Direttore dei lavori e gestione dei rifiuti: la Cassazione definisce i limiti della responsabilità penale

Per la Cassazione (sentenza n. 37511/2025) non esiste un obbligo generale di vigilanza, ma il direttore dei lavori risponde quando partecipa all’utilizzo illecito di materiali non trattati.

di Redazione tecnica - 25/11/2025

Analisi tecnica: cosa comporta questa decisione per i professionisti

La sentenza offre un messaggio molto netto: il direttore dei lavori non può essere considerato responsabile in automatico, ma può diventarlo se – anche senza partecipare materialmente allo sversamento – accetta o utilizza materiali che non rispondono ai requisiti di legge.

Da qui derivano tre indicazioni importanti:

1. Documentare tutto diventa fondamentale
Ordini di servizio, richieste di certificazione dei materiali, contestazioni all’impresa: la responsabilità del DL si gioca sempre più sulla capacità di dimostrare cosa ha fatto (o non ha accettato).

2. La “detenzione” dei rifiuti ha un perimetro più ampio di quanto si creda
Se il materiale è già lì, se viene incorporato in un’opera diretta dal professionista, se rientra nella sequenza delle lavorazioni: quel materiale è considerato detenuto anche dal direttore lavori.

3. L’uso di materiali da demolizione è possibile, ma solo se recuperati
Senza l’operazione di trattamento prevista dal D.M. 152/2022, ogni riutilizzo costituisce gestione illecita.

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