Decreto PA 2026: novità per le PA e nuove regole sugli esperti catastrofali

Via libera definitivo al D.L. n. 144/2026: ferie non godute, personale flessibile, investimenti, enti locali e Campi Flegrei, con le novità dell’art. 23 sul regime transitorio per l’accesso al Ruolo degli esperti catastrofali

di Redazione tecnica - 02/10/2026

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Il Decreto PA 2026 ha concluso il proprio iter parlamentare. Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del D.L. n. 144/2026, (Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile) nel testo già licenziato dalla Camera, e si attende adesso la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.

Decreto PA 2026: novità per le PA e focus sugli esperti catastrofali

Il provvedimento contiene un pacchetto molto articolato di disposizioni sulla funzionalità delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali, al quale durante l’esame parlamentare si sono aggiunte numerose misure in materia di personale, capacità amministrativa, investimenti, protezione civile, ricostruzione e riscossione locale.

Tra le disposizioni già presenti nel decreto originario merita particolare attenzione l’art. 23, dedicato alla prima applicazione del nuovo Ruolo degli esperti catastrofali e alle condizioni che, fino al 1° aprile 2028, consentono l’iscrizione dei professionisti e degli altri soggetti interessati.

Ferie non godute nella PA: quando spetta l’indennità sostitutiva

Una delle misure di maggiore interesse generale riguarda le ferie non godute nel pubblico impiego. L’art. 1 modifica l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, superando il precedente divieto assoluto di monetizzazione delle ferie anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La nuova disciplina consente, alla cessazione del rapporto, la corresponsione di una indennità sostitutiva per le ferie non fruite, salvo che il lavoratore abbia consapevolmente scelto di non utilizzarle nonostante sia stato formalmente invitato a farlo e sia stato effettivamente posto nelle condizioni di fruirne.

Le nuove disposizioni si applicheranno alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.

Personale PA: mobilità, assunzioni e riserva per i lavoratori flessibili

Il decreto interviene anche su mobilità e reclutamento. Viene estesa al 2026 la disciplina transitoria che consente, in presenza dei requisiti previsti e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili, l’inquadramento nei ruoli dell’amministrazione del personale proveniente da altre PA e già impiegato in posizione di comando.

Durante l’esame parlamentare è stata inoltre introdotta una misura specifica per la valorizzazione del personale flessibile. Le PA, insieme agli enti e alle aziende speciali operanti in ambito locale, potranno riservare nelle procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027 una quota non superiore al 20% dei posti a chi abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, mediante rapporti di lavoro flessibile nel medesimo profilo professionale presso l’amministrazione che bandisce il concorso.

La disposizione consente inoltre di valorizzare l’esperienza professionale maturata dai lavoratori interessati.

Investimenti pubblici: supporto CDP anche per interventi finanziati con risorse nazionali

Tra le novità inserite durante la conversione rientra anche l’ampliamento della possibilità per le amministrazioni di avvalersi del supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società controllate.

La facoltà, già prevista per progetti finanziati dal PNRR e da altri programmi europei, viene estesa agli interventi finanziati con risorse pubbliche nazionali, quando l'assistenza sia necessaria per rafforzare la capacità amministrativa, accelerare la spesa per investimenti oppure ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

Il rapporto dovrà essere disciplinato mediante apposite convenzioni e gli eventuali costi potranno gravare sulle risorse disponibili per gli interventi o sugli stanziamenti delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Enti locali: novità su segretari comunali, personale e polizia locale

Diverse disposizioni interessano direttamente gli enti territoriali. Sul fronte dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell’interno viene autorizzato a organizzare nel biennio 2026-2027 una sessione straordinaria del corso-concorso finalizzata all’iscrizione di 340 segretari nella fascia iniziale dell’Albo nazionale.

Sono inoltre previste misure per facilitare l’utilizzo dei segretari della fascia iniziale nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, quando la procedura di pubblicizzazione della sede sia rimasta senza esito.

Per la polizia locale, fino al 31 dicembre 2028 viene invece estesa da tre a quattro anni la validità delle graduatorie concorsuali.

Il decreto interviene anche sulla spesa di personale degli enti territoriali, sui contributi per gli investimenti comunali e sulle situazioni degli enti locali deficitari o dissestati.

Campi Flegrei: contributi per gli edifici, vulnerabilità sismica e protezione civile

Una parte rilevante del provvedimento è dedicata alla gestione degli effetti del bradisismo nell’area dei Campi Flegrei, con un pacchetto di misure contenuto negli artt. 12-17.

Gli interventi riguardano innanzitutto gli effetti degli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026, per i quali vengono disciplinati i contributi per l’autonoma sistemazione e le misure destinate alla riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali dichiarati inagibili.

Il decreto interviene anche sugli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026, prevedendo contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio e ulteriori misure di sostegno per l’autonoma sistemazione.

Il quadro è completato dagli interventi destinati al potenziamento della protezione civile e dell’azione commissariale, insieme alle misure necessarie per ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche.

Esperti catastrofali: come cambia l’accesso al Ruolo con l’art. 23

Resta confermata, senza modifiche, la disciplina contenuta nell’art. 23 del D.L. n. 144/2026, dedicata alle “Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali”.

La disposizione modifica l’art. 19, comma 9, del D.L. n. 25/2026, convertito dalla Legge n. 59/2026, che ha istituito presso CONSAP il Ruolo degli esperti chiamati a svolgere l’attività di accertamento e stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi sui beni immobili assicurati.

Si tratta del sistema introdotto in relazione ai danni causati da eventi quali alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti, frane, attività vulcaniche, maremoti, mareggiate, tornado o trombe d’aria, fenomeni climatici estremi, sprofondamenti, voragini e doline di crollo.

L’intervento del Decreto PA riguarda in particolare il regime transitorio fino al 1° aprile 2028.

Professionisti iscritti agli Albi: accesso senza esperienza triennale

Prima dell’intervento del D.L. n. 144/2026, l’art. 19, comma 9, consentiva l’iscrizione transitoria al Ruolo ai soggetti in possesso dei requisiti generali e del titolo di studio richiesto, purché documentassero anche una comprovata esperienza almeno triennale nell’attività di accertamento e valutazione dei danni catastrofali.

L’art. 23 modifica questo meccanismo distinguendo due percorsi.

Il primo riguarda i professionisti iscritti negli Albi degli Ordini e Collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell’attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili.

Fino al 1° aprile 2028, per questi professionisti l’iscrizione al Ruolo è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall’art. 19, comma 1, lettere da a) a d), mentre non è richiesta l’esperienza professionale triennale nell’attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati. La disposizione non richiama, per questa categoria, neppure il titolo di studio previsto dalla lettera e).

La formulazione adottata dal legislatore non individua espressamente le singole professioni ammesse, rinviando alle competenze attribuite dai rispettivi ordinamenti professionali.

Accesso al Ruolo: per gli altri soggetti basta il titolo di studio o l’esperienza

Un secondo percorso riguarda invece gli altri soggetti interessati all’iscrizione durante la fase transitoria.

Anche per loro devono essere rispettati i requisiti generali e di onorabilità previsti dalle lettere da a) a d) dell’art. 19, comma 1, ma l’art. 23 introduce un’alternativa tra titolo di studio ed esperienza professionale.

Ai fini dell’iscrizione fino al 1° aprile 2028 sarà infatti sufficiente possedere il titolo di studio previsto dalla lettera e) oppure dimostrare adeguata capacità professionale e una comprovata esperienza almeno triennale nell’attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati.

Spetterà al regolamento CONSAP stabilire le modalità di accertamento della capacità professionale e dell’esperienza.

Esperti catastrofali: dal 1° aprile 2028 tornano i requisiti ordinari

La distinzione tra regime transitorio e disciplina ordinaria è il punto centrale per comprendere la portata dell’art. 23. La norma interviene infatti esclusivamente sulla prima applicazione del Ruolo e non modifica in via permanente i requisiti stabiliti dall’art. 19 del D.L. n. 25/2026.

Il regime previsto per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi opera quindi fino al 1° aprile 2028. Dopo tale data troverà applicazione la disciplina ordinaria, fondata sui requisiti formativi e professionali previsti dall’art. 19 e, nei casi stabiliti dalla norma, sul tirocinio e sul superamento della prova di idoneità disciplinata da CONSAP.

L’art. 23 risponde quindi all’esigenza di consentire l’avvio del nuovo Ruolo valorizzando, nella fase transitoria, le competenze già riconosciute dagli ordinamenti professionali. Resta però una differenza significativa tra questo regime e quello destinato ad applicarsi a regime, profilo che dovrà essere considerato anche alla luce della disciplina attuativa di CONSAP.

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