Il principio espresso dalla Sezione delle Autonomie
Prima di decidere nel merito, la Sezione ha rimesso la questione alla Sezione delle Autonomie, che con deliberazione n. 9/SEZAUT/2025/QMIG del 17 ottobre 2025 ha enunciato un principio di diritto destinato a uniformare la prassi applicativa:
fermo restando il divieto di assicurare la responsabilità amministrativo-contabile, è legittima la copertura assicurativa dei progettisti e verificatori dipendenti pubblici limitatamente alle attività previste dall’Allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici.
La deroga trova fondamento nella lex specialis rappresentata dal Codice stesso, che consente la stipula di polizze professionali per tali ruoli, purché non si estendano ad altri rischi o condotte non previste dalla legge.
In sostanza, l’assicurazione è ammessa solo per i danni direttamente derivanti da errori o negligenze nello svolgimento delle attività di progettazione o verifica, mentre resta vietata per la responsabilità amministrativa in senso stretto o per qualsiasi altra attività non contemplata dal Codice.