Detrazioni edilizie e successioni: nuovo principio di diritto dal Fisco
L’Agenzia delle Entrate chiarisce i casi di trasferimento agli eredi delle quote residue in caso di decesso del titolare delle detrazioni, distinguendo fra diverse ipotesi
I riferimenti normativi
Il quadro di riferimento è l’articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), che disciplina la detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio, che prevede:
- aliquota ordinaria pari al 36%, elevata al 50% per le spese sostenute per interventi su abitazioni principali (art. 16, comma 1, d.l. 63/2013, come modificato dalla legge di Bilancio 2025);
- fruizione in 10 rate annuali di pari importo;
- trasferibilità delle quote residue in caso di vendita o successione dell’immobile.
Il comma 8 dell’articolo 16-bis stabilisce che:
- in caso di vendita, la detrazione si trasferisce all’acquirente salvo diverso accordo tra le parti;
- in caso di decesso, il beneficio fiscale passa solo all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Sul punto l’Agenzia aveva già fornito chiarimenti con la Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, precisando che la detenzione deve sussistere per l’intero periodo d’imposta e che la concessione in locazione o comodato impedisce la fruizione della quota di competenza di quell’anno.
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