Quando una lex specialis richiede i curricula delle figure professionali offerte, si è davvero davanti a un semplice documento descrittivo da allegare all’offerta tecnica? Oppure quel curriculum rappresenta l’indicazione concreta delle persone sulle quali la stazione appaltante fonda la propria valutazione e, quindi, il proprio affidamento?
A queste domande ha dato risposta il TAR Veneto, sez. Venezia, con la sentenza 3 marzo 2026, n. 478, chiarendo che la nozione stessa di “curriculum” non può essere ridotta a un elenco anonimo di competenze. Se il punteggio premia l’esperienza e la qualificazione del team, quel team deve essere identificabile e verificabile, così da garantire coerenza tra proposta tecnica e futura esecuzione del contratto.
In questa prospettiva, il curriculum diventa parte integrante dell’impegno assunto in gara e lo strumento attraverso cui l’amministrazione può controllare che quanto promesso in sede di offerta trovi effettiva corrispondenza nella fase esecutiva.
Curricula anonimi nell’offerta tecnica: quando la Commissione può attribuire punteggio nullo
La procedura riguardava un appalto per la fornitura di sistemi informatici. Il disciplinare prevedeva, tra i sub-criteri tecnici, la valutazione dei curricula brevi delle figure professionali offerte.
Il secondo classificato aveva prodotto documenti che la Commissione giudicatrice aveva ritenuto non conformi: non veri curricula riferibili a persone determinate, ma elenchi di caratteristiche professionali astratte, privi di elementi identificativi minimi. La conseguenza era stata l’attribuzione di punteggio nullo sui sub-criteri interessati.
Ne era scaturito il ricorso dell’impresa, che aveva contestato la decisione sostenendo che la lex specialis non imponeva espressamente l’indicazione nominativa e che, pertanto, la Commissione avrebbe introdotto un requisito non previsto.
La decisione del TAR: il curriculum nominativo come elemento vincolante dell’offerta tecnica
Fermo restando che il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, il TAR ha comunque ritenuto di affrontare il merito della questione, chiarendo che la nozione di “curriculum”, anche alla luce del suo significato etimologico, presuppone necessariamente la riferibilità a un soggetto determinato, dotato di elementi identificativi minimi.
Non è quindi ammissibile alcuna equipollenza tra un curriculum nominativo e un documento anonimo che si limiti a descrivere competenze in forma astratta.
L’assenza di dati identificativi, ha osservato il giudice, impedirebbe alla stazione appaltante ogni successiva verifica sulla corrispondenza tra i profili dichiarati in sede di offerta e quelli effettivamente impiegati nella fase di esecuzione del contratto.
Quando il punteggio tecnico premia l’esperienza e la qualificazione del team, l’amministrazione fonda il proprio giudizio su persone specifiche, non su profili teorici. Il curriculum, pertanto, non è un allegato meramente descrittivo, ma un elemento che contribuisce a definire il contenuto sostanziale dell’offerta tecnica e che vincola l’operatore economico alla composizione del gruppo di lavoro dichiarato.
La valutazione della Commissione, ritenuta non illogica né irragionevole, si inserisce così in una logica di coerenza tra momento valutativo e fase esecutiva: senza identificazione del professionista, il sub-criterio premiale perde la propria funzione e si trasforma in una dichiarazione generica, non verificabile.
Conclusioni operative: curriculum nominativo, verificabilità e coerenza tra offerta ed esecuzione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, ma ha chiarito che le censure sarebbero risultate infondate anche nel merito.
Il principio affermato è lineare: se il punteggio premia l’esperienza di determinate figure professionali, quell’esperienza deve essere riferibile a soggetti identificabili, verificabile e controllabile anche in fase esecutiva.
Quando la lex specialis richiede la produzione di curricula delle figure professionali offerte:
- il documento deve essere riferibile a soggetti nominativamente identificabili;
- non è sufficiente descrivere in modo generico un profilo professionale astratto;
- la qualità del team non può restare una dichiarazione impersonale;
- la Commissione giudicatrice può legittimamente attribuire punteggio nullo in assenza di elementi che consentano la concreta riferibilità soggettiva.
Diversamente, il sub-criterio premiale perderebbe la propria funzione e l’offerta tecnica si ridurrebbe a una rappresentazione generica, non idonea a fondare l’affidamento dell’amministrazione.