Congruità manodopera: il Consiglio di Stato sul calcolo del monte ore contrattuale
Palazzo Spada: non è legittimo giustificare i costi utilizzando le ore mediamente lavorate. La verifica dell’anomalia deve partire dalle ore indicate nell’offerta tecnica
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, può l’operatore economico utilizzare come base di calcolo le ore mediamente lavorate dai dipendenti, invece del monte ore contrattuale offerto in gara?
A rispondere negativamente è il Consiglio di Stato con la sentenza del 15 ottobre 2025, n. 8047, confermando un principio ormai consolidato secondo cui la verifica di congruità del costo della manodopera va fondata sul monte ore contrattuale, ossia sull’impegno effettivamente assunto dall’appaltatore verso la stazione appaltante.
Verifica congruità manodopera: il corretto criterio di calcolo del costo
La controversia nasce da una procedura di gara nella quale l’aggiudicatario aveva stimato i costi della manodopera applicando alle ore mediamente lavorate da un addetto il costo orario tabellare previsto per la provincia di riferimento. In sede di verifica dell’anomalia, la stazione appaltante aveva ritenuto congrua l’offerta.
L’impresa seconda classificata ha tuttavia impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che il calcolo fosse errato, in quanto il costo avrebbe dovuto essere riferito al monte ore contrattuale indicato nell’offerta tecnica e quindi al totale delle ore complessive per la durata del servizio).
Il TAR aveva accolto il ricorso, dichiarando l’offerta insostenibile per sottostima dei costi della manodopera e ordinando l’esclusione dell’operatore.
Da qui l’appello a Palazzo Spada.
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