La delibera della Corte dei Conti
Recependo quindi l’indirizzo della Sezione delle Autonomie, la sezione Toscana ha chiarito la copertura assicurativa:
- tutela l’interesse dell’ente, che si trova a rispondere in via solidale con il proprio dipendente per i danni causati a terzi;
- valorizza le professionalità interne, evitando di dover ricorrere a professionisti esterni e promuovendo il principio di fiducia e responsabilità richiamato dal nuovo Codice dei contratti.
La delibera sottolinea come la polizza possa coprire anche i danni derivanti da colpa grave, in linea con l’art. 2236 del Codice civile, ma non quelli derivanti da dolo, per i quali l’assicurazione resta sempre esclusa (art. 1900 c.c.).
L’assicurazione, dunque, è configurabile come strumento di buona amministrazione, utile a gestire il rischio professionale dei dipendenti tecnici senza violare il principio del divieto generale posto dalla legge finanziaria 2008.
In conclusione, è legittima la stipula di polizze assicurative per progettisti e verificatori interni alla PA, limitatamente alle funzioni di cui all’Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023, e nel rispetto del divieto generale di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile.
Si tratta quindi di una deroga circoscritta e funzionale, volta a favorire l’autonomia tecnica delle amministrazioni, evitando interpretazioni eccessivamente restrittive che avrebbero potuto scoraggiare i dipendenti dal ricoprire ruoli di responsabilità progettuale.