Costo della manodopera e verifica dell’anomalia: l’utile aziendale non può essere incorporato

Il TAR Lombardia chiarisce quando il costo della manodopera non può includere utile aziendale e perché le giustificazioni non possono modificare l’offerta economica

di Redazione tecnica - 29/12/2025

È legittimo indicare in offerta un costo della manodopera coincidente con quello stimato dalla stazione appaltante e poi sostenere, in sede di verifica dell’anomalia, che proprio da quella voce derivi una quota di utile aziendale?

E fino a che punto le giustificazioni possono incidere sulla composizione economica dell’offerta senza trasformarsi in una modifica sostanziale?

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici l’indicazione dei costi della manodopera rappresenta un passaggio strutturale dell’offerta economica, funzionale a garantire trasparenza, tutela del lavoro e corretto confronto concorrenziale. Proprio per questo, ogni ambiguità nella sua quantificazione rischia di produrre effetti dirompenti sull’equilibrio della gara e sulle aggiudicazioni.

La sentenza del TAR Lombardia del 18 dicembre 2025, n. 4192, si inserisce in questo quadro, affrontando una questione particolarmente interessante: se e in che misura il costo della manodopera indicato in offerta possa essere “reinterpretato” in sede di verifica dell’anomalia, fino a sostenere che tale voce possa comprendere anche una quota di utile aziendale.

Costo della manodopera: illegittimo l'inserimento dell'utile aziendale

La controversia trae origine da una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

All’esito della procedura, la seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione, in quanto l’aggiudicataria nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia, aveva sostenuto che proprio dall’importo della manodopera dichiarato derivasse una quota di utile aziendale, oltre alle spese generali, richiamando a tal fine le analisi prezzi poste a base di gara.

Secondo la ricorrente, questa ricostruzione rivelava un vizio strutturale dell’offerta: se il costo della manodopera includeva una quota di utile, allora non rappresentava un costo reale e “puro”; se invece tale utile veniva scorporato a posteriori, il costo effettivo della manodopera risultava inferiore rispetto a quello indicato in offerta, con una modifica sostanziale di una voce essenziale dell’offerta economica.

La stazione appaltante, dal canto suo, aveva difeso l’aggiudicazione sostenendo che il giudizio di congruità si fosse fondato sull’utile complessivo effettivamente conseguito dall’operatore, senza che vi fosse stata alcuna riduzione dei costi della manodopera indicati in offerta.

Su questo snodo si è innestato il giudizio del TAR, chiamato a chiarire se le giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia potessero spingersi fino a ridefinire la composizione del costo della manodopera, oppure se tale operazione dovesse considerarsi incompatibile con il sistema del Codice e con la funzione assegnata a questa voce di costo.

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