Servizi tecnici: il TAR sulla corrisponenza tra requisiti e quote di esecuzione
Negli appalti di servizi e forniture, i requisiti tecnici ed economici possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso: nessun obbligo di proporzionalità tra qualificazione e quota di prestazione, salvo diversa previsione della lex specialis
La decisione del TAR
Il Collegio ha osservato che la legge di gara non richiedeva una corrispondenza proporzionale dei requisiti per ciascun componente del raggruppamento, ma solo che:
- ogni soggetto fosse in possesso del requisito di idoneità professionale (iscrizione all’Albo o al Registro delle Imprese);
- i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale fossero posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
Da ciò consegue che la mancanza di requisiti tecnici individuali proporzionali alla quota di esecuzione non costituisce causa di esclusione, a meno che la lex specialis non disponga diversamente.
Il TAR ha così riaffermato il principio già espresso dall’Adunanza Plenaria n. 27/2014, secondo cui, negli appalti di servizi e forniture, non opera ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione del singolo operatore e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che la figura del “giovane professionista” – obbligatoria ai sensi dell’art. 66, comma 2, e dell’Allegato II.12 – non richiede una specifica titolarità di funzioni o responsabilità, essendo sufficiente la sua effettiva partecipazione al gruppo di lavoro in coerenza con le finalità formative e di crescita professionale previste dalla norma.
La pronuncia dassume rilievo perché consolida una distinzione strutturale ormai chiara nel nuovo Codice:
- nei lavori, la qualificazione è personale e proporzionale alla quota di esecuzione;
- nei servizi, la qualificazione è collettiva e riferita alla capacità complessiva del raggruppamento.
Questo approccio, coerente con il principio del risultato e con la libertà organizzativa riconosciuta ai professionisti, consente una maggiore apertura del mercato e una più ampia partecipazione, riducendo il rischio di esclusioni formali non giustificate da esigenze sostanziali di affidabilità.
La decisione valorizza anche il ruolo della discrezionalità amministrativa: spetta infatti alla stazione appaltante decidere se richiedere la corrispondenza tra requisiti e quote, ma tale scelta deve essere esplicita nella lex specialis e coerente con la natura e l’importo del servizio da affidare.
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