Servizi tecnici: il TAR sulla corrisponenza tra requisiti e quote di esecuzione
Negli appalti di servizi e forniture, i requisiti tecnici ed economici possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso: nessun obbligo di proporzionalità tra qualificazione e quota di prestazione, salvo diversa previsione della lex specialis
Quadro normativo di riferimento
La decisione si fonda su una lettura sistematica del d.lgs. n. 36/2023, che distingue chiaramente tra:
- lavori pubblici, nei quali vige la necessità di corrispondenza tra la quota di qualificazione e quella di esecuzione, sancita dall’art. 100, comma 6, e dagli allegati tecnici;
- servizi e forniture, per i quali tale corrispondenza non è imposta ex lege, ma può essere prevista solo dalla lex specialis di gara, nell’esercizio della discrezionalità amministrativa.
In particolare, l’art. 68, comma 11, prevede che, nei raggruppamenti di operatori economici, “tutti i componenti sono responsabili in solido per l’esecuzione dell’intera prestazione”, a garanzia dell’amministrazione aggiudicatrice.
L’art. 100, inoltre, rimette alla stazione appaltante la definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, purché siano proporzionati e pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto.
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