Costi della manodopera e ribasso: la lex specialis tra affidamento ed esclusione dell’offerta
Il TAR Campania chiarisce il ruolo della lex specialis nella verifica di congruità dell’offerta e fornisce delle indicazioni sui costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice Appalti
Conclusioni
Il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento di esclusione e conferma dell’aggiudicazione già disposta in favore dell’operatore economico a seguito del riedito procedimento di verifica di congruità.
Sul piano sistematico, la pronuncia non smentisce l’orientamento più recente del Consiglio di Stato, secondo cui l’art. 41 non impone, in via generale, l’automatica esclusione dei costi della manodopera dal ribasso.
Al contrario, il TAR ribadisce che tale orientamento opera solo in assenza di indicazioni diverse nei documenti di gara. Quando la lex specialis afferma espressamente che i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso e sono scorporati dall’importo ribassabile, è su quella formulazione che si consolida il legittimo affidamento del concorrente.
Le ricadute operative sono rilevanti sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici.
Dal punto di vista delle stazioni appaltanti, va prestata particolare attenzione nella redazione dei disciplinari:
- l’individuazione dell’importo soggetto a ribasso deve essere univoca e coerente con l’impostazione dell’art. 41;
- eventuali ambiguità non possono essere “risolte” in fase di verifica dell’offerta con interpretazioni correttive ex post;
- la verifica di anomalia deve sempre muovere dall’importo effettivamente offerto, non da una ricostruzione teorica non aderente alle regole di gara.
Specularmente, la costruzione dell’offerta deve essere trasparente e leggibile, capace di rendere immediatamente comprensibile la volontà negoziale. In questo senso, l’indicazione di un costo della manodopera superiore a quello stimato dalla stazione appaltante assume un valore probatorio decisivo nel dimostrare l’assenza di ribasso su tale voce.
Infine, sul piano dei principi, il TAR riafferma che favor partecipationis, fiducia e risultato non sono formule di stile, ma criteri interpretativi vincolanti. In presenza di clausole di gara che incidono direttamente sull’ammissibilità dell’offerta economica, l’amministrazione è tenuta a privilegiare letture coerenti con il tenore letterale della lex specialis e, in caso di dubbio, ad attivare gli strumenti di chiarimento previsti dal Codice.
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