Servizi tecnici: il TAR sulla corrisponenza tra requisiti e quote di esecuzione

Negli appalti di servizi e forniture, i requisiti tecnici ed economici possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso: nessun obbligo di proporzionalità tra qualificazione e quota di prestazione, salvo diversa previsione della lex specialis

di Redazione tecnica - 17/10/2025

La decisione del TAR

Il Collegio ha osservato che la legge di gara non richiedeva una corrispondenza proporzionale dei requisiti per ciascun componente del raggruppamento, ma solo che:

  • ogni soggetto fosse in possesso del requisito di idoneità professionale (iscrizione all’Albo o al Registro delle Imprese);
  • i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale fossero posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Da ciò consegue che la mancanza di requisiti tecnici individuali proporzionali alla quota di esecuzione non costituisce causa di esclusione, a meno che la lex specialis non disponga diversamente.

Il TAR ha così riaffermato il principio già espresso dall’Adunanza Plenaria n. 27/2014, secondo cui, negli appalti di servizi e forniture, non opera ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione del singolo operatore e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che la figura del “giovane professionista” – obbligatoria ai sensi dell’art. 66, comma 2, e dell’Allegato II.12 – non richiede una specifica titolarità di funzioni o responsabilità, essendo sufficiente la sua effettiva partecipazione al gruppo di lavoro in coerenza con le finalità formative e di crescita professionale previste dalla norma.

La pronuncia dassume rilievo perché consolida una distinzione strutturale ormai chiara nel nuovo Codice:

  • nei lavori, la qualificazione è personale e proporzionale alla quota di esecuzione;
  • nei servizi, la qualificazione è collettiva e riferita alla capacità complessiva del raggruppamento.

Questo approccio, coerente con il principio del risultato e con la libertà organizzativa riconosciuta ai professionisti, consente una maggiore apertura del mercato e una più ampia partecipazione, riducendo il rischio di esclusioni formali non giustificate da esigenze sostanziali di affidabilità.

La decisione valorizza anche il ruolo della discrezionalità amministrativa: spetta infatti alla stazione appaltante decidere se richiedere la corrispondenza tra requisiti e quote, ma tale scelta deve essere esplicita nella lex specialis e coerente con la natura e l’importo del servizio da affidare.

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