La recente sentenza del TAR Puglia, Sez. II, n. 85 del 23/01/2026, mi ha fatto letteralmente perdere il sonno. Ha messo in luce come, via via negli anni, anche i limiti di affidamento abbiano finito per mettere in minoranza un principio che invece contraddistingueva la L. 109/1994 e il D.P.R. 554/1999. E mi sono chiesto se fosse davvero possibile, proprio a livello di principio, che le cose fossero cambiate così radicalmente.
A quel tempo, infatti, due erano gli elementi che la norma indicava:
- L. 109/1994: il progettista, salvo capacità interna della stazione appaltante o tramite enti terzi, doveva fare anche il direttore dei lavori;
- D.P.R. 554/1999: il direttore dei lavori faceva anche il CSE, tranne in mancanza di requisiti.
Art. 27, comma 2, della L. 109/1994 – “Direzione dei lavori”
“2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 4;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.”
Art. 127, comma 1, del D.P.R. 554/1999 – “Sicurezza nei cantieri”
“1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.”
Sopra 1 milione di euro: obbligo di scissione o interpretazione estensiva?
La lettura che ha dato il TAR Puglia, in merito all’obbligatorietà di separazione delle cariche sopra il milione di euro, personalmente non mi aveva convinto molto, e senza volersi porre sopra a nessuno mi sono chiesto se vi potesse essere un’altra chiave di lettura e quindi ho svolto la mia personale analisi giuridico-lessicale.
Quello che invece mi sento di condividere pienamente con la citata sentenza del TAR Puglia è che una “lex specialis” non può in alcun modo essere contraria ad una norma primaria.
La “lex specialis” ridefinisce la norma primaria in termini di dettaglio, capitolari, ma non può essere in palese contrasto con essa.
Nel richiamare la sentenza del TAR Puglia, riprendiamo però anche il parere MIT n. 2459 del 17/04/2024, che a tal proposito recitava:
“Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro vi è l'obbligo (e non una mera facoltà) di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva diverso dal direttore lavori. Sotto 1 milione può procedere il direttore lavori purché in possesso dei requisiti in materia di sicurezza. La interpretazione corretta è la seconda. In tal senso è la Relazione Illustrativa al Codice, ove – alla p. 165 - si legge che "nel comma 4 si è invece mantenuta la previsione delle funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva. Considerata l'importanza di tali funzioni se ne è limitata l'attribuzione al direttore dei lavori soltanto nei lavori inferiori alla soglia di un milione di euro, dovendosi, per i lavori di maggiore entità (così come per il caso di lavori complessi e per il caso di rischi di interferenze, specificati nello stesso comma), nominare un'apposita figura ai sensi dell'art. 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 ( ... )".”
Il parere MIT, richiamando anche la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 36/2023, non lascia molti margini di interpretazione e conferma sostanzialmente la posizione del TAR Puglia.
Ora, se da un lato è vero che né la sentenza, né il parere, né la relazione illustrativa, fanno legge, dall’altro è anche vero che “tre indizi fanno una prova”; quindi può venire lecita la domanda: cosa ci volete raccontare di nuovo con questo articolo?
Pertanto, fermo restando quanto sopra a premessa, a mio avviso qualche “spazio agli equivoci ancora rimane” e ritengo che queste norme abbiano necessità di una scrittura più lineare e non rimandabile “sistematicamente” ad una “interpretazione sistematica” della norma, scusate la ripetizione.
Vediamo quindi, se ci può essere un’altra chiave di lettura, che rimettiamo proprio in termini di analisi “a voce alta”, per non lasciare nulla di intentato, perché forse qualcuno un giorno si può ritrovare nel ragionamento e nel rimettere mano alla norma, tenerne conto per renderla maggiormente esplicita.
Art. 114, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023: cosa dice realmente la norma
Partiamo dal fatto che, a ben leggere l’art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ponendo il limite nel sottosoglia non impone un’“opzione” ma un “obbligo”, requisiti a parte, specificando “svolge”, ma solo in questa condizione.
Nella scrittura di questo testo quando citeremo i termini “soglia”, “sottosoglia” e “sopra soglia”, non ci riferiamo ai limiti comunitari ma a quello di un milione di euro preso a riferimento dalla norma stessa in questo ambito specifico.
Art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti”
“4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.”
Quindi, si determina una condizione nel sottosoglia ma nulla sopra automaticamente o quanto meno esplicitamente.
A questo punto viene da chiedersi: che senso ha imporre una condizione nel sottosoglia, legandolo tra l’altro al sotto limite dei “lavori complessi” e del “rischio interferenziale”, se non per lasciare un qualche margine d’azione alla stazione appaltante, seppur limitandolo fortemente, rispetto ad un indirizzo generale ed implicito che sembra dire che in condizioni ordinarie i due ruoli devono essere scissi?
Leggendo fra le righe della norma, nella relazione illustrativa e nel parere del MIT ritroviamo tale senso: ogni figura deve rimanere concentrata nel proprio campo, anche per non sovrapporre ranghi ed ambiti normativi diversi, stante l’alto valore del risultato finale in termini di conseguimento dell’opera pubblica e della sicurezza delle persone.
Ma al di là del senso generale che se ne coglie, la lettura pedissequa della norma fa davvero discendere, senza ragionevole dubbio, una conclusione così netta? E cioè che, sugli appalti sopra il milione di euro, il direttore dei lavori debba essere necessariamente scisso dal coordinatore per l’esecuzione?
Lasciamo da parte per un attimo l’art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, facendo finta che non esista e verifichiamo come potrebbe essere gestito un servizio di direzione lavori+coordinamento per la sicurezza in termini di procedura di gara.
In sintesi:
- Affidamento Diretto (< 140.000 €): consente la scelta diretta di un operatore economico, anche senza consultazione di più operatori, per servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza;
- Procedura Negoziata senza bando (€ 140.000 - soglia UE): per importi superiori a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, le stazioni appaltanti utilizzano la procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori (ove esistenti), selezionati tramite indagini di mercato o elenchi;
- Superati i limiti sopra indicati: è obbligatorio l'utilizzo delle procedure ordinarie di affidamento con pubblicazione di bandi e avvisi sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE (GUUE).
Quindi, in termini di procedura sembrerebbe possibile, ma ciò dipende dall’importo del servizio che discende direttamente dall’importo dell’opera.
Va considerato, però, che anche importi superiori al milione di euro possono determinare servizi, ai sensi del D.M. 17/06/2016 (DL+CSE), che – per determinate categorie – restano inferiori ai 140.000 euro. In questi casi il cumulo delle funzioni sembrerebbe possibile. E, superato tale valore, sembrerebbe comunque possibile, semplicemente con una procedura di gara diversa.
Pertanto, tutto ciò porterebbe a pensare più una facoltà che un obbligo che però non ha una correlazione diretta con l’adempimento specifico che si ritrova nell’art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.
Infatti, tale ragionamento sarebbe applicabile al cumulo di qualsiasi tipo di servizio, per esempio progettazione+DL.
Continuiamo quindi con l’analisi del testo normativo e vediamo se possiamo trovare qualche conclusione diversa cambiando il punto di vista.
Analisi logica dell’art. 114: la “tabella di verità” e i suoi effetti
Riscriviamo l’art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ponendo un’unica condizione, ovvero utilizziamo un “metodo ingegneristico”, semplifichiamo per vederci più chiaro.
Art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti”
“4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. …”
La negazione della suddetta frase determina automaticamente la condizione inversa?
ovvero:
“4. Nel caso di contratti di importo superiore a 1 milione di euro, …, il direttore dei lavori, anche se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, non svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. …”.
L’unica cosa certa è che nel sottosoglia il DL, a meno dell’assenza di requisiti, fa anche il CSE, ma la mancata esplicitazione di un’ulteriore condizione sembra non determinare automaticamente il contrario, ovvero la scissione obbligatoria delle cariche.
Ripeto non stiamo ragionando sulla sentenza e sul parere del MIT, quella posizione è chiara, stiamo verificando se ce ne può essere un’altra.
Riscriviamo l’articolo contemplando entrambe le condizioni e mettendolo sotto una forma logica per estrapolarne la tabella di verità.
Affermazione: “il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”.
Prima condizione: “Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro”.
Legame logico: “e comunque”.
Seconda condizione: “Nel caso di contratti … in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze”.
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< 1 M€ |
Assenza di lavori complessi/ interferenze |
Risultato |
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1 |
V |
V |
V |
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2 |
F |
V |
F |
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3 |
V |
F |
F |
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4 |
F |
F |
F |
La tabella di verità sembrerebbe dire che:
- la scissione dei ruoli non sia necessaria nel sottosoglia quando non ci sono “lavori complessi” e con “rischio interferenziale” (condizione 1); le due condizioni “lavori complessi” e “rischi interferenziali” per determinare l’assenza devono valere simultaneamente perché unite dalla congiunzione “e”;
- la scissione dei ruoli ci voglia nel sopra soglia indipendentemente dalla presenza di “lavori complessi” e di “rischio interferenziale” (condizioni 2 e 4), come se il superamento dell’importo fosse condizione necessaria e sufficiente;
- la scissione dei ruoli ci voglia nel sottosoglia in caso di “lavori complessi” e con “rischi interferenziali” (condizione 3);
- la scissione dei ruoli ci voglia indipendentemente dall’importo (sopra soglia o sottosoglia) in caso di presenza di “lavori complessi” e di “rischio interferenziale” (condizioni 3 e 4).
Due considerazioni, o meglio una considerazione ed una domanda:
- probabilmente con questo comma il legislatore voleva focalizzare le condizioni 1 e 3, lasciando una certa autonomia gestionale entro limiti ben circoscritti;
- la logica determina univocamente ed automaticamente anche le condizioni non espresse?
Lavori complessi e rischio interferenziale: concetti tecnici o limiti economici?
Per quanto riguarda i “lavori complessi” non viene data una definizione, ma sembrerebbe legata più a “fatti tecnici” che a “limiti economici”, e questo appare suffragato anche dall’associazione al “rischio interferenziale” che rende sicuramente il lavoro più complicato nella sua gestione e quindi tale da giustificare l’impegno di una figura all’uopo dedicata.
Certo è che un lavoro di grande entità molto probabilmente si porta dietro “lavori complessi” e “rischio interferenziale”.
Potremmo quasi determinare questa catena:
grandi importi → “lavori complessi” → “rischio interferenziale”
Lasciamo stare per un attimo la definizione di “lavori complessi” e prendiamo in considerazione solo quella legata al “rischio interferenziale” che sembra essere un po’ fuorviante in quanto se non ci fossero tali rischi non ci sarebbe bisogno del CSE e quindi non avrebbe senso ragionare sulla separazione/coincidenza dei ruoli.
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< 1 M€ |
Assenza di interferenze |
Risultato |
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1 |
V |
V |
V |
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2 |
F |
V |
F |
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3 |
V |
F |
F |
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4 |
F |
F |
F |
La tabella di verità sembrerebbe dire che:
- la scissione dei ruoli non ci voglia nel sottosoglia quando non c’è “rischio interferenziale” (condizione 1); ma a questo punto non necessita neanche il CSE, quindi, non ha senso parlare di scissione dei ruoli;
- la scissione dei ruoli ci voglia nel sopra soglia indipendentemente dalla presenza di “rischio interferenziale” (condizioni 2 e 4), come se il superamento dell’importo fosse condizione necessaria e sufficiente; ma a questo punto nella condizione 2 non necessita neanche il CSE, quindi, non ha senso parlare di scissione dei ruoli (condizione questa improbabile ma non automatica per norma);
- la scissione dei ruoli ci voglia nel sottosoglia in caso di “rischi interferenziali” (condizione 3);
- la scissione dei ruoli ci voglia indipendentemente dall’importo (sopra soglia o sottosoglia) in caso di presenza di “rischio interferenziale” (condizioni 3 e 4).
Pertanto, le condizioni 1 e 2 perdono di significato.
Perdendo di significato la condizione 1 in particolare perde di senso una parte dell’art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, che sembrava essere nato per lasciare un po’ di spazio di gestione alla stazione appaltante nei lavori piccoli e senza complicazioni.
Reinseriamo anche il discorso dei “lavori complessi” e vediamo se cambia il risultato finale.
Ma per far questo dobbiamo anteporre anche l’analisi logica fra “lavori complessi” e “rischio interferenziale”.
Affermazione: “Nel caso di contratti … in”.
Prima condizione: “assenza di lavori complessi”.
Legame logico: “e”.
Seconda condizione: “assenza di rischi di interferenze”.
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Assenza di lavori complessi |
Assenza di interferenze |
Risultato |
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1* |
V |
V |
V |
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2* |
F |
V |
F |
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3* |
V |
F |
F |
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4* |
F |
F |
F |
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< 1 M€ |
Assenza di lavori complessi/interferenze |
Risultato |
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1 |
V |
V |
V |
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2 |
F |
V |
F |
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3 |
V |
F |
F |
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4 |
F |
F |
F |
Quindi:
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Assenza di lavori complessi |
Assenza di interferenze |
Risultato |
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1** |
V |
V |
V |
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2** |
F |
V |
V |
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3** |
V |
F |
V |
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4** |
F |
F |
F |
Quindi si conferma che le condizioni 1 e 2 perdono di significato.
Tutto ciò porta a concludere che, per come è scritto l’art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, una parte della sua portata perde significato. La strada che sembrava voler lasciare aperta – la condizione 1 – risulta, in termini logici, di fatto irrealizzabile. Nel sottosoglia, infatti, non si realizzerebbe mai un caso in cui vi sia necessità di nominare il CSE; e se il CSE non è necessario, non ha senso parlare né di coincidenza né di scissione dei ruoli.
Evidentemente sia il D.Lgs. n. 81/2008 che la realtà dei fatti non sono di questa opinione ovvero vi può essere il “rischio interferenziale” anche nel sottosoglia e quindi la necessità di nominare il CSE, ma ciò contrasta con l’analisi logica dell’art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.
Pertanto la tabella di verità si semplificherebbe ad una sola condizione:
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< 1 M€ |
Assenza di lavori complessi/interferenze |
Risultato |
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3 |
V |
F |
F |
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4 |
F |
F |
F |
- la scissione dei ruoli ci voglia indipendentemente dall’importo (sopra soglia o sottosoglia) in caso di presenza di “lavori complessi” e di “rischio interferenziale” (condizioni 3 e 4).
Effettivamente penso che questo fosse il fine ultimo del legislatore ma a questo punto quello che viene da chiedersi è se la logica lessicale pur addivenendo a questa conclusione, ma rendendo inefficace parte del comma, lo salvaguardia nella sua totalità o lo fa decadere?
E quindi, di conseguenza, se viene meno l’art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, nella sua globalità, viene meno anche quello che non esplicita?
Ciò invaliderebbe anche il conseguente ragionamento come automatismo sul sopra soglia e quindi ci riporterebbe non su un obbligo ma su una facoltà.
Parola ai giuristi!
Rivediamo la casistica, modificando leggermente i periodi:
Art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti”
“4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi/di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. …”
Siccome per essere verificata questa condizione assenza “lavori complessi” e di “rischi interferenziali” si devono verificare entrambe, non ha senso parlare di CSE; quindi, viene meno il significato del comma, quanto meno in termini di “verità” (condizione 1) e non di “falsità” (condizione 3).
Art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti”
“4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. …”
Siccome l’assenza di “rischi interferenziali” determina la non necessità del CSE, viene meno il significato del comma.
Per non lasciare dubbi interpretativi, fermo restando l’indirizzo della scissione nel sopra soglia, il comma andrebbe riscritto in questi termini:
Art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti”
“4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi, ove si rende necessaria la nomina del CSE, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Nel caso di contratti di importo superiore a 1 milione di euro la scissione dei ruoli, ove si rende necessaria la nomina del CSE, è sempre obbligatoria. Per lavori complessi si intende: …”.
In questo caso lasciando fuori il “rischio interferenziale” si determina che si può avere la nomina di un CSE sia nel sottosoglia che nel sopra soglia.
Se vi è poi una difficoltà che ravviso a definire ciò che vuol dire “lavoro complesso”, in quanto o si determina molto specificatamente o se si sancisce in termini esemplificativi si apre il campo a pericolose interpretazioni, sgombererei il campo da ulteriori equivoci e metterei direttamente.
Art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti”
“4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro, ove si rende necessaria la nomina del CSE, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Nel caso di contratti di importo superiore a 1 milione di euro la scissione dei ruoli, ove si rende necessaria la nomina del CSE, è sempre obbligatoria. …”.
Messa in questi termini l’analisi e le sue conclusioni ci riavvicinano in parte a quell’originario principio delineato dall’art. 127, comma 1, del D.P.R. 554/1999 e che ci aveva invitato a porci la domanda se il paradigma potesse essere cambiato così radicalmente.
Il legislatore vede nel cumulo dei ruoli un determinato vantaggio non solo amministrativo ma anche operativo anche in funzione di quel “risultato” tanto auspicato, ma al contempo si trova costretto ad imporre dei limiti legati non solo alle condizioni al contorno “cantieri complessi e rischi interferenziali”, ma anche agli importi che impongono non automatismi ma attente valutazioni sulle procedure di gara da effettuare per mantenere l’appalto nel solco della legalità, trasparenza e massima competitività.
Detto ciò, solleviamo un altro spunto di riflessione.
Il milione di euro si riferisce a “contratti” di “lavori” o di “servizi”?
La cosa non è lapalissiana visto che il dato normativo cita genericamente il termine “contratti”, anche se è ragionevole ritenere che si riferisca ai “lavori”, per due motivi:
- il primo perché si parla di “lavori complessi e di rischi di interferenza”;
- il secondo perché il limite di un milione di euro sembrerebbe molto alto visto che nei servizi di ingegneria e di architettura la soglia comunitaria è nettamente inferiore.
Da tutto quanto sopra visto si evidenzia quindi una continuità o una discontinuità rispetto al sistema previgente?
Di certo una discontinuità, forse rafforzata più del voluto.
Continuità o discontinuità rispetto al D.Lgs. n. 50/2016?
Nel sistema previgente, infatti, in continuità con il D.P.R. 554/1999, il cumulo delle funzioni non era escluso in via generale, ma risultava condizionato essenzialmente al possesso dei requisiti professionali e all’assenza di incompatibilità espresse.
Art. 101, comma 3, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 – “Soggetti delle stazioni appaltanti”
“3. … Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:
…
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.”
Art. 101, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 – “Soggetti delle stazioni appaltanti”
“6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.”
Art. 2, comma 3, del D.M. 49/2018 – “Rapporti con le altre figure”
“3. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.”
Quindi proprio l’art. 2, comma 3, del D.M. 49/2018, definendo il termine “laddove” stabilisce che i limiti per le esclusioni vanno cercate da altre parti.
Una lettura in continuità del D.Lgs. n. 36/2023, con il D.P.R. 554/1999 ed il D.Lgs. n. 50/2016, ci porterebbe ad auspicare che il legislatore non abbia inteso stravolgere l’impianto normativo previgente, ma piuttosto innalzare il livello di attenzione su specifiche criticità operative, tra cui la sicurezza e la gestione dei ruoli tecnici in cantiere.
Stessa dinamica si è verificata con i costi della manodopera dove forse l’intenzione del legislatore era solo quella di focalizzare ancora di più un nodo critico, ma uscendo nell’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, con un lessico poco felice.
Questo ha generato ciò che sappiamo, ovvero tre anni di pareri e sentenze non sempre unanimi, finché, almeno recentemente, alcuni giudizi del Consiglio di Stato, che è quello che ha scritto il codice, hanno confermato l’ “interpretazione sistematica”, ovvero che il meccanismo rimane sostanzialmente quello già previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.
Se questo auspicio fosse errato ne conseguirebbe che il mutamento di paradigma sia stato molto recente e repentino.
Alla luce di ciò, appare quanto meno auspicabile ritenere che anche il nuovo codice possa mantenere una logica di fondo improntata alla flessibilità organizzativa, sicuramente nei contesti di minore complessità tecnica ed economica, e dietro opportuna valutazione negli altri; logica che sembrerebbe conforme ai principi generali del D.Lgs. n. 36/2023: risultato, fiducia, ecc.
L’art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, non ponendo un divieto espresso nel sopra soglia, non sembra introdurre una regola generale valida “tout court”. Al tempo stesso, però, non chiarisce in modo definitivo la questione, lasciandoci in una sorta di impasse. Va detto, per correttezza, che oggi la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 36/2023, il parere del MIT e, da ultimo, la sentenza del TAR Puglia, si sono espressi in modo da restringere fortemente gli spazi interpretativi.
Al di là del dato strettamente normativo, il tema del cumulo dei ruoli investe direttamente i profili di responsabilità di queste figure (DL e CSE) e la scissione complica talvolta l’azione amministrativa, in quanto le competenze a volte hanno degli spazi di sovrapposizione.
Il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione svolgono funzioni diverse, seppur interconnesse (tra l’altro muovendosi su ranghi normativi diversi: amministrativo e penale):
- il primo è chiamato a garantire la corretta esecuzione dell’opera sotto il profilo tecnico-contabile;
- il secondo opera prevalentemente nella gestione del rischio interferenziale e nella tutela della sicurezza in cantiere nel rispetto del PSC.
La sovrapposizione delle funzioni può generare:
- in alcuni contesti, un rafforzamento dell’opportunità del controllo unitario;
- in altri, invece, può comportare un’eccessiva concentrazione di responsabilità, con il rischio di indebolire il sistema dei controlli incrociati.
È proprio per questo che la scelta del cumulo sarebbe auspicabile che non fosse automatica, ma frutto di una valutazione consapevole della complessità dell’opera, dell’organizzazione della stazione appaltante e delle competenze del soggetto incaricato.
In conclusione però, attendiamo ancora un po’ di giurisprudenza che confermi o meno la posizione espressa dal TAR Puglia e non sarebbe male, come avvenuto per i costi della manodopera, che venisse dal Consiglio di Stato.