È possibile cumulare la detrazione prevista dall’art. 16-bis, comma 3, del TUIR con quella riconosciuta dall’art. 16 del d.l. n. 63/2013 (Sismabonus), trasferita dall’impresa venditrice all’acquirente? E se sì, quale limite di spesa complessivo occorre considerare?
A chiarire i dubbi di un contribuente è la stessa Agenzia delle Entrate con la Risposta del 15 settembre 2025, n. 242, che affronta un caso pratico di acquisto di un immobile ristrutturato e migliorato dal punto di vista sismico.
Cumulabilità bonus ristrutturazioni e sismabonus: i chiarimenti del Fisco
L’Istante aveva acquistato nel dicembre 2024 un’unità immobiliare censita in categoria F/3 (in corso di costruzione), frutto di un intervento di demolizione e ricostruzione. L’impresa costruttrice aveva già completato le opere strutturali, depositato il collaudo statico e presentato la documentazione “sismabonus” attestante il miglioramento di due classi di rischio sismico.
Con il rogito, le parti hanno stabilito il trasferimento in capo all’acquirente della detrazione maturata e non ancora fruita. L’acquirente ha chiesto all’Agenzia se, oltre a tale beneficio, potesse fruire anche della detrazione IRPEF ex art. 16-bis, comma 3, TUIR, calcolata sul prezzo di acquisto.
La risposta del Fisco è stata chiara, ripercorrendo prima le norme da applicare nel caso in esame.