Copertura assicurativa per progettisti e verificatori pubblici: la Corte dei conti chiarisce ambiti e deroghe
La delibera n. 167/2025/PAR chiarisce che la polizza per tecnici della PA è prevista solo per le attività del Codice Appalti, in deroga al divieto generale di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile
Può un tecnico comunale essere coperto da un’assicurazione professionale per i danni derivanti da un errore progettuale?
E fino a che punto il divieto di assicurare la responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti pubblici impedisce la stipula di polizze a tutela dell’attività tecnica interna?
Copertura assicurativa per tecnici pubblici: la Corte dei conti Toscana limiti e ambiti di applicazione
A fare chiarezza in materia di copertura assicurativa per i progettisti e i verificatori dipendenti pubblici arriva la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana, che con la delibera n. 167/2025/PAR delinea con precisione quando e come questa può essere legittimamente prevista.
Ricordiamo che il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) ha introdotto una disciplina che valorizza le professionalità interne, che spesso gli enti locali faticano a conciliare con i limiti imposti dalla legge finanziaria 2008.
Nel caso in esame, un’amministrazione comunale ha chiesto chiarimenti sull’applicabilità dell’obbligo di copertura assicurativa previsto dal D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per le funzioni tecniche indicate nell’Allegato I.10, rispetto al divieto generale di assicurare la responsabilità amministrativo-contabile previsto dall’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007.
Il dubbio nasceva dal contrasto tra diverse pronunce delle Sezioni regionali della Corte dei conti, alcune delle quali avevano ritenuto ammissibile la stipula di polizze per la copertura dei rischi professionali, altre invece l’avevano esclusa in ragione del divieto posto dalla legge finanziaria 2008.
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