Copertura assicurativa per progettisti e verificatori pubblici: la Corte dei conti chiarisce ambiti e deroghe

La delibera n. 167/2025/PAR chiarisce che la polizza per tecnici della PA è prevista solo per le attività del Codice Appalti, in deroga al divieto generale di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile

di Redazione tecnica - 12/11/2025

Quadro normativo di riferimento

La disciplina di riferimento si articola su due piani distinti ma complementari:

  • da un lato il divieto generale di assicurare la responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti pubblici;
  • dall’altro la deroga speciale introdotta dal Codice dei contratti pubblici per le attività tecniche svolte dai dipendenti interni.

Divieto generale di assicurazione

L’art. 3, comma 59, della legge finanziaria 2008 vieta alle amministrazioni pubbliche di stipulare polizze assicurative “per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità amministrativo-contabile dei propri dipendenti”. La norma mira a evitare che l’assicurazione annulli la funzione preventiva e sanzionatoria della responsabilità erariale, che rappresenta uno degli strumenti fondamentali per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche.

Di conseguenza, ogni copertura che sollevi il dipendente da eventuali condanne della Corte dei conti è nulla, perché contraria a un divieto espresso.

Le funzioni tecniche nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023)

L’Allegato I.10 al Codice dei contratti disciplina le cosiddette “funzioni tecniche” interne, tra cui rientrano la progettazione, la verifica, la validazione e la direzione dei lavori.

Per queste attività, il legislatore ha riconosciuto la possibilità di prevedere forme di copertura assicurativa specifica, analoghe a quelle richieste ai professionisti esterni, a tutela del dipendente e dell’ente in caso di errore professionale.

In questo caso, la copertura non riguarda la responsabilità contabile, ma i danni patrimoniali causati da colpa lieve o grave nello svolgimento di compiti tecnici.

L’intento è quello di valorizzare le competenze interne alla PA e garantire condizioni operative eque rispetto ai professionisti esterni.

I principi civilistici di responsabilità e assicurazione (artt. 2236 e 1900 c.c.)

Infine il Codice civile stabilisce che, nelle prestazioni che implicano la soluzione di problemi tecnici complessi, il professionista risponde solo in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.). Allo stesso tempo, l’art. 1900 c.c. vieta la copertura assicurativa per il dolo dell’assicurato, consentendo tuttavia la copertura per la colpa grave.

Questo quadro consente quindi di configurare una polizza che protegga il dipendente tecnico da errori professionali non intenzionali, salvaguardando al contempo la responsabilità personale nei casi più gravi.

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