DDL Architettura: OICE su concorsi, requisiti e Codice dei contratti

Davanti alla Commissione Cultura del Senato, OICE riconosce le finalità dei Ddl 1112 e 1711 ma contesta l’obbligo generalizzato dei concorsi, chiedendo il rispetto del Codice dei contratti e la verifica preventiva dei requisiti tecnico-professionali

di Redazione tecnica - 05/02/2026

Dopo le audizioni del CNI e del CNAPPC, anche OICE ha espresso la propria posizione davanti alla settima Commissione (Cultura) del Senato sui Ddl n. 1112 e n. 1711, dedicati alla promozione della qualità dell’architettura e del progetto.

DDL Architettura: l’audizione di OICE in Senato

L’Associazione, rappresentata dal vicepresidente Alfredo Ingletti e dal direttore generale Andrea Mascolini, ha riconosciuto le finalità dei provvedimenti, ma ha evidenziato criticità rilevanti sull’impostazione complessiva dei testi. In particolare, OICE ha segnalato una visione ritenuta eccessivamente centrata sul ruolo dell’architetto, con il rischio di alterare l’equilibrio tra le competenze necessarie alla progettazione pubblica, soprattutto per interventi complessi e infrastrutturali.

Secondo l’Associazione, la qualità del progetto non può essere valutata solo sul piano formale, ma deve tenere conto anche del contributo delle opere di ingegneria e della integrazione multidisciplinare, che costituisce un presupposto essenziale per la concreta realizzabilità degli interventi.

Il nodo dei concorsi di progettazione

Il punto centrale dell’intervento OICE ha riguardato la disciplina dei concorsi di progettazione e di idee, regolata in modo significativo dagli articoli 7, 8, 9 e 11 del Ddl n. 1112 e dall’articolo 5 del Ddl n. 1711. Proprio su queste disposizioni si concentra la maggiore distanza tra l’impostazione dei disegni di legge e l’attuale assetto delineato dal Codice dei contratti pubblici, che già valorizza i concorsi senza attribuire loro un carattere obbligatorio o preferenziale generalizzato.

Nel corso dell’audizione, Ingletti ha espresso con chiarezza le incertezze dell’Associazione: “Siamo assai perplessi sull’obbligo generalizzato del concorso, perché oggi, per come sono gestiti, i concorsi si risolvono spesso in un inutile dispendio di tempo, risorse ed energie”. A supporto di questa posizione, è stata richiamata una prassi che porta alla redazione di 20 o 30 PFTE nell’ambito di un singolo concorso, a fronte di un solo progetto destinato a essere sviluppato. Un modello che, secondo OICE, comporta costi complessivi irragionevoli e tempi spesso non compatibili con le esigenze delle stazioni appaltanti.

Nel suo intervento, Ingletti ha indicato come possibile alternativa il modello francese, basato su una preselezione dei concorrenti in possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria e sull’ammissione di un numero ristretto di soggetti chiamati a sviluppare il progetto. “Solo così si coniugherebbe efficientemente la scelta del progetto e quella del progettista”, ha spiegato, evidenziando la necessità di evitare la produzione diffusa di progetti privi di reale possibilità di sviluppo.

Requisiti e fattibilità del progetto

Un ulteriore profilo critico riguarda la mancata verifica preventiva dei requisiti di capacità economico-organizzativa e tecnico-professionale di tutti i concorrenti. Come evidenziato nel testo dell’audizione, l’attuale impostazione consente al vincitore del concorso di accedere automaticamente allo sviluppo delle fasi successive senza un accertamento preliminare dell’esperienza e delle capacità necessarie.

Questo meccanismo, secondo OICE, espone le amministrazioni a rischi concreti, costringendo spesso a rimettere mano al PFTE nella fase di progettazione esecutiva. Una verifica anticipata dei requisiti e la costituzione preventiva di raggruppamenti adeguati consentirebbero invece di valutare l’idea progettuale sotto tutti i profili rilevanti, riducendo le criticità a valle.

Nessuna deroga al Codice dei contratti

La posizione espressa in Commissione è netta: nessuna deroga alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. Secondo OICE, l’impianto vigente rappresenta già un quadro equilibrato, che consente alle stazioni appaltanti di valutare caso per caso se ricorrere al concorso di progettazione, in funzione della tipologia e della complessità dell’intervento.

In questo senso, l’Associazione ha espresso forti riserve su formulazioni che introducono obblighi, preferenze o sanzioni per l’omesso ricorso ai concorsi, ritenute potenzialmente fonte di rallentamenti procedurali e di contenzioso.

La promozione della qualità architettonica, ha ribadito OICE, non può prescindere dalla sostenibilità dei tempi, dei costi e dalla capacità effettiva dei soggetti selezionati di portare a compimento l’intero processo progettuale.

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