Chi esegue male rischia di restare fuori, e di perdere anche i contratti in corso
L'articolo 18, comma 5, introduce nel D.L. n. 189/2016 un doppio meccanismo espulsivo, costruito sugli stessi presupposti ma affidato a soggetti diversi.
Per le imprese lo strumento è la cancellazione dall'Anagrafe antimafia degli esecutori, l'elenco tenuto dalla struttura di missione operante presso il Ministero dell'interno nel quale gli operatori economici devono essere iscritti per partecipare, a qualunque titolo, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata. Su proposta del Commissario straordinario, la struttura dispone la cancellazione anche dell'impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto relativo a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata. Quelle carenze devono avere causato la risoluzione dell'appalto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o fine lavori fissati dalle ordinanze commissariali, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.
Il comma su cui il legislatore interviene disciplinava fino all'entrata in vigore del decreto tutt'altro, cioè le conseguenze del fallimento e della liquidazione coatta dell'affidatario. Vi si innesta ora una causa di espulsione fondata sulla qualità dell'esecuzione, all'interno di un registro concepito come presidio contro le infiltrazioni della criminalità organizzata. Sono logiche eterogenee che finiscono per convivere nello stesso strumento.
Per i tecnici i presupposti sono i medesimi, mentre cambia la competenza, perché provvede direttamente il Commissario straordinario. La cancellazione dall'elenco speciale colpisce il professionista che abbia dimostrato quelle stesse carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata. Poiché i soggetti privati possono conferire gli incarichi per la riparazione degli immobili danneggiati soltanto a professionisti iscritti, l'uscita dall'elenco chiude l'accesso anche al mercato dei committenti privati, dove nessuna gara è in gioco. In entrambi i casi la definizione delle fattispecie rilevanti è rimessa a ordinanza commissariale.
L'effetto più duro, però, non riguarda il lavoro futuro ma quello già in cantiere. Quando la cancellazione dall'Anagrafe colpisce un operatore titolare di un contratto, subappalto o subcontratto in corso di esecuzione, la struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, per l'attivazione della clausola automatica di risoluzione che il sistema impone, a pena di nullità, in ogni strumento contrattuale della ricostruzione. Una cattiva esecuzione pregressa può quindi travolgere commesse diverse e già avviate.
L'impianto ricalca la logica del grave illecito professionale del Codice dei contratti, ma l'effetto è di tutt'altra intensità, e il rinvio all'ordinanza diventa allora il passaggio decisivo. Resta il fatto che il decreto non costruisce attorno alla nuova causa espulsiva alcun regime di durata né alcun percorso di reinserimento. Per le imprese l'iscrizione vale dodici mesi ed è rinnovabile previo aggiornamento delle verifiche antimafia, che però non sono la sede in cui una carenza professionale possa essere valutata. Per i professionisti la disciplina dell'elenco speciale non contempla affatto la cancellazione, e questa è la prima a esservi introdotta.
Lo stesso articolo consente poi al Commissario di finanziare immediatamente le sole attività di progettazione degli interventi individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, anche in deroga all'articolo 37 del D.Lgs. n. 36/2023, quindi senza il passaggio nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici. Tutte queste previsioni si applicano anche alle ricostruzioni per gli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 nelle regioni Marche e Umbria. Sul fronte delle risorse, infine, l'autorizzazione di spesa destinata alla ricostruzione privata cresce di 60 milioni di euro annui dal 2027 al 2051, per un totale di 1,5 miliardi su venticinque annualità.