Costo della manodopera e verifica dell’anomalia: l’utile aziendale non può essere incorporato

Il TAR Lombardia chiarisce quando il costo della manodopera non può includere utile aziendale e perché le giustificazioni non possono modificare l’offerta economica

di Redazione tecnica - 29/12/2025

Il quadro normativo di riferimento

La questione affrontata dal TAR si innesta su un impianto normativo che, con il d.lgs. n. 36/2023, ha rafforzato in modo significativo il presidio sui costi della manodopera, attribuendo a tale voce una funzione che non è più meramente dichiarativa, ma strutturale rispetto all’offerta economica.

In primo luogo, l’art. 41 del Codice impone alla stazione appaltante di stimare i costi della manodopera e di indicarli separatamente negli atti di gara. Si tratta di un obbligo che risponde all’esigenza di sottrarre il costo del lavoro alla competizione sul prezzo, evitando che il ribasso si traduca, anche indirettamente, in una compressione delle tutele dei lavoratori.

Su questo primo livello si innesta l’obbligo speculare posto in capo agli operatori economici. L’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 prevede infatti che, nelle offerte, l’operatore dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e gli oneri aziendali per la sicurezza.

L’art. 108, comma 9, rafforza ulteriormente tale previsione, stabilendo che l’indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica costituisce un adempimento essenziale, presidiato dalla sanzione espulsiva.

Il sistema delineato dal Codice prevede quindi che la manodopera:

  • va indicata separatamente;
  • rappresenta un costo effettivo e autonomo;
  • non può essere oggetto di ribasso né di compensazioni interne con altre voci dell’offerta.

Questa impostazione si riflette anche nella disciplina della verifica dell’anomalia. Le giustificazioni richieste all’operatore economico sono funzionali a spiegare la sostenibilità complessiva dell’offerta, ma non possono incidere su elementi essenziali già cristallizzati nell’offerta economica. In particolare, il costo della manodopera non può essere rimodulato, né direttamente né indirettamente, attraverso ricostruzioni contabili che ne alterino la composizione originaria.

In questo quadro, assume rilievo anche l’allegato I.14 del Codice, che disciplina i criteri per la determinazione dei prezzi a base di gara. È vero che le analisi prezzi utilizzate dalle stazioni appaltanti includono una percentuale per spese generali e utile dell’esecutore; tuttavia, tale previsione riguarda la formazione del prezzo complessivo e non consente di ritenere che il costo della manodopera stimato ai sensi dell’art. 41 possa includere componenti diverse dal costo del lavoro in senso stretto.

La distinzione netta tra le diverse voci economiche dell’offerta non risponde a un formalismo fine a sé stesso, ma alla necessità di garantire trasparenza, parità di trattamento e tutela effettiva delle condizioni di lavoro.

Su questa architettura normativa il TAR è stato quindi chiamato a misurare la legittimità dell’operato della stazione appaltante e, soprattutto, la coerenza interna dell’offerta dell’aggiudicataria.

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