Costo della manodopera e verifica dell’anomalia: l’utile aziendale non può essere incorporato
Il TAR Lombardia chiarisce quando il costo della manodopera non può includere utile aziendale e perché le giustificazioni non possono modificare l’offerta economica
I principi espressi nella sentenza
Il TAR ha preliminarmente sottolineato come la censura proposta dalla ricorrente non riguardasse il giudizio di anomalia in senso stretto, ma la corretta indicazione del costo della manodopera quale elemento costitutivo dell’offerta economica.
Muovendo da questa premessa, il TAR osserva che l’aggiudicataria aveva formalmente rispettato l’obbligo dichiarativo, indicando un importo della manodopera coincidente con quello stimato dalla stazione appaltante. Tuttavia, le giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia hanno rivelato una diversa costruzione economica dell’offerta: l’operatore ha infatti sostenuto che dall’importo della manodopera derivasse una quota di utile aziendale, oltre alle spese generali.
Secondo il Collegio, tale impostazione incide direttamente sulla natura della voce dichiarata. Se il costo della manodopera incorpora una quota di utile, allora non rappresenta più un costo “puro”, ma una grandezza ibrida, incompatibile con l’obbligo di separata indicazione imposto dal Codice.
Da questo punto di vista, il fatto che le analisi prezzi poste a base di gara includano una percentuale per spese generali e utile dell’esecutore non consente di traslare automaticamente questa logica sul costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante. Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023, deve riferirsi esclusivamente al costo del lavoro e non può inglobare ulteriori componenti economiche.
Secondo il TAR, delle due l’una:
- o l’operatore ha violato l’obbligo di corretta indicazione dei costi della manodopera, includendovi utili e spese generali;
- oppure, a fronte di un importo formalmente corretto, ha modificato in sede di giustificazioni il costo effettivo della manodopera, riducendolo rispetto a quanto dichiarato in offerta.
Entrambe le ipotesi conducono allo stesso risultato, ovvero l'esclusione: la modifica, anche solo “contabile”, del costo della manodopera in sede di verifica dell’anomalia costituisce un’inammissibile rettifica di un elemento essenziale dell’offerta economica, non consentita dal sistema del Codice e lesiva degli interessi pubblici sottesi alla tutela del lavoro e alla parità di trattamento tra concorrenti.
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