Decreto PA ed enti territoriali in Gazzetta, cosa cambia davvero per i tecnici

Ventisei articoli su cinque Capi che vanno dal pubblico impiego alla riscossione locale, ma dentro il decreto ci sono quattro disposizioni che incidono sul lavoro quotidiano di progettisti, direttori dei lavori, imprese e uffici tecnici, dalla verifica dello stato legittimo negli edifici condominiali danneggiati fino alla permanenza negli elenchi che danno accesso al mercato della ricostruzione.

di Redazione tecnica - 12/08/2026

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Il PNRR che si restringe e le risorse nazionali che ne prendono il posto

Tre articoli si muovono attorno al Piano, ma con due logiche diverse che conviene tenere separate.

Gli articoli 2 e 8 rispondono a un definanziamento già avvenuto, quello disposto con la decisione del Consiglio dell'Unione del 27 novembre 2025 di rimodulazione del Piano. Nel primo caso la risposta è un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione di 187,5 milioni di euro per il 2026, destinato a finanziare i progetti relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che il PNRR non copre più.

Nel secondo la risposta è organizzativa prima che finanziaria. L'incarico del Commissario e la durata della struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura sono prorogati fino al 31 dicembre 2030, ben oltre l'orizzonte del Piano, e al Commissario è affidato un piano straordinario pluriennale di investimenti per rendere disponibili alloggi dignitosi ai lavoratori stagionali, che deve prevedere fra l'altro il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento europeo. Le risorse non sono assegnate dal decreto, perché l'attribuzione, entro un tetto di 60 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, passerà da una delibera del CIPESS. La realizzazione avviene poi in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatti salvi i principi generali, il codice antimafia e i vincoli europei, e INVITALIA può assumere, disgiuntamente o congiuntamente, le funzioni di centrale di committenza e di soggetto attuatore.

L'articolo 10 si colloca su un piano diverso, perché non rincorre un definanziamento ma anticipa una riprogrammazione ancora da approvare. Per effetto della proposta presentata dall'Italia alla Commissione, la dotazione di quattro investimenti a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene integrata per complessivi 468 milioni di euro, distribuiti tra potenziamento del parco ferroviario regionale, treni diagnostici e miglioramento delle stazioni.

Qui sta la clausola che merita attenzione. Nelle more del perfezionamento della procedura, che richiede l'adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione, il Ministero può procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi. Se però la decisione non arriva, oppure modifica la proposta italiana, l'amministrazione adotta i conseguenti adeguamenti degli atti già posti in essere, compreso il recupero delle risorse eventualmente trasferite ai soggetti attuatori. È un anticipo che consente di non perdere tempo, ma il cui rischio si scarica a valle, su chi quelle risorse le ha ricevute e magari già impegnate.

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