Costi della manodopera e ribasso: la lex specialis tra affidamento ed esclusione dell’offerta

Il TAR Campania chiarisce il ruolo della lex specialis nella verifica di congruità dell’offerta e fornisce delle indicazioni sui costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice Appalti

di Redazione tecnica - 09/01/2026

Analisi tecnica: art. 41, lex specialis e costruzione dell’offerta economica

Il primo passaggio centrale del ragionamento del TAR Campania riguarda il corretto inquadramento dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 nel sistema del nuovo Codice.

Il Collegio chiarisce che la disposizione non può essere letta in modo isolato, né come norma auto-applicativa, idonea a definire da sola le modalità di formulazione dell’offerta economica.

Il riferimento allo scorporo dei costi della manodopera dall’importo assoggettato al ribasso non viene interpretato come un automatismo, ma come un criterio che deve trovare concreta attuazione nei documenti di gara. In altri termini, il Codice individua un obbligo di trasparenza e di separata evidenziazione, ma demanda alla lex specialis la traduzione operativa di tale obbligo.

Anche a fronte dell’orientamento più recente del Consiglio di Stato, secondo cui l’art. 41 non impone in via generale l’esclusione della manodopera dal ribasso, il giudice di primo grado chiarisce che tale principio non può essere utilizzato per disapplicare o correggere ex post una lex specialis formulata in termini diversi.

Nel caso esaminato, il disciplinare conteneva una serie di indicazioni univoche, orientando l’operatore economico verso la formulazione del ribasso sulla sola componente dei servizi, con separata indicazione del costo della manodopera.

In questa prospettiva, l’offerta presentata dalla ricorrente non solo risultava coerente con il disciplinare, ma rendeva anche chiaramente intelligibile la volontà negoziale: l’indicazione di un costo della manodopera superiore a quello stimato dalla stazione appaltante escludeva in radice l’intenzione di ribassare tale voce.

Da qui discende l’errore della stazione appaltante nel ricostruire l’offerta applicando il ribasso all’intero importo a base di gara, ottenendo un valore complessivo inferiore persino ai costi dichiarati.

Il TAR evidenzia come tale operazione non sia il frutto di una valutazione tecnica sull’anomalia, ma la conseguenza diretta di una lettura non coerente della lex specialis, che ha finito per alterare il contenuto reale dell’offerta.

Un ulteriore profilo di criticità è individuato nella mancata attivazione del soccorso procedimentale.

Anche a voler ritenere dubbia l’interpretazione delle clausole di gara, la stazione appaltante avrebbe dovuto interrogarsi sulla reale volontà dell’offerente, tanto più in presenza di un’offerta che, nei suoi elementi essenziali, risultava internamente coerente.

L’analisi si chiude con un passaggio di sistema: i principi del risultato e della fiducia, codificati dal nuovo Codice, impongono alle stazioni appaltanti di ricercare l’effettivo contenuto dell’offerta, evitando letture formalistiche che tradiscano le regole da esse stesse predisposte.

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