Quando il provvisorio diventa permanente, le strutture emergenziali passano ai Comuni
L'articolo 21 chiude una partita rimasta aperta per dieci anni. Le strutture d'emergenza individuate da due ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del settembre e del novembre 2016 sono assegnate in proprietà a titolo gratuito ai Comuni nei cui territori sono ubicate, con tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione a carico dei bilanci comunali. A parziale compensazione, il Capo del Dipartimento può assegnare un contributo commisurato al numero di strutture presenti su ciascun territorio, mentre le spese sostenute per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate sono rimborsate nel limite di 38.452.000 euro.
Il passaggio dal provvisorio al permanente segue una sequenza definita. Fino alla cessazione delle relative esigenze le strutture restano vincolate alle funzioni assistenziali originarie, e solo dopo i Comuni possono destinarle ad altri usi, stabilendo criteri e modalità con proprio regolamento, oppure rimuoverle. Se la destinazione successiva avviene mediante concessione onerosa, le risorse che ne derivano vanno prioritariamente alla manutenzione delle strutture stesse.
Il profilo urbanistico è quello che interessa maggiormente i tecnici. Le strutture e le relative opere di urbanizzazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche, e a tal fine i Comuni adeguano i propri strumenti entro due anni dalla medesima data. Va letto con attenzione il perimetro della deroga, che riguarda le disposizioni urbanistiche e non si estende ai vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici, i quali continuano quindi a operare su strutture nate per durare una stagione e destinate a restare.
Sul fronte catastale, i Comuni assegnatari provvedono all'accatastamento, se non ancora effettuato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, con esenzione dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.
Il modello è quello della deroga anticipata seguita dall'adeguamento successivo dello strumento urbanistico, una sequenza che scarica sugli uffici tecnici comunali un lavoro di regolarizzazione tutt'altro che marginale, tra verifica dei vincoli residui, aggiornamento della pianificazione, accatastamento e redazione dei regolamenti d'uso, il tutto su scadenze parallele e su enti che, nei territori interessati, hanno strutture tecniche già impegnate sulla ricostruzione.