Opere pubbliche comunali, proroghe generose e una revoca che cambia natura
Fra le molte misure dell'articolo 2, oltre a quella sul PNRR di cui si dirà più avanti, tre riguardano da vicino chi gestisce i contributi statali agli investimenti locali.
La prima catena di proroghe tocca i contributi per investimenti in efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile previsti dall'articolo 1, comma 29 e seguenti, della Legge n. 160/2019, quelli confluiti nella missione del PNRR dedicata alla resilienza e all'efficienza energetica dei Comuni. Il termine del comma 31-bis passa dal 31 luglio 2025 al 30 giugno 2027 e quello del comma 34 dal 31 ottobre 2025 al 31 luglio 2027, mentre nel comma 33 il termine che decorreva dal collaudo o dalla regolare esecuzione decorre ora dall'erogazione del saldo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con soppressione del quinto periodo. Si aggiunge un adempimento nuovo, perché entro il 31 dicembre 2027 i Comuni dovranno attestare l'avvenuto o il mancato utilizzo delle economie con indicazione analitica delle spese sostenute, secondo modalità che un decreto del Ministero dell'interno definirà attraverso il sistema di monitoraggio già previsto.
Il passaggio più significativo riguarda però i contributi della Legge n. 145/2018 per le opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. I Comuni beneficiari delle annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 devono concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026 e, in caso di sforamento, il contributo è revocato per una quota pari all'uno per cento del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualità, con recupero secondo le modalità della Legge n. 228/2012 e versamento delle somme a un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Il cambio di natura della sanzione è il dato da tenere d'occhio. Nel quadro previgente l'obbligo di conclusione dei lavori gravava sulle risorse dell'annualità 2021 confluite nel PNRR con scadenza al 31 marzo 2026, e il mancato rispetto conduceva al recupero del contributo. Ora la conseguenza diventa una decurtazione proporzionale e sopportabile, ma l'obbligo si estende a cinque annualità e converge su un'unica data ravvicinata. Chi ha in corso progettualità finanziate sulle annualità più recenti si trova quindi un traguardo che prima non era fissato in quei termini, con effetti che gli uffici tecnici avvertiranno già nell'autunno.
Sul fronte della capacità amministrativa, infine, alle amministrazioni soggette ai vincoli dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 non si applicano i limiti alla spesa di personale posti dai commi 557, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006. È una liberazione di margini assunzionali che arriva agli enti dove più serve, cioè negli uffici che devono affidare, dirigere e rendicontare proprio gli interventi finanziati dai contributi appena prorogati.