Criteri premiali negli appalti: limiti ANAC su prossimità territoriale e parità di genere

Dalla predeterminazione dei criteri alla certificazione obbligatoria sulla parità di genere, l'Autorità spiega in una recente delibera come applicare il comma 7 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023

di Redazione tecnica - 07/04/2026

Quando un criterio premiale aiuta davvero la gara? E quando, invece, diventa un problema? Il criterio della prossimità territoriale può essere valorizzato nella valutazione dell’offerta oppure rischia di trasformarsi in una clausola opaca, esposta a censure per arbitrarietà?

E ancora: la previsione di un punteggio premiale per la certificazione della parità di genere è una scelta rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante oppure rappresenta ormai un contenuto necessario della lex specialis?

Sono domande centrali nella costruzione delle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, soprattutto quando la stazione appaltante decide di usare criteri premiali che incidono in modo sensibile sulla graduatoria.

Su questi profili è intervenuta ANAC con la delibera del 24 marzo 2026, n. 106, offrendo indicazioni operative su come devono essere costruiti e applicati i criteri di valutazione, adottata nell’ambito di una procedura europea per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Il contesto della vicenda: non un vizio isolato, ma una procedura con criticità strutturali

La procedura esaminata dall’Autorità Anticorruzione attiene un appalto sopra soglia da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell’ambito di un intervento di rigenerazione urbana finanziato con risorse PNRR, con 90 punti riservati all’offerta tecnica e 10 punti all’elemento economico.

ANAC ha accertato un quadro problematico, in cui si sono sommati tre livelli di criticità:

  • la scarsa determinatezza di un criterio premiale rilevante;
  • l’omessa previsione di un criterio premiale imposto dalla legge;
  • la non corretta applicazione dei punteggi fissati dalla lex specialis.

Da qui la scelta di intervenire, qualificando le criticità come gravi e rimettendo alla stazione appaltante la valutazione delle misure da adottare, anche in autotutela.

Il cuore tecnico della decisione: l’art. 108, comma 7, non amplia soltanto i poteri della stazione appaltante, li disciplina

Nelle valutazioni dell’Autorità rileva il riferimento all’art. 108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

Secondo quanto previsto dalla norma, i criteri di valutazione devono essere indicati e ponderati in modo chiaro, anche attraverso sub-criteri e sub-punteggi. In secondo luogo, la norma consente di introdurre, in determinati casi, criteri premiali destinati a favorire la partecipazione delle PMI e, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nel territorio di riferimento. Questa facoltà è comunque subordinata ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Infine, la norma impone che, per promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedano un maggior punteggio per le imprese in possesso della certificazione di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006.

Ed è proprio questa struttura a spiegare la logica della delibera: la prossimità appartiene ai criteri premiali facoltativi ma condizionati, mentre la certificazione di parità di genere rientra tra quelli obbligatori.

Il criterio della prossimità territoriale: ammissibile, ma solo se costruito in modo intellegibile

Con riferimento al criterio della prossimità territoriale, ANAC riconosce che l’art. 108, comma 7, consente di utilizzarlo quando la prestazione lo richiede. Il problema, quindi, non è la sua ammissibilità, ma la sua costruzione nella lex specialis.

Nel caso concreto, il disciplinare si limitava a valorizzare la presenza di una sede operativa nel territorio, senza chiarire:

  • quale nozione di vicinanza fosse rilevante;
  • quali elementi organizzativi dovessero essere considerati;
  • quale graduazione del punteggio fosse prevista;
  • quali parametri dovesse utilizzare la commissione.

Il vizio non è solo descrittivo: si trasferisce nella fase valutativa, lasciando alla commissione uno spazio troppo ampio.

Il criterio premiale non può diventare un contenitore da riempire ex post. Deve essere definito ex ante in modo tale da rendere la valutazione verificabile e consentire agli operatori economici di formulare un’offerta consapevole.

La parità di genere: qui non c’è discrezionalità, ma un vero obbligo

Diverso è il piano della parità di genere. Il disciplinare non prevedeva alcun punteggio premiale connesso al possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006, un’omissione che mostra la non conformità della lex specialis all’art. 108, comma 7, del Codice.

In questo caso non si tratta di una scelta discrezionale: la previsione del punteggio è un obbligo che incide direttamente sulla legittimità della lex specialis.

Non solo lex specialis: anche la commissione ha operato in difformità

ANAC ha rilevato anche una errata attribuzione dei punteggi da parte della commissione.

In particolare, sono stati applicati criteri e massimali diversi da quelli previsti dal disciplinare, sia per l’offerta tecnica che per quella economica.

La procedura presenta quindi un doppio livello di criticità: nella costruzione delle regole e nella loro applicazione.

Una gara regge solo quando tiene insieme:

  • una lex specialis conforme;
  • una valutazione coerente con le regole fissate.

Criteri premiali negli appalti: indicazioni per le stazioni appaltanti

Conclude ANAC quindi invitando la stazione appaltante a valutare le iniziative da adottare sulla procedura, anche in autotutela. Il richiamo, tuttavia, non riguarda soltanto il caso specifico, ma assume un valore più ampio per tutte le amministrazioni che costruiscono gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il principio di prossimità territoriale non basta, da solo, a legittimare un criterio premiale. Occorre chiarire ex ante quali aspetti della prossimità siano realmente funzionali all’esecuzione, come vengano misurati e con quale graduazione incidano sul punteggio.

Allo stesso modo, la certificazione della parità di genere non può essere ignorata o trattata come elemento eventuale. La lex specialis deve necessariamente prevederne la valorizzazione, in coerenza con l’art. 108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

Non solo. Una volta fissate le regole, la valutazione della commissione deve restare rigorosamente entro quel perimetro. La qualità della lex specialis incide direttamente sulla trasparenza della gara, sulla qualità della competizione e sulla tenuta dell’esito finale.

L’art. 108, comma 7, consente l’uso di criteri premiali per orientare la selezione verso obiettivi ritenuti meritevoli dal legislatore. Ma proprio perché questi criteri incidono sulla competizione, devono restare sempre leggibili, controllabili e proporzionati.

Il problema nasce quando il criterio premiale:

  • non è definito con sufficiente precisione;
  • ha un peso rilevante sulla graduatoria;
  • non è accompagnato da una motivazione adeguata;
  • oppure, nel caso della parità di genere, è omesso nonostante la legge ne imponga la previsione.

È in questo spazio che si gioca la qualità della gara: i criteri premiali possono orientare la selezione, ma solo se restano strumenti trasparenti e governati. Quando questo equilibrio si rompe, il rischio non è solo tecnico, ma riguarda la stessa affidabilità della procedura.

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