Crediti d’imposta non spettanti e inesistenti: il MEF fissa i criteri interpretativi

Definiti presupposti, termini di recupero e sanzioni: le novità dell’Atto di indirizzo del Ministero, che chiarisce le definizioni contenute nel d.Lgs. n. 87/2024

di Redazione tecnica - 18/07/2025

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La gestione dei crediti d’imposta, soprattutto nell’ambito dei bonus edilizi, ha generato negli anni numerose incertezze applicative, in particolare nei casi di utilizzo in compensazione da parte di soggetti diversi dai beneficiari originari.

Le differenze tra un credito “non spettante” e uno “inesistente” non sono meramente semantiche, ma impattano direttamente su termini di decadenza, intensità sanzionatoria e possibilità di difesa. Con l’Atto di indirizzo del 1° luglio 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha formalizzato l’interpretazione ufficiale delle definizioni contenute nel D.lgs. n. 87/2024, che ha riformato la materia su delega della legge n. 111/2023.

Il documento fornisce indicazioni vincolanti per l’amministrazione finanziaria e rappresenta una guida concreta per i professionisti che operano nel sistema dei crediti agevolativi, inclusi i bonus edilizi.

Crediti inesistenti e crediti non spettanti: le nuove definizioni

La nuova definizione di credito “inesistente”

Riprendendo l'orientamento della sentenza della Corte di Cassazione n. 34419 del 2023, sono ricondotti tra i crediti inesistenti quelli che difettano dei presupposti costitutivi del credito, come indicati dalle norme di riferimento, e che possono attenere tanto al soggetto che fruisce dell'agevolazione quanto all'oggetto dell'agevolazione stessa.

II credito potrebbe rivelarsi inesistente perché fruito da un soggetto diverso da quello individuato dalla norma istitutiva del credito o per la mancata effettuazione dell'operazione a cui la norma ricollega la spettanza del credito o ancora per il mancato adempimento di specifici obblighi di fare o non fare previsti dalla disciplina quali elementi essenziali per la nascita del credito.

Secondo la lettera g-quater dell’art. 1 del D.lgs. n. 74/2000, si considerano inesistenti i crediti:

  • privi dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla norma istitutiva (ad esempio, crediti fruiti da un soggetto non legittimato o per spese mai sostenute);
  • creati fraudolentemente, attraverso simulazioni, documenti falsi o inserimenti diretti nel modello F24.

La principale novità è l’eliminazione del riferimento ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973: ciò significa che anche i crediti rilevabili nei controlli automatici o formali possono rientrare nella categoria degli “inesistenti”. Il concetto viene così ricondotto alla sostanza del diritto al credito, a prescindere dalla forma con cui viene fruito.

Il credito “non spettante” e le sue tre varianti

La lettera g-quinquies del medesimo articolo individua, invece, tre ipotesi di credito non spettante:

  • violazione delle modalità di utilizzo previste dalla norma (es. anni di utilizzo, limiti di importo, tipologia di debito compensabile);
  • utilizzo eccedente rispetto ai massimali consentiti;
  • mancanza di ulteriori requisiti sostanziali, non specificamente previsti dalla norma primaria o secondaria ma ritenuti necessari (es. spese che non integrano attività qualificabili come R&S o innovazione tecnologica).

In tutti questi casi, a differenza dei crediti inesistenti, l’attività agevolata è stata comunque effettivamente svolta e il credito ha un’apparenza formale di legittimità. Tuttavia, l’uso improprio, e non il difetto assoluto di presupposti, ne determina la non spettanza.

Esempi operativi: crediti edilizi, cessione e compensazione vietata

Il documento del MEF chiarisce che tra i crediti non spettanti rientrano anche quelli ceduti o compensati in violazione di norme specifiche. Si pensi, ad esempio, al divieto per banche e assicurazioni di utilizzare in compensazione crediti edilizi con debiti previdenziali, previsto dal D.L. n. 39/2024. In questo caso il credito è formalmente esistente, ma utilizzato in modo non conforme alla legge.

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