Decreto Transizione 5.0: cosa cambia per le imprese con la conversione in legge
Con la legge di conversione del D.L. n. 175/2025 cambiano termini, divieto di cumulo e controlli sul credito d’imposta. Tutte le novità operative per le imprese
La conversione in legge del decreto Transizione 5.0. (D.L. n. 175/2025) è ormai alle battute finali, e nel testo del provvedimento, oltre alla riforma del Testo Unico FER, rilevano una serie di disposizioni di natura interpretativa e applicativa che incideranno in modo diretto sull’accesso e sulla gestione del credito d’imposta.
Si tratta di modifiche che producono ricadute operative rilevanti per le imprese, sia in termini di presentazione delle istanze, sia con riferimento alla corretta impostazione della documentazione tecnica e alle scelte da compiere per non precludersi l’accesso all’agevolazione.
Transizione 5.0: come cambia il Piano con la conversione in legge del D.L. n. 175/2025
Il piano Transizione 5.0 rappresenta uno degli strumenti centrali con cui lo Stato intende accompagnare le imprese nel percorso di innovazione tecnologica ed efficientamento energetico, collegando in modo diretto gli investimenti produttivi alla riduzione dei consumi di energia.
A differenza dei precedenti incentivi “Industria 4.0”, la Transizione 5.0 non si limita a sostenere l’acquisto di beni strumentali innovativi, ma vincola il riconoscimento del beneficio fiscale al conseguimento di un risultato misurabile in termini di risparmio energetico, attestato tramite specifiche certificazioni tecniche. È questo passaggio a rendere la misura più selettiva e, al tempo stesso, più complessa sul piano procedurale.
Il credito d’imposta è disciplinato dall’art. 38 del D.L. n. 19/2024 e si inserisce nel quadro degli interventi finanziati dal PNRR, con un meccanismo di prenotazione delle risorse e di controllo ex ante ed ex post che coinvolge direttamente il Gestore dei Servizi Energetici.
È proprio su questi snodi procedurali che interviene la legge di conversione, fissando termini, delimitando le possibilità di integrazione e incidendo in modo diretto sulle scelte che le imprese sono chiamate a compiere già nella fase iniziale dell’investimento.
Prenotazione del credito: termini previsti
Il comma 1 dell’art. 1 stabilisce che le comunicazioni di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta Transizione 5.0, previste dall’art. 38, comma 10, del D.L. n. 19/2024, possono essere presentate fino al 27 novembre 2025.
Il termine rappresenta il limite temporale entro cui le imprese devono trasmettere al GSE la comunicazione preventiva, corredata dalla documentazione tecnica attestante la riduzione ex ante dei consumi energetici conseguibili attraverso gli investimenti agevolabili.
Per le comunicazioni inviate dal 7 novembre fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, la norma consente un’integrazione documentale, ma entro confini molto rigorosi.
L’integrazione è ammessa esclusivamente:
- in caso di dati non correttamente caricati;
- in presenza di documentazione incompleta o non leggibile.
Il termine ultimo è stato fissato entro il 6 dicembre 2025, o altra data anteriore indicata dal GSE.
È invece espressamente esclusa qualsiasi possibilità di sanatoria per la carenza degli elementi essenziali della certificazione energetica ex ante, prevista dall’art. 15, comma 1, lett. a), del decreto interministeriale 24 luglio 2024. In tali casi, la procedura non si perfeziona e l’impresa resta esclusa dal beneficio.
Divieto di cumulo: interpretazione autentica dell’art. 38, comma 18
Il comma 2 dell’art. 1 introduce un’interpretazione autentica del divieto di cumulo previsto dall’art. 38, comma 18, del D.L. n. 19/2024.
La disposizione stabilisce che, per i medesimi beni agevolati, l’impresa non può presentare domanda sia per il credito d’imposta Transizione 5.0 sia per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178/2020.
Le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, avevano presentato domanda per entrambi i crediti sono tenute a esercitare un’opzione telematica entro il 27 novembre 2025.
Effetti dell’opzione e clausola di salvaguardia
La norma prevede una clausola rilevante per la gestione del rischio. In caso di opzione per il credito Transizione 5.0, qualora il beneficio non venga riconosciuto per superamento del limite di spesa, resta ferma la possibilità di accedere al credito per investimenti in beni strumentali nuovi, previa verifica dei requisiti e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Si tratta di una previsione che attenua l’impatto finanziario dell’opzione, ma non elimina la necessità di una valutazione preventiva consapevole.
Rinuncia al credito non fruito e svincolo delle risorse
Sempre il comma 2 disciplina la fase successiva al completamento dell’investimento. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti, l’impresa beneficiaria, a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento e su richiesta del GSE, deve comunicare entro 5 giorni, a pena di decadenza, la rinuncia al credito non fruito.
Il GSE procede quindi allo svincolo immediato delle somme prenotate, consentendo la riallocazione delle risorse.
Le novità su vigilanza e controlli
Con il comma 3, lettere a) e b), viene modificato l’assetto dei controlli previsto dall’art. 38.
Il nuovo comma 11-ter attribuisce direttamente al GSE la vigilanza sui soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, prevedendo verifiche nel merito sulla rispondenza delle stesse alle disposizioni normative e ai provvedimenti attuativi.
Il nuovo comma 16 stabilisce che il GSE effettua i controlli sui requisiti tecnici e sui presupposti per la fruizione del credito. In caso di esito negativo:
- annulla la prenotazione del credito;
- comunica i provvedimenti all’Agenzia delle Entrate, per l’adozione degli atti di decadenza o di recupero, comprensivi di interessi e sanzioni.
Nei giudizi tributari avverso tali atti, il GSE è litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 (destinato a essere sostituito dall’art. 58 del d.lgs. n. 175/2024 dal 1° gennaio 2027).
Indicazioni operative per le imprese
Le modifiche introdotte con la legge di conversione confermano che il credito d’imposta Transizione 5.0 resta uno strumento rilevante per sostenere gli investimenti delle imprese, fortemente strutturata sul piano procedurale e che richiede governo del processo, pianificazione e rigore tecnico.
In questo contesto, va sottolineato come l’errore procedurale non sia più recuperabile a valle.
Particolarmente rilevante è la certificazione energetica ex ante, che rappresenta il presupposto sostanziale dell’agevolazione e non un adempimento formale. Errori o carenze in questa fase comportano l’esclusione dal beneficio.
Altro aspetto a cui prestare attenzione è il divieto di cumulo, che impone una scelta strategica tra Transizione 5.0 e credito per beni strumentali, da valutare in funzione delle risorse disponibili e della tempistica degli investimenti.
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