Servizi tecnici: il TAR sulla corrisponenza tra requisiti e quote di esecuzione
Negli appalti di servizi e forniture, i requisiti tecnici ed economici possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso: nessun obbligo di proporzionalità tra qualificazione e quota di prestazione, salvo diversa previsione della lex specialis
Può una stazione appaltante ammettere a una gara un raggruppamento in cui un componente non possiede, in modo proporzionale, i requisiti tecnici rispetto alla parte di prestazione che eseguirà? E nei servizi di ingegneria vale la stessa regola prevista per i lavori pubblici?
Sono domande centrali per comprendere la portata del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) e la diversa logica che il legislatore ha voluto introdurre tra appalti di lavori e appalti di servizi e forniture.
Servizi di ingegneria: la qualificazione è complessiva, non serve la corrispondenza tra quote
Su questo punto è intervenuto il TAR Veneto con la sentenza del 16 ottobre 2025, n. 1815, che ha chiarito definitivamente che nei servizi di ingegneria e architettura non vige alcun principio legale di corrispondenza tra la quota di qualificazione posseduta da ciascun componente di un RTP e la quota di prestazione che lo stesso si impegna a svolgere.
La controversia nasce dall'impugnazione da parte di un RTP, dell'aggiudicazione di un appalto di servizi di ingegneria per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, contestando la mancata esclusione di altri concorrenti e, in particolare, l’ammissione di un gruppo di lavoro che includeva un componente ritenuto privo dei requisiti tecnici ed economici proporzionati alla quota dichiarata.
Secondo la tesi del ricorrente, la mancanza di corrispondenza tra requisiti e quota di partecipazione avrebbe dovuto comportare l’esclusione automatica del raggruppamento, in quanto indice di inaffidabilità tecnico-professionale.
Il TAR ha respinto tale ricostruzione, sottolineando che, nel settore dei servizi, il sistema dei requisiti non è strutturato secondo logiche di qualificazione “a compartimenti stagni”, ma in base a una valutazione complessiva di idoneità del raggruppamento, coerente con la responsabilità solidale di tutti i partecipanti.
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