Difformità giunto sismico: responsabilità del direttore dei lavori e perdita delle agevolazioni fiscali
La giurisprudenza considera il giunto sismico un elemento strutturale primario. Ogni difformità, anche minima, comporta responsabilità nella filiera tecnica e possibili ripercussioni anche di natura fiscale
Nel corso di un intervento di demolizione e ricostruzione agevolato con il Superbonus, probabilmente a causa della fretta, l’impresa ha realizzato un giunto sismico di 10 cm anziché di 12 cm come indicato in progetto. In pratica, prima del getto dei pilastri è stato posizionato a ridosso dell’edificio confinante un pannello in polistirene che si riteneva di spessore 12 cm, ma che invece misurava 10 cm.
Io, in qualità di direttore dei lavori, confidando nell’esperienza dell’impresa, non ho verificato lo spessore in corso d’opera, e nemmeno lo ha fatto il collaudatore (i lavori sono conclusi e collaudati).
La problematica è emersa a seguito di un contenzioso, che probabilmente sfocerà in una causa, tra il lattoniere e il committente, poiché le scossaline di ricopertura in rame non entravano nel giunto stesso.
Quali responsabilità possono essermi imputate? Ci sono dei precedenti? E quali possibili ricadute in termini fiscali?
L’esperto risponde
Il giunto sismico, pur essendo un elemento noto agli operatori, è spesso percepito come un dettaglio ripetitivo e standardizzato, la cui esecuzione viene affidata all’esperienza dell’impresa.
Tale approccio si rivela fuorviante: le Norme Tecniche per le Costruzioni richiedono oggi che il giunto sia determinato mediante analisi strutturale, non più tramite distacchi “convenzionali”.
Inoltre, una volta eseguita e collaudata l’opera, la dimensione progettuale del giunto diventa uno dei tanti riferimenti contrattuali e tecnici cui l’esecuzione deve conformarsi. La sottovalutazione dell’importanza del giunto ha condotto negli anni a numerosi contenziosi, spesso risolti dalla giurisprudenza in senso fortemente sfavorevole ai direttori dei lavori.
Il giunto come elemento imprescindibile della sicurezza sismica
La sentenza della Cassazione n. 19986 del 17 luglio 2025 affronta in modo approfondito l’obbligo di prevedere e realizzare il giunto tecnico quando due edifici contigui non costituiscano un unico organismo resistente. Nel caso esaminato, la ricostruzione di un fabbricato preesistente aveva portato alla realizzazione di pilastri e travi totalmente a contatto con il fabbricato vicino, senza alcuna separazione strutturale. Le perizie avevano accertato che tale configurazione contravveniva alle norme antisismiche sin dall’origine, con un significativo incremento del rischio di martellamento in caso di sisma.
La Corte ha statuito che la mancanza del giunto rappresenta un vizio costruttivo grave e non sanabile, tale da imporre non solo il risarcimento del danno ma anche l’obbligo di ripristinare la separazione tecnica mediante interventi anche invasivi. Dal punto di vista della responsabilità professionale, la sentenza richiama il ruolo centrale del direttore dei lavori, il quale è tenuto a impedire la realizzazione di nodi strutturali irregolari e a garantire che la costruzione avvenga nel pieno rispetto delle prescrizioni antisismiche.
Il DL, afferma la Corte, deve esercitare un controllo “attivo e continuo”, verificando che le condizioni di contiguità tra fabbricati siano compatibili con la normativa. Un giunto inesistente, insufficiente o male eseguito non può essere considerato un difetto marginale: esso incide sulla risposta globale dell’edificio all’azione sismica e costituisce un presupposto di responsabilità anche molti anni dopo la conclusione dei lavori.
Ne consegue che il direttore dei lavori risponde non solo dell’aderenza formale al progetto, ma della reale rispondenza dell’opera ai requisiti di sicurezza sismica, anche quando tale responsabilità comporti obblighi ripristinatori rilevanti e costosi.
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