Decreto Energia 2026: in Gazzetta Ufficiale nuove regole su connessioni FER e D.Lgs. 190/2024

Pubblicato in Gazzetta il D.L. 21/2026, che interviene sui regimi amministrativi delle rinnovabili, riscrive la disciplina delle connessioni alla rete e amplia l’edilizia libera per il fotovoltaico in area industriale

di Redazione tecnica - 03/03/2026

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2026, n. 42, è entrato in vigore il Decreto Energia 2026 (D.L. n. 21/2026), recante misure urgenti in materia di energia elettrica e gas, nonché disposizioni specifiche per affrontare il tema della saturazione delle reti e dell’integrazione degli impianti nel sistema elettrico nazionale.

Tra le molte disposizioni contenute nel provvedimento, assumono particolare rilievo quelle che incidono direttamente sul d.Lgs. n. 190/2024 in materia di energia da fonti rinnovabili, introducendo una disciplina innovativa in materia di soluzioni di connessione alla rete elettrica e ridefinendo il rapporto tra titolo abilitativo e assegnazione della capacità, con effetti strutturali sull’assetto delle connessioni degli impianti FER.

Art. 10-bis e D.Lgs. 190/2024: come cambiano le regole di connessione con il Decreto Energia 2026

Uno degli interventi più significativi del Decreto riguarda l’introduzione dell’articolo 10-bis nel d.Lgs. 190/2024. La norma attribuisce all’ARERA il compito di aggiornare, entro 180 giorni, le condizioni tecniche, economiche e procedurali per l’accesso alla rete da parte di impianti alimentati da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo.

La riforma si muove lungo tre direttrici operative:

  • superare la logica meramente cronologica delle richieste di connessione;
  • introdurre criteri di allocazione della capacità improntati a trasparenza e non discriminazione;
  • collegare l’assegnazione definitiva della capacità al possesso di un titolo abilitativo valido.

Particolarmente rilevante è la possibilità per i gestori di rete di rilasciare soluzioni di connessione anche oltre la capacità massima teoricamente accoglibile nel singolo punto, rimettendo alla regolazione successiva la gestione efficiente degli esiti autorizzativi e dei progetti effettivamente realizzabili.

La capacità di rete viene quindi gestita in funzione dell’effettiva maturità amministrativa dei progetti, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della cosiddetta “saturazione virtuale”, ossia l’occupazione di capacità da parte di progetti che non giungono alla fase autorizzativa.

Soluzioni di connessione e titolo abilitativo: quando si perde la capacità di rete

Altro elemento di discontinuità riguarda il destino delle soluzioni di connessione già rilasciate.

A seguito dell’adozione dei provvedimenti attuativi dell’ARERA, le soluzioni riferite a progetti che non risultino abilitati o autorizzati perdono efficacia.

La capacità di rete viene quindi resa nuovamente disponibile e potrà essere riassegnata nell’ambito delle nuove procedure.

La norma prevede inoltre:

  • la possibilità di ridefinire o restituire i corrispettivi di connessione già versati;
  • la conferma che l’assegnazione definitiva della capacità è subordinata al possesso del titolo abilitativo o dell’autorizzazione unica;
  • la prosecuzione dei procedimenti autorizzativi già avviati, con salvaguardia delle attività istruttorie non connesse alla soluzione tecnica di allaccio.

La connessione non potrà quindi più essere considerata un titolo “prenotativo” stabile se non è accompagnata da un percorso autorizzativo concreto.

Termine di 90 giorni per PAS o autorizzazione unica

Il nuovo articolo 10-bis introduce anche il termine di 90 giorni dall’accettazione della soluzione di connessione per la presentazione, da parte del proponente, dell’istanza di PAS o di autorizzazione unica.

Il termine incide in modo diretto sulla stabilità della connessione rilasciata. In caso di mancata presentazione dell’istanza entro il termine previsto, ovvero di successiva decadenza del titolo abilitativo o autorizzatorio, la soluzione di connessione perde automaticamente efficacia.

Viene imposto quindi un allineamento stringente tra richiesta di connessione e maturità progettuale. La fase tecnica e quella amministrativa non possono più procedere su binari separati: l’ottenimento della connessione deve essere accompagnato da un progetto già definito sotto il profilo urbanistico, ambientale e localizzativo, tale da consentire l’attivazione immediata del procedimento autorizzativo.

Anche in questo caso viene ridotto lo spazio per iniziative meramente di prenotazione della capacità di rete, riservando invece la capacità disponibile a progetti effettivamente cantierabili.

Sviluppo della rete di trasmissione nazionale: interventi semplificati senza espropri

Previste poi modifiche alla disciplina sugli interventi di potenziamento della rete di trasmissione nazionale, accelerando le seguenti opere:

  • adeguamenti o ampliamenti di stazioni esistenti in aree prive di vincoli;
  • nuove stazioni in aree industriali dismesse o non vincolate;
  • raccordi di limitata estensione;
  • ammodernamenti su tracciati esistenti con scostamenti contenuti.

In questi casi, l’acquisizione della disponibilità delle aree avviene senza ricorso alle procedure espropriative di cui al d.P.R. n. 327/2001, con un’evidente semplificazione operativa.

Fotovoltaico in area industriale: rifacimento integrale in edilizia libera e repowering

Un’ulteriore novità riguarda l’ampliamento dell’ambito dell’edilizia libera per il rifacimento integrale di impianti fotovoltaici esistenti collocati in aree industriali.

Il nuovo regime consente l’intervento anche in presenza di incremento della potenza installata, purché l’impianto continui a ricadere interamente nella medesima area industriale.

Il parametro dirimente non è quindi la potenza finale, ma la permanenza dell’impianto all’interno di un contesto già destinato a uso produttivo.

La scelta è coerente con una logica di neutralità urbanistica: se l’intervento non comporta nuova occupazione di suolo e resta confinato in un’area industriale già compromessa sotto il profilo edilizio e territoriale, non si giustifica la riapertura di un procedimento edilizio ordinario.

Sotto il profilo operativo, questo significa:

  • maggiore certezza nella qualificazione dell’intervento;
  • possibilità di sostituire integralmente moduli e componenti migliorando le performance senza riattivare un titolo edilizio;
  • incentivo al repowering di impianti datati su superfici già impermeabilizzate o produttive.

Resta naturalmente fermo il rispetto delle ulteriori discipline eventualmente applicabili – ambientali, paesaggistiche o di sicurezza – ma sul piano edilizio la scelta è quella di favorire l’aggiornamento tecnologico degli impianti esistenti in ambito industriale, riducendo il carico amministrativo e accelerando la riqualificazione del parco fotovoltaico già installato.

Decreto Energia 2026: effetti operativi su connessioni FER e titoli autorizzativi

Il Decreto Energia 2026 non si limita a misure di contenimento dei costi, ma incide in modo strutturale sull’assetto delle connessioni alla rete e sul funzionamento del d.Lgs. n. 190/2024.

Queste in sintesi le novità da tenere come riferimento:

  • la capacità di rete viene definitivamente assegnata solo a impianti con titolo abilitativo valido;
  • le soluzioni di connessione diventano strettamente condizionate all’effettivo avanzamento autorizzativo;
  • è introdotto un termine perentorio di 90 giorni per l’attivazione del procedimento;
  • vengono semplificati gli interventi di sviluppo della rete in aree non vincolate;
  • si amplia il perimetro dell’edilizia libera per il rifacimento del fotovoltaico in area industriale.

La richiesta di connessione deve quindi essere coerente con una reale maturità progettuale e con una tempistica autorizzativa sostenibile, tenendo conto del fatto che il cronoprogramma amministrativo diventa determinante nella concreta possibilità di mantenere la capacità assegnata e portare a termine l’investimento.

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