Servizi tecnici: il TAR sulla corrisponenza tra requisiti e quote di esecuzione
Negli appalti di servizi e forniture, i requisiti tecnici ed economici possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso: nessun obbligo di proporzionalità tra qualificazione e quota di prestazione, salvo diversa previsione della lex specialis
Conclusioni operative
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando che la finalità del Codice non è quella di frammentare la qualificazione in quote proporzionali, bensì di garantire che il gruppo nel suo insieme disponga delle competenze e delle capacità necessarie per l’esecuzione del servizio.
Ciò implica un approccio più aderente al principio del risultato e al favor partecipationis, riducendo il rischio di esclusioni per meri vizi formali.
Da questa decisione si ricavano alcuni orientamenti di carattere operativo per stazioni appaltanti e operatori:
- nei servizi di ingegneria e architettura, la corrispondenza tra quota di esecuzione e requisiti di qualificazione non è obbligatoria, salvo che sia prevista in modo espresso nella lex specialis;
- la qualificazione del raggruppamento va considerata in chiave unitaria: ciò che rileva è l’idoneità complessiva del gruppo a garantire la corretta esecuzione della prestazione;
- la responsabilità solidale dei componenti costituisce un elemento di garanzia sufficiente per l’amministrazione, che non necessita di ulteriori vincoli di corrispondenza;
- la figura del giovane professionista deve essere effettivamente coinvolta nelle attività, anche di supporto, ma senza che ciò implichi la necessità di un ruolo autonomo o dirigenziale.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO