Costi della manodopera, soccorso procedimentale e valutazione offerte: interviene il Consiglio di Stato
Palazzo Spada specifica quando i costi della manodopera non sono esigibili a pena di esclusione, quali limiti incontra il soccorso procedimentale e il sindacato sulla valutazione delle offerte
Nel corso di una procedura di gara, quando l’omessa indicazione dei costi della manodopera può davvero condurre all’esclusione del concorrente? È sufficiente il richiamo all’art. 108, comma 9, del Codice dei contratti o occorre verificare se la legge di gara renda quell’adempimento concretamente esigibile?
E ancora: fino a che punto il soccorso procedimentale può essere utilizzato per chiarire un’offerta tecnica che presenti elementi di incoerenza o di ambiguità? Quando, invece, il chiarimento rischia di trasformarsi in una modifica sostanziale dell’offerta, incompatibile con la par condicio tra i concorrenti?
Infine, quale spazio resta al sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche e sui punteggi premiali attribuiti dalla commissione di gara? È possibile rimettere in discussione nel merito tali valutazioni o il controllo giurisdizionale resta confinato ai soli casi di manifesta illogicità o irragionevolezza?
La sentenza del Consiglio di Stato del 9 dicembre 2025, n. 9647, si confronta direttamente con questi interrogativi, offrendo una lettura che valorizza la coerenza della documentazione di gara, i limiti del soccorso istruttorio e la natura discrezionale della valutazione delle offerte.
Costi della manodopera, soccorso procedimentale e valutazione delle offerte: i chiarimenti del Consiglio di Stato
La controversia prende le mosse da una procedura aperta per l’affidamento, in noleggio pluriennale, di sistemi tecnologici diagnostici, strutturata come fornitura “chiavi in mano”, comprensiva di consegna, installazione, assistenza e manutenzione.
Alla gara avevano partecipato più operatori economici e l’aggiudicazione era stata disposta in favore di un concorrente che aveva preceduto di pochi punti il secondo classificato.
Quest’ultimo aveva impugnato l’esito della procedura, contestando, tra l’altro:
- la mancata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica dell’aggiudicatario;
- la non conformità della garanzia “full risk” richiesta dal capitolato;
- l’attribuzione di alcuni punteggi tecnici e la mancata assegnazione di un punto premiale relativo alla disponibilità di intervento nei giorni festivi.
Il giudice di primo grado aveva respinto integralmente il ricorso, motivo per cui la questione era approdata al Consiglio di Stato.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO