Diniego di variante urbanistica: in caso di annullamento spetta un risarcimento?

Il Consiglio di Stato dice no al risarcimento per perdita da chance o come rimborso per le spese tecniche di progettazione. Vediamo il perché

di Redazione tecnica - 08/09/2025

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L’annullamento di un diniego di variante urbanistica comporta un diritto al risarcimento? È sufficiente dimostrare le spese sostenute o la potenzialità edificatoria del progetto per ottenere un ristoro economico? E in che misura il concetto di “bene della vita” diventa decisivo per distinguere tra annullamento e risarcimento?

Annullamento del diniego di variante urbanistica: quale risarcimento spetta?

Sono questi gli interrogativi a cui il Consiglio di Stato ha risposto con la sentenza del 5 agosto 2025, n. 6930, nell’ambito di un contenzioso relativo a un progetto di edilizia sociale e per il quale era stata richiesta una variante puntuale che trasformasse un’area da agricola a edificabile.

Nonostante una fase iniziale favorevole – con un parere tecnico positivo e un atto di indirizzo della giunta – il consiglio comunale aveva bocciato la proposta. Il TAR aveva annullato il diniego per difetto di motivazione, negando però il risarcimento.

Ne è scaturito l’appello al Consiglio di Stato, con il quale il ricorrente ha chiesto:

  • il lucro cessante, ossia il mancato utile del progetto;
  • in subordine, il risarcimento per perdita di chance;
  • il rimborso di alcune spese tecniche sostenute in fase progettuale.

I giudici di Palazzo Spada hanno però confermato la sentenza di primo grado su tutta la linea. Vediamo il perché.

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