DDL 1112 e 1711: le osservazioni UNITEL su concorsi, qualità della progettazione e ruolo degli enti locali
Nell’audizione informale sui due disegni di legge, UNITEL evidenzia criticità su obbligatorietà sopra soglia, coordinamento con il D.Lgs. 36/2023, nuove figure e sostenibilità per i Comuni
La qualità del progetto pubblico come leva per elevare il livello architettonico e funzionale delle opere, ma anche la necessità di un coordinamento chiaro e sistematico con il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), per evitare sovrapposizioni normative, incertezze interpretative e difficoltà applicative negli enti locali.
DDL 1112 e 1711: qualità del progetto e coordinamento normativo. Le osservazioni di UNITEL in audizione
Sono questi i due macrotemi che hanno orientato l’audizione informale sui disegni di legge n. 1112 e n. 1711, nel corso della quale UNITEL – Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali ha espresso, tramite il consigliere nazionale Arch. Raffaele Di Marcello, una posizione articolata: piena condivisione degli obiettivi di qualità, ma accompagnata da osservazioni puntuali e proposte di modifica volte a rendere le norme tecnicamente coerenti e concretamente applicabili.
Il coordinamento con il Codice dei contratti pubblici
Il primo rilievo formulato da UNITEL riguarda il DDL 1112 che, pur muovendosi nell’ottica di rafforzare il concorso di progettazione, opera in parte “in deroga” al Codice dei contratti pubblici.
Secondo l’Associazione, una disciplina che interviene su una materia già regolata in modo dettagliato dal D.Lgs. 36/2023 non può prescindere da un coordinamento espresso con le norme vigenti. In particolare, viene richiamato l’art. 46 del Codice, che disciplina i concorsi di progettazione in attuazione delle direttive europee.
Il rischio evidenziato è quello di una disciplina parallela, non armonizzata, con la possibilità di generare incertezza nelle stazioni appaltanti, soprattutto nei Comuni di minori dimensioni, già chiamati a gestire un quadro normativo complesso e in continua evoluzione.
La richiesta è dunque quella di evitare duplicazioni o sovrapposizioni e di inserire i nuovi obblighi in un sistema coerente con l’impianto del Codice, richiamando in modo espresso le disposizioni già vigenti in materia di concorsi.
Concorso di progettazione sopra soglia e criterio della “rilevanza”
Uno dei passaggi più delicati riguarda l’art. 7 del DDL 1112, che prevede l’obbligo di ricorso al concorso di progettazione per appalti sopra le soglie europee, quando le opere siano di “rilevanza” architettonica, ambientale, storico-artistica, conservativa o tecnica.
UNITEL concentra qui una delle osservazioni più significative: il concetto di “rilevanza” non risulta definito con criteri oggettivi né è chiarito chi debba accertarlo e con quale procedimento formale. Poiché tale accertamento costituisce il presupposto per l’applicazione dell’obbligo, l’assenza di parametri chiari potrebbe aprire margini di discrezionalità e, conseguentemente, di contenzioso.
Nel documento viene inoltre evidenziato come l’obbligo si colleghi alle soglie europee già richiamate dal Codice, con un intreccio normativo che rende ancora più necessario un chiarimento sistematico.
A ciò si aggiunge un elemento organizzativo: la gestione delle procedure concorsuali è complessa, richiede competenze specifiche, tempi adeguati e risorse economiche che non tutti gli enti locali, soprattutto quelli di piccole dimensioni, possono agevolmente garantire.
Per queste ragioni UNITEL propone di non configurare il concorso come obbligo generalizzato, ma come strumento fortemente incentivato, anche attraverso meccanismi premiali nei bandi di finanziamento o con l’attribuzione di punteggi aggiuntivi in sede di assegnazione delle risorse.
Parallelamente, viene sottolineata la necessità che, in caso di ricorso al concorso, i finanziamenti statali e regionali prevedano tempi più ampi e risorse adeguate, così da evitare che l’obbligo si traduca, di fatto, in un ostacolo alla partecipazione degli enti ai bandi.
Concorsi di idee, proprietà del progetto e soglia europea
Nel corso dell’audizione viene inoltre richiamata la disciplina dei concorsi di idee e il tema dell’acquisizione della proprietà del progetto vincitore, già regolato dal Codice dei contratti.
UNITEL evidenzia l’opportunità che il DDL richiami espressamente:
- le modalità di acquisizione della proprietà del progetto da parte della stazione appaltante;
- il calcolo della soglia di rilevanza europea, comprensivo dei premi e dell’eventuale valore stimato dell’affidamento successivo;
- il collegamento tra concorso di progettazione e successivo affidamento del progetto esecutivo.
Si tratta di aspetti tecnici che incidono direttamente sulla corretta impostazione delle procedure e che, se non chiariti, rischiano di generare incertezze applicative.
Livelli di progettazione, appalto integrato e criterio di aggiudicazione
L’audizione entra nel dettaglio tecnico del coordinamento con il Codice.
UNITEL propone che il DDL richiami espressamente:
- i livelli di progettazione di cui all’art. 41 del D.Lgs. 36/2023;
- le modalità di affidamento del progetto esecutivo, anche in relazione all’eventuale ricorso all’appalto integrato ex art. 44;
- il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108.
Viene inoltre sottolineato che la qualità della progettazione debba assumere un peso prevalente rispetto al prezzo, ma senza ignorare quest’ultimo né altri elementi essenziali quali il costo del ciclo di vita, la fattibilità tecnico-economica del progetto, i tempi di realizzazione, le modalità costruttive e il rispetto dei criteri minimi ambientali.
La qualità, dunque, non viene intesa come elemento astratto, ma come componente integrata in una valutazione complessiva di sostenibilità tecnica ed economica dell’intervento.
La figura del “supervisore dei concorsi”: ambiguità e costi
Particolarmente critico è il giudizio sulla figura del “supervisore dei concorsi”, prevista dall’art. 8 del DDL 1112.
UNITEL evidenzia l’assenza di indicazioni chiare circa natura, compiti, requisiti professionali e modalità di remunerazione della figura. Non è chiarito se si tratti di un soggetto obbligatorio o facoltativo, quali siano le sue responsabilità effettive né chi debba sostenerne i costi.
Secondo l’Associazione, l’introduzione di una figura esterna all’amministrazione, senza una definizione puntuale del valore aggiunto apportato, rischia di comportare un ulteriore aggravio economico per gli enti locali.
La proposta alternativa è quella di consentire alle amministrazioni di formare personale interno o di avvalersi di funzionari di altre amministrazioni, secondo un modello analogo a quello già previsto per le commissioni di gara.
Commissioni giudicatrici e sostenibilità finanziaria
Anche in relazione alle commissioni giudicatrici, UNITEL richiama l’esigenza di chiarezza su requisiti, incompatibilità e compensi.
Il documento evidenzia la necessità di evitare che i costi gravino direttamente sui bilanci comunali e propone di legare la retribuzione dei componenti al finanziamento destinato alla progettazione, uniformando la disciplina a quella già prevista dal Codice per le commissioni di gara.
Viene inoltre suggerito di privilegiare il personale interno o appartenente ad altre pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’impianto del D.Lgs. 36/2023, così da valorizzare le competenze già presenti nella PA e contenere i costi.
Incentivi ai privati e riduzione degli oneri di urbanizzazione
Un ulteriore rilievo riguarda l’art. 15, che consente alle Regioni di prevedere incentivi per i privati che ricorrono al concorso di progettazione, anche attraverso la riduzione degli oneri di urbanizzazione.
Il tema investe il riparto delle competenze e la tenuta finanziaria degli enti: UNITEL osserva che tali oneri costituiscono entrate proprie dei Comuni e che una loro riduzione incide direttamente sugli equilibri di bilancio degli enti locali.
Per questo motivo viene proposta la sostituzione del riferimento alle “Regioni” con quello ai “Comuni”, richiamando il principio di potestà pianificatoria comunale ex art. 117, comma 6, della Costituzione.
La questione non è solo tecnica ma istituzionale, perché attiene alla coerenza del sistema delle competenze tra livelli di governo.
DDL 1711: Consiglio nazionale, Architetto della città e Medico della città
Sul DDL 1711, UNITEL condivide l’impostazione culturale che riconosce all’architettura un ruolo centrale nella qualità urbana e nel benessere collettivo.
Con riferimento al Consiglio nazionale per la qualità dell’architettura e della vita urbana, viene proposta l’inclusione di un rappresentante dell’Unione dei Tecnici degli Enti Locali, così da assicurare il punto di vista di chi opera quotidianamente negli uffici tecnici comunali, provinciali e regionali.
Tuttavia, viene evidenziato come la progressiva perdita di centralità del progetto sia anche il risultato dello svilimento delle professionalità tecniche interne alla pubblica amministrazione, spesso relegate a funzioni prevalentemente burocratiche.
L’introduzione delle figure dell’“Architetto della città” e del “Medico della città” viene valutata con cautela, in quanto non risultano chiariti l’inquadramento giuridico, il potere decisionale, la capacità di spesa e il coordinamento con le figure dirigenziali già presenti negli enti.
UNITEL propone che tali figure siano previste prioritariamente all’interno del personale in servizio o in forme associative tra enti – come Unioni di Comuni, Province o Città metropolitane – così da garantire una visione di area vasta, evitare sovrapposizioni e valorizzare le competenze già esistenti senza incidere ulteriormente sulle dotazioni organiche.
Una richiesta di sistema: norme coordinate e sostenibili
In chiusura, l’Associazione formula una proposta di carattere generale: valutare l’opportunità di fondere i due disegni di legge in un unico atto normativo, evitando frammentazioni e sovrapposizioni.
Il filo conduttore dell’intervento è quello di rafforzare la qualità del progetto pubblico, ma farlo attraverso norme coordinate, tecnicamente coerenti e finanziariamente sostenibili, che valorizzino le competenze già presenti nella pubblica amministrazione, tengano conto della reale struttura organizzativa dei Comuni italiani e rendano realmente praticabile lo strumento del concorso di progettazione.
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