Costi della manodopera e ribasso: la lex specialis tra affidamento ed esclusione dell’offerta
Il TAR Campania chiarisce il ruolo della lex specialis nella verifica di congruità dell’offerta e fornisce delle indicazioni sui costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice Appalti
Il quadro normativo di riferimento
Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina la determinazione dell’importo a base di gara nei contratti di lavori e servizi.
In particolare, il comma 14 impone alla stazione appaltante di individuare nei documenti di gara i costi della manodopera, precisando che tali costi – al pari degli oneri per la sicurezza – sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.
La norma aggiunge, tuttavia, un elemento di flessibilità, riconoscendo all’operatore economico la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.
La formulazione della disposizione segna una discontinuità solo apparente rispetto al previgente Codice. Se, infatti, l’obiettivo del legislatore è chiaramente quello di rafforzare la trasparenza dei costi e la tutela del lavoro, il testo non chiarisce in modo univoco se e in che misura i costi della manodopera debbano essere sottratti alla base di calcolo del ribasso o se, invece, debbano essere semplicemente evidenziati separatamente.
Proprio questa ambiguità ha alimentato un contrasto giurisprudenziale articolato.
Un primo filone interpretativo ha letto il riferimento allo “scorporo” come un vincolo sostanziale, ritenendo che il ribasso non possa incidere sui costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.
Un diverso orientamento, poi fatto proprio dalla giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato, ha invece chiarito che l’art. 41, comma 14, non introduce un divieto generalizzato di ribasso, ma impone alla stazione appaltante di individuare e indicare separatamente tali costi, lasciando alla lex specialis la concreta definizione dell’importo soggetto a ribasso.
A ciò si aggiungono i principi del risultato, della fiducia e del favor partecipationis, che impongono di evitare interpretazioni formalistiche delle clausole di gara, soprattutto quando queste incidono direttamente sulla validità dell’offerta economica e possono condurre all’esclusione del concorrente.
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