CSE e avvio dei lavori: quando può essere contestata l’omessa vigilanza?

La Cassazione annulla con rinvio la condanna del coordinatore: prima di addebitare il mancato intervento va accertata la conoscenza dell’avvio dei lavori, della mancata trasmissione del POS e del successivo subappalto. Restano distinti gli obblighi dell’impresa esecutrice nelle demolizioni.

di Redazione tecnica - 19/09/2026

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La responsabilità del coordinatore per la sicurezza non può essere ricostruita fermandosi ai poteri che il D.Lgs. n. 81/2008 gli attribuisce. Quando viene contestato il loro mancato esercizio, conta anche la situazione nella quale il CSE si trovava a operare e, soprattutto, ciò che sapeva dell’effettivo andamento del cantiere.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza del 7 settembre 2026, n. 32917, pronunciandosi su una vicenda nella quale, durante i lavori di demolizione di un fabbricato, era crollata l’abitazione adiacente, travolgendo uno degli occupanti.

Nel procedimento era coinvolto, tra gli altri, il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione. Nei suoi confronti i giudici di merito avevano contestato la genericità del PSC e il mancato controllo sull’attività delle imprese e sui relativi POS, ritenendo che tali omissioni avessero contribuito al crollo.

Su questo secondo versante, però, la Cassazione ha ritenuto viziato il ragionamento seguito dalla Corte d’appello. Prima di attribuire al CSE il mancato esercizio dei poteri di controllo e intervento, infatti, bisogna accertare se il professionista sapesse che i lavori erano iniziati e se conoscesse le condizioni nelle quali si stavano svolgendo.

CSE e avvio dei lavori: quando può essere contestata l’omessa vigilanza?

L’intervento riguardava la ristrutturazione di una ex stalla collocata tra altri fabbricati. I committenti avevano affidato i lavori a un’impresa individuale, che aveva poi subappaltato a un’altra società le demolizioni, gli scavi e la rimozione del materiale.

L’impresa subappaltatrice aveva proceduto al taglio delle travi portanti, alla rimozione del materiale demolito e all’abbassamento del livello del terreno in prossimità dell’abitazione confinante. Successivamente, mentre nel cantiere non era presente nessuno, la muratura portante dell’edificio adiacente era crollata e uno degli occupanti era rimasto travolto, riportando lesioni.

La ricostruzione processuale aveva fatto emergere anche una modifica significativa dell’intervento rispetto alla sua impostazione iniziale: il progetto presentato al Comune prevedeva infatti una ristrutturazione con ampliamento e indicava la demolizione come eventuale, mentre negli elaborati esecutivi in cemento armato, depositati dopo l’avvio dei lavori, era stata prevista la demolizione completa con successiva realizzazione della nuova costruzione.

Sul fronte della sicurezza, il PSC redatto dal coordinatore, che secondo quanto riportato nella sentenza era stato consegnato il giorno successivo al crollo, richiamava la necessità di prestare particolare attenzione alle demolizioni perché il fabbricato si trovava in aderenza con altri due.

Il POS dell’impresa subappaltatrice prevedeva invece il puntellamento preventivo delle strutture nei casi in cui la loro stabilità non fosse garantita durante le lavorazioni. Quel puntellamento non era stato eseguito e la demolizione era proseguita senza opere di sostegno per la struttura adiacente.

Sicurezza nei cantieri: PSC, CSE e obblighi nei lavori di demolizione

La vicenda si muove all’interno del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, che distribuisce compiti diversi tra coordinatori e imprese esecutrici.

L’art. 91 affida al coordinatore per la progettazione la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, i cui contenuti sono definiti dall’art. 100 e dall’Allegato XV. Al coordinatore per l’esecuzione, invece, l’art. 92 attribuisce i compiti di verifica sull’applicazione del PSC, sulla coerenza dei POS e sull’attività delle imprese presenti in cantiere, insieme ai poteri di intervento previsti dalla stessa disposizione.

Per le demolizioni operano poi le regole specifiche contenute negli artt. 150 e 151 del D.Lgs. n. 81/2008, richiamate anche dalla Cassazione. La disciplina pone a carico dell’esecutore la verifica preventiva delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture, l’adozione delle opere di rafforzamento e puntellamento necessarie e la programmazione delle demolizioni all’interno del POS.

Questo assetto normativo è il riferimento sul quale si innesta il giudizio sulle diverse condotte contestate nel caso esaminato.

PSC e piano delle demolizioni: competenze del coordinatore e dell’impresa

Nei giudizi di merito al professionista era stata contestata anche la genericità del PSC, ritenuto inadeguato rispetto alle caratteristiche dell’intervento e, in particolare, alla presenza di edifici in aderenza e alla tipologia e vetustà delle murature. I giudici avevano considerato troppo generiche sia la raccomandazione di prestare particolare attenzione durante le demolizioni sia l’indicazione relativa alla predisposizione di sistemi di sostegno.

Nel ricorso, la difesa aveva contestato l’addebito relativo alla mancata predisposizione di un adeguato piano delle demolizioni, richiamando l’art. 151, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui il relativo programma deve essere riportato nel POS dell’impresa esecutrice. La stessa difesa aveva inoltre censurato il giudizio di genericità espresso sul PSC, sostenendo che i giudici non avessero indicato quali ulteriori prescrizioni avrebbe dovuto contenere.

La Cassazione ha richiamato l’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ha ripercorso le valutazioni svolte nei precedenti gradi di giudizio, senza però affermare che il piano delle demolizioni debba essere contenuto nel PSC.

L’annullamento della condanna ha seguito infatti un’altra linea, legata non tanto al contenuto del documento quanto alla possibilità per il coordinatore di conoscere l’effettivo avvio della fase esecutiva e, quindi, di esercitare i poteri connessi al proprio incarico.

Il CSE e la conoscenza dell’avvio dei lavori

La difesa aveva sostenuto che il coordinatore non fosse stato informato dell’inizio dei lavori, non avesse ricevuto il POS dell’impresa appaltatrice nonostante ne avesse chiesto la trasmissione e non fosse stato informato del successivo subappalto delle opere alla società che aveva eseguito materialmente le demolizioni.

Lo stesso PSC, del resto, indicava la presenza in cantiere della sola impresa originariamente incaricata.

La Corte d’appello aveva respinto tali argomentazioni ritenendo che dalla genericità del PSC potesse desumersi una sorta di implicito assenso alla mancata trasmissione della documentazione e all’avvio dei lavori, che il coordinatore non aveva provveduto a sospendere.

La Cassazione, non condividendo questa impostazione, ha affermato che la responsabilità del coordinatore presuppone che questi sia stato posto nella condizione di esercitare i poteri che la legge gli attribuisce, mentre nei precedenti gradi di giudizio non era stato adeguatamente verificato se ciò fosse realmente avvenuto.

La questione è quindi soprattutto probatoria: non basta richiamare i poteri del CSE e constatare che non siano stati esercitati; bisogna stabilire se il professionista sapesse che le lavorazioni erano iniziate, che il POS non era stato trasmesso e che nel frattempo era intervenuto il subappalto.

Proprio su questo punto la Cassazione ha ritenuto apparente la motivazione della Corte d’appello, perché non chiariva attraverso quali elementi fosse stata considerata provata la conoscenza dell’avvio dei lavori e della mancata tempestiva trasmissione del POS.

Responsabilità del CSE: posizione di garanzia e conoscenza del cantiere

In riferimento ai poteri di intervento del coordinatore, la Cassazione ha specificato che contestare al CSE di non avere sospeso le lavorazioni presuppone che egli sappia che quelle lavorazioni sono in corso e che conosca la situazione che giustifica il suo intervento.

Lo stesso vale per il mancato controllo del POS: se il documento non gli è stato trasmesso e il coordinatore ne ha chiesto l’invio, va stabilito se e quando sia venuto a sapere che i lavori sono comunque iniziati.

La Cassazione ha così individuato un vizio nel ragionamento seguito dai giudici di merito, che avevano fatto discendere la conoscenza della situazione di cantiere dalla posizione di garanzia e dalla mancata attivazione del coordinatore, mentre è proprio quella conoscenza che deve essere accertata prima di valutare il mancato esercizio dei poteri.

Il mancato intervento, quindi, non può diventare la prova del fatto che il CSE conoscesse la situazione che avrebbe richiesto quello stesso intervento.

Per questa ragione la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza, chiedendo al nuovo giudice di verificare, sulla base delle risultanze processuali, se il coordinatore avesse effettivamente avuto conoscenza dell’inizio delle lavorazioni e dell’avvenuto subappalto e di individuare gli elementi probatori sui quali fondare tale conclusione.

La decisione non equivale dunque a un’esclusione della responsabilità del professionista, ma richiede che sia ricostruita la situazione nella quale si trovava a operare e ciò che effettivamente conosceva.

Demolizioni: obblighi dell’impresa su stabilità, puntellamento e POS

Diversa è la posizione dell’impresa subappaltatrice incaricata delle demolizioni, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Nei suoi confronti erano state contestate l’omessa verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire, la mancata realizzazione delle opere di rafforzamento e puntellamento e la genericità del POS rispetto alle cautele necessarie per non compromettere la stabilità delle strutture portanti e di quelle adiacenti.

In questo caso, la Cassazione ha ritenuto adeguata la ricostruzione della Corte territoriale, che aveva collegato il crollo alla tecnica di demolizione utilizzata e alla mancata predisposizione delle necessarie opere di consolidamento preventivo.

Il richiamo è agli artt. 150 e 151 del D.Lgs. n. 81/2008, che impongono all’esecutore dei lavori di verificare preventivamente la stabilità delle strutture da demolire, realizzare le opere di puntellamento necessarie e procedere con modalità tali da evitare crolli inattesi durante le lavorazioni.

Inoltre, l’assenza personale del titolare dell’impresa dal cantiere prima del crollo non era sufficiente a escluderne la responsabilità, perché la società aveva assunto con il subappalto l’esecuzione delle opere di demolizione e, insieme a esse, anche gli obblighi di sicurezza collegati a quella lavorazione.

Non è stata quindi considerata decisiva la tesi secondo cui lo scavo sarebbe stato disposto autonomamente dall’impresa appaltatrice senza il coinvolgimento del subappaltatore, proprio perché l’incarico assunto comprendeva le operazioni di demolizione e gli obblighi che ne derivavano.

CSE e impresa esecutrice: come si distinguono le responsabilità

La sentenza n. 32917/2026 conferma che la posizione dell’impresa incaricata delle demolizioni e quella del coordinatore per la sicurezza non possono essere sovrapposte.

Per l’impresa, gli obblighi discendono direttamente dalle lavorazioni affidate e dagli artt. 150 e 151 del D.Lgs. n. 81/2008, che impongono la verifica della stabilità delle strutture, l’adozione delle opere di sostegno necessarie e modalità esecutive idonee a evitare cedimenti e crolli durante la demolizione.

Per il CSE, invece, il problema si sposta su un terreno diverso. La titolarità dei poteri di controllo e intervento non basta, da sola, a fondare l’addebito per non averli esercitati. Prima bisogna accertare se il coordinatore conoscesse davvero l’avvio dei lavori, il mancato invio del POS e il successivo subappalto, perché solo da questa ricostruzione può dipendere il giudizio sull’omesso intervento.

Il rinvio disposto dalla Cassazione riparte proprio da qui: stabilire se il professionista fosse stato realmente posto nella condizione di attivarsi e, sulla base di questo accertamento, valutare la responsabilità che gli viene contestata.

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