Tra le novità introdotte dal Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, particolare rilievo assume l’intervento sui tempi di rilascio dei pareri nell’ambito della Conferenza di servizi, disciplinata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
La modifica, contenuta nell’art. 5 (“Misure in materia di regimi amministrativi”), rende strutturale una riduzione dei termini che, negli ultimi anni, era stata introdotta in via emergenziale e temporanea nel quadro delle misure PNRR.
DL PNRR 2026: riduzione strutturale dei termini nella Conferenza di servizi
La modifica incide sui tempi di espressione dei pareri nella Conferenza di servizi decisoria, prevedendo:
- 30 giorni quale termine ordinario (in luogo dei precedenti 45);
- 60 giorni per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (in luogo dei precedenti 90).
La riduzione è significativa, soprattutto nei procedimenti complessi che coinvolgono amministrazioni competenti in materia ambientale, paesaggistica, culturale o sanitaria.
La compressione dei termini non costituisce più una misura straordinaria collegata esclusivamente al PNRR, ma diventa parte integrante e stabile dell’assetto procedimentale ordinario.
Il regime transitorio fino al 31 dicembre 2026
Fino al 31 dicembre 2026, resta applicabile la disciplina temporanea prevista dall’art. 10, comma 4, del Decreto-legge 25/2025, che richiama lo svolgimento della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 13 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Nel regime temporaneo attualmente vigente, i termini sono:
- 30 giorni per il termine ordinario;
- 45 giorni per le amministrazioni preposte a interessi sensibili.
Ne consegue che, fino alla fine del 2026:
- il termine ordinario coincide (30 giorni);
- il termine per interessi sensibili resta più breve (45 giorni) rispetto ai 60 giorni previsti dalla nuova disciplina strutturale.
Solo dal 1° gennaio 2027 opererà integralmente il nuovo assetto introdotto dal D.L. n. 19/2026.
Effetti sistemici della riforma
L’intervento consolida il percorso di semplificazione amministrativa avviato con il PNRR e rafforza la certezza dei tempi nei procedimenti autorizzativi complessi.
Alla novità va riconosciuto il merito di avere stabilizzato nell’ordinamento ciò che era nato come misura straordinaria, incidendo in modo permanente sull’equilibrio tra esigenze di tutela degli interessi sensibili e obiettivi di accelerazione procedimentale.
Si tratta di un ulteriore segnale di un orientamento legislativo volto a rafforzare efficienza, prevedibilità e stabilità dell’azione amministrativa.
Basti pensare alla recente modifica apportata dalla Legge n. 182/2025 all’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, che ha ridotto da dodici a sei mesi il termine massimo entro il quale la pubblica amministrazione può esercitare il potere di autotutela decisoria.
Implicazioni operative per amministrazioni e procedimenti complessi
La stabilizzazione della riduzione dei termini impone alle amministrazioni un adeguamento organizzativo non secondario.
In particolare:
- dovranno essere rivisti i flussi interni di istruttoria per garantire il rispetto dei nuovi termini di 30 e 60 giorni;
- le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili dovranno programmare con maggiore anticipo le attività tecniche e valutative;
- nei procedimenti edilizi e ambientali complessi sarà necessario rafforzare il coordinamento preventivo tra uffici, per evitare concentrazioni istruttorie nella fase conclusiva.
Per gli enti locali, la riduzione strutturale dei tempi accentua la necessità di:
- digitalizzazione effettiva dei procedimenti;
- calendarizzazione interna delle Conferenze;
- tracciabilità delle richieste di integrazione documentale.
L’effetto sistemico è una maggiore pressione sulla fase istruttoria, con una responsabilizzazione più marcata delle amministrazioni chiamate a esprimersi nei termini.