La mancata produzione del DGUE comporta necessariamente l’esclusione dalla gara oppure può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio? La risposta cambia quando il documento completamente assente è quello dell’impresa ausiliaria? E, ancora, fino a quale momento della procedura la stazione appaltante può intervenire per acquisire la documentazione mancante?
Sul rapporto tra art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e principio di massima partecipazione è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza del 4 agosto 2026, n. 6318, tornando sulla natura del Documento di gara unico europeo e distinguendo tra le carenze che incidono sulla posizione sostanziale dell’operatore e quelle che riguardano il modo attraverso il quale quella posizione viene dichiarata alla stazione appaltante.
Una pronuncia con cui si conferma che il DGUE, proprio per la sua funzione dichiarativa e semplificativa, non può diventare un ostacolo meramente formale alla partecipazione alla gara.
DGUE mancante dell’ausiliaria: quando è possibile il soccorso istruttorio
La controversia nasce nell’ambito di una procedura per l’affidamento in concessione di alcuni servizi, nella quale l’aggiudicataria aveva fatto ricorso all’avvalimento e non aveva prodotto, insieme alla documentazione di gara, il DGUE dell’impresa ausiliaria.
La carenza era stata riscontrata anche dal giudice di primo grado, che l’aveva però considerata sanabile mediante soccorso istruttorio, successivamente attivato dalla stazione appaltante nella fase antecedente alla sottoscrizione del contratto.
Secondo l’appellante, questa possibilità sarebbe stata incompatibile con l’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, perché la disciplina introdotta dal nuovo Codice non consentirebbe di utilizzare il soccorso istruttorio quando il DGUE non presenti una semplice omissione o irregolarità, ma risulti completamente assente.
Nel caso esaminato assumeva rilievo anche la disciplina di gara. Una norma del disciplinare, non impugnata dall’appellante, prevedeva infatti che l’ausiliaria dovesse dichiarare il possesso dei requisiti attraverso un proprio DGUE e stabiliva espressamente la sanabilità mediante soccorso istruttorio della mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria.
Elemento che il Consiglio di Stato ha tenuto in considerazione per esprimere il proprio giudizio, inserendo però il ragionamento in un orientamento più ampio sulla funzione del DGUE.
Domanda di partecipazione e DGUE non hanno la stessa funzione
Palazzo Spada ha ricordato che il DGUE è un’autodichiarazione standardizzata, introdotta dalla disciplina europea con finalità di semplificazione degli oneri documentali gravanti sugli operatori economici e sulle amministrazioni.
Questa funzione impedisce, secondo i giudici, di trasformare errori od omissioni che non incidano sul possesso dei requisiti sostanziali e non alterino la par condicio in una ragione sufficiente per disporre l’esclusione. Il punto sul quale insiste il Collegio è la distinzione tra la domanda di partecipazione, attraverso la quale viene manifestata la volontà di prendere parte alla procedura, e il DGUE, che svolge invece una funzione dichiarativa e semplificativa.
Da questa diversa funzione deriva la possibilità di acquisire il DGUE mediante soccorso integrativo, perché la sua assenza non può essere trattata automaticamente come una carenza equivalente alla mancanza della domanda di partecipazione.
Resta però fermo il limite indicato dalla stessa sentenza: la soccorribilità riguarda errori o omissioni che non abbiano rilievo sul possesso dei requisiti sostanziali e che non producano alterazioni della parità tra i concorrenti.
Soccorso istruttorio e art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023: cosa può essere sanato
Il ragionamento va letto insieme all’art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, che consente sia di integrare gli elementi mancanti della documentazione amministrativa, con esclusione dell’offerta tecnica ed economica, sia di sanare omissioni, inesattezze e irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e degli altri documenti richiesti, salvo il limite delle carenze che rendano assolutamente incerta l’identità del concorrente.
La stessa disciplina è stata richiamata dall’appellante, secondo cui il riferimento normativo alla documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione o con il Documento di gara unico europeo avrebbe presupposto necessariamente che quest’ultimo fosse stato almeno presentato, impedendo di acquisirlo successivamente se mancante del tutto.
Lettura non condivisa dal Consiglio di Stato che, richiamando la funzione semplificativa del DGUE, ha ammesso invece che il documento possa essere acquisito attraverso il soccorso integrativo.
La prospettiva adottata dai giudici resta dunque sostanzialistica: ciò che assume rilievo non è la sola assenza materiale del documento, ma l’effetto che l’omissione produce sui requisiti e sulla par condicio.
Soccorso istruttorio dopo l’aggiudicazione: fino a quando può intervenire la stazione appaltante?
La decisione assume particolare interesse anche in relazione al fatto che il DGUE dell’impresa ausiliaria non fosse stato acquisito durante la prima verifica della documentazione, bensì successivamente all’aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto.
Secondo l’appellante, anche ammettendo in astratto la possibilità di utilizzare il soccorso istruttorio, l’intervento della stazione appaltante sarebbe comunque avvenuto troppo tardi, dal momento che questo istituto dovrebbe trovare collocazione nella fase di valutazione delle offerte.
Anche su questo punto, il Consiglio di Stato ha osservato che l’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 non individua un termine ultimo, all’interno della fase pubblicistica della procedura di scelta del contraente, entro il quale la stazione appaltante possa validamente attivare il soccorso istruttorio.
Tale fase si conclude con la sottoscrizione del contratto, motivo per cui la scelta dell’Amministrazione di differire l’attivazione del soccorso rispetto all’apertura delle buste non poteva essere considerata illegittima per il solo fatto di essere intervenuta successivamente.
Ciò non implica una possibilità indiscriminata di rinviare qualsiasi integrazione fino alla stipula, ma nel caso specifico l’appellante non aveva individuato le ragioni per le quali quel differimento avrebbe prodotto una lesione della par condicio.
L’attivazione del soccorso dopo l’aggiudicazione non è, per questa sola ragione, tardiva, perché l’art. 101 non stabilisce un termine ultimo interno alla fase pubblicistica; resta tuttavia necessario verificare gli effetti che l’integrazione produce sulla posizione dei concorrenti.
Subappalto dichiarato nel DGUE: quando l’omissione non porta all’esclusione
Ulteriore punto affrontato da Palazzo Spada attiene al subappalto, rispetto al quale l’appellante sosteneva che l’aggiudicataria non avesse correttamente indicato, secondo quanto previsto dall’art. 119, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023, le parti del servizio che intendeva subappaltare.
Dagli atti risultava però che il ricorso al subappalto era stato dichiarato nel DGUE, nel quale era stata indicata anche la percentuale del servizio interessata, mentre le singole attività erano state specificate nel contratto di subappalto.
Il fatto che l’indicazione non fosse stata ripetuta nell’offerta economica o nell’istanza principale non poteva costituire, di per sé, causa di esclusione, perché il DGUE appartiene a pieno titolo alla documentazione amministrativa di gara e, attraverso di esso, la volontà di ricorrere al subappalto risultava comunque formalizzata.
Peraltro si trattava di un subappalto non necessario e l’appellante non aveva dimostrato che l’aggiudicataria fosse priva delle risorse necessarie per eseguire direttamente le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Sul punto, i giudici hanno richiamato l’orientamento secondo cui l’incompletezza o l’erroneità della dichiarazione di subappalto può condurre all’esclusione quando il concorrente sia privo in proprio della qualificazione necessaria per le lavorazioni che intende subappaltare, mentre negli altri casi le conseguenze si collocano sul piano esecutivo, potendo tradursi nell’impossibilità di utilizzare il subappalto secondo quanto dichiarato.
DGUE mancante e soccorso istruttorio: le indicazioni operative per le stazioni appaltanti
L’appello è stato respinto, confermando la legittimità dell’attivazione del soccorso integrativo e, soprattutto, un’impostazione nella quale la gestione delle carenze documentali non può essere affidata ad automatismi, ma presuppone di verificare se l’omissione riguardi requisiti sostanziali oppure possa alterare la posizione degli operatori nella gara.
Nello specifico, il DGUE ha una funzione dichiarativa e semplificativa ed errori od omissioni non possono determinare l’esclusione quando non riguardino il possesso dei requisiti sostanziali e siano emendabili senza pregiudicare la par condicio. Nel caso esaminato, questo principio ha consentito di ritenere sanabile anche la mancata produzione del DGUE dell’ausiliaria, tenendo conto della specifica previsione contenuta nella disciplina di gara.
Un altro aspetto importante dal punto di vista operativo riguarda la tempistica: secondo il Consiglio di Stato, l’art. 101 non individua un termine ultimo per il soccorso all’interno della fase pubblicistica, con la conseguenza che non può essere considerato illegittimo, per il solo fatto di essere successivo all’aggiudicazione, l’intervento effettuato prima della sottoscrizione del contratto, quando non sia dimostrato uno specifico pregiudizio per la parità dei concorrenti.
Anche sul subappalto la sentenza è andata oltre la collocazione formale della dichiarazione: se la volontà di subappaltare risulta dal DGUE, la sua mancata ripetizione negli altri documenti non determina automaticamente l’esclusione, fermo restando che le conseguenze cambiano quando il concorrente abbia bisogno del subappalto perché non dispone autonomamente della qualificazione necessaria.
Il filo che unisce i diversi passaggi è quindi la necessità di distinguere ciò che può incidere sui presupposti della partecipazione da ciò che riguarda invece la loro rappresentazione documentale, evitando che una carenza formale diventi automaticamente una causa di esclusione.