifica preliminare e i contatti con il direttore dei lavori – sono stati ritenuti indizi gravi, precisi e concordanti della concreta possibilità che il cantiere fosse già operativo.

In presenza di tali elementi, il coordinatore non può limitarsi a sostenere di non essere stato formalmente informato, ma deve attivarsi per verificare cosa stia accadendo. L’obbligo di controllo, quindi, non nasce solo da una conoscenza effettiva, ma anche dalla possibilità concreta di conoscere.

Questo passaggio incide direttamente sul tema del POS: la mancata trasmissione del piano operativo non è stata considerata una circostanza idonea a escludere la responsabilità, ma, al contrario, un segnale che avrebbe dovuto attivare il CSE. In presenza di lavorazioni avviate o altamente probabili, il coordinatore è tenuto a verificare l’esistenza del POS, la sua idoneità e la coerenza con il PSC.

La stessa impostazione è stata applicata al subappalto: l’asserita ignoranza della presenza della ditta subappaltatrice non è stata considerata decisiva, poiché a rilevare è l’omissione di qualsiasi attività di controllo che avrebbe consentito di accertare chi stesse operando in cantiere e di pretendere la relativa documentazione di sicurezza.

Nel ragionamento della Corte emerge con chiarezza il principio secondo cui la posizione di garanzia del coordinatore non è compatibile con una condotta meramente passiva o attendista. L’alta vigilanza richiesta dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 implica un comportamento attivo, capace di intercettare l’evoluzione concreta del cantiere.

Coordinatore sicurezza: alta vigilanza e responsabilità del CSE

Sebbene il ricorso sia stato ritenuto inammissibile, la sentenza ha rafforzato una lettura sostanziale degli obblighi del CSE, chiarendo che la verifica dell’applicazione del PSC, il controllo sull’idoneità del POS e l’adeguamento del piano all’evoluzione dei lavori non sono meri adempimenti sulla carta.

Il coordinatore è chiamato a esercitare un presidio effettivo sull’andamento del cantiere, che si traduce nella capacità di cogliere tempestivamente l’avvio e lo sviluppo delle lavorazioni, anche in assenza di comunicazioni formali.

L’assenza di informazioni o di documenti non riduce l’area di responsabilità del coordinatore, ma impone, al contrario, un livello di attenzione ancora maggiore, fondato sulla verifica diretta e sull’iniziativa.

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