Decreto PA ed enti territoriali in Gazzetta, cosa cambia davvero per i tecnici

Ventisei articoli su cinque Capi che vanno dal pubblico impiego alla riscossione locale, ma dentro il decreto ci sono quattro disposizioni che incidono sul lavoro quotidiano di progettisti, direttori dei lavori, imprese e uffici tecnici, dalla verifica dello stato legittimo negli edifici condominiali danneggiati fino alla permanenza negli elenchi che danno accesso al mercato della ricostruzione.

di Redazione tecnica - 12/08/2026

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Esperti catastrofali, le professioni tecniche rientrano da una porta che si chiude nel 2028

L'articolo 23 sostituisce il comma 9 dell'articolo 19 del D.L. n. 25/2026, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 59/2026, cioè la disciplina di prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali, istituito presso la CONSAP per le attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali.

Per capire il senso dell'intervento serve ricordare la vicenda dei mesi scorsi. Secondo la lettura data dalle organizzazioni professionali, la disciplina uscita dalla conversione riservava agli iscritti nel ruolo l'accertamento e la stima dei danni sugli immobili assicurati, con conseguenze sanzionatorie per chi avesse operato senza iscrizione. Le professioni tecniche erano intervenute in audizione davanti alla commissione parlamentare competente durante l'esame del disegno di legge di conversione, chiedendo di ricondurre la previsione entro il perimetro delle competenze già attribuite dagli ordinamenti professionali e di evitare duplicazioni di ruoli.

Il decreto interviene proprio lì, e apre due vie di accesso non simmetriche. Fino al 1° aprile 2028 possono iscriversi i professionisti degli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, purché in possesso dei requisiti delle lettere da a) a d) del comma 1. La seconda via si apre a chi possiede quegli stessi requisiti e, in alternativa fra loro, il requisito della lettera e) oppure un'adeguata capacità professionale con comprovata esperienza almeno triennale nell'attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati, con modalità di accertamento e di prova rimesse a un regolamento della CONSAP.

La differenza non è procedurale. Per chi è iscritto a un albo tecnico l'appartenenza all'ordine o al collegio sostituisce sia il requisito della lettera e) sia qualunque prova di esperienza pregressa nel comparto, mentre per tutti gli altri l'onere probatorio resta e viene disciplinato da un soggetto esterno al sistema ordinistico. È il riconoscimento che le organizzazioni professionali rivendicavano, ottenuto sostenendo che quelle competenze appartenevano già agli iscritti.

Conviene però leggere la disposizione per quello che è. L'articolo 23 riscrive la sola disciplina di prima applicazione e non interviene sugli altri commi dell'articolo 19, quindi lascia in piedi l'impianto che aveva provocato la reazione. La via agevolata resta aperta per meno di venti mesi, dopodiché l'accesso torna governato dai requisiti ordinari. Chi intende operare in questo comparto ha una finestra definita per iscriversi, e la questione del rapporto fra ruoli speciali istituiti per legge e competenze già attribuite dagli ordinamenti professionali resta aperta ben oltre la scadenza del 2028.

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