La segnalazione di criticità al RUP/stazione appaltante, da parte del direttore dei lavori, è condizione sicuramente necessaria, ma anche sufficiente ad esonerarlo dalle proprie responsabilità? Se un direttore dei lavori segnala delle criticità al RUP/stazione appaltante, che necessitano di una variante per condizioni “imprevedibili” e necessarie al completamento dell’opera, predisponendola, e lo stesso non l’accoglie ed approva, cosa deve fare?
Questa domanda, che mi è stata posta durante un evento formativo, se trasportata in generale sul comportamento professionale da tenere in caso di criticità segnalata ed ignorata da parte del committente, è una di quelle che ricorrono più frequentemente.
Abbiamo detto “ignorata”, ma ciò si potrebbe anche tradurre nell’indicazione a proseguire (disposizione “impartita”) rispetto ad una soluzione errata e/o dannosa.
Nella domanda ci siamo riferiti al direttore dei lavori ed al RUP/stazione appaltante, perché la domanda deriva da un corso in ambito di lavori pubblici, e continueremo in questo riferimento, ma in termini più generali ci potremmo riferire a tante figure professionali, progettista, coordinatori per la sicurezza, direttori dell’esecuzione, ecc…, e al committente.
Anzi, questo sarà il tema di un successivo articolo che vorrà allargare i termini della questione.
Si tratta di una domanda che in generale riguarda tutte quelle figure professionali che in virtù della sottoscrizione di un contratto hanno assunto delle obbligazioni disciplinate dal Codice Civile ed assunto per ruolo compiti propri della normativa di settore nel cui ambito stanno operando.
D’altra parte, è anche vero che talvolta, pur in assenza di vincolo formale, la questione si presenta nella medesima forma, perché si realizza un ruolo “di fatto”, che in particolare la disciplina della sicurezza ai sensi dell’art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 (“principio di effettività”) dipinge mirabilmente.
Esistono ambiti in cui il “mero esecutore” non può esistere
Soffermiamoci per un attimo sul tema delle obbligazioni contrattuali e cerchiamo di vederlo da un altro punto di vista variando e generalizzando la domanda.
È possibile all’interno di un rapporto con obbligazione contrattuale, sia questa di mezzi o di risultato, essere solo un “mero esecutore”?
Partiamo con il dire che ci sono ambiti specifici ove questo proprio non è possibile, per esempio nel caso degli abusi edilizi (d.P.R. n. 380/2001) o della sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).
Vediamo il tema sicurezza che è abbastanza evidente al riguardo.
Art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008 – “Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori” - Testo in vigore dal 20/08/2009
“1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: … e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;”
In questa materia, tra l’altro penale, anche al fine di tutelare un bene “costituzionalmente garantito”, ovvero la “salute psico-fisica dei lavoratori”, è evidente che non basta segnalare ma occorre risalire la china ed alzare l’asticella fino a trovare qualcuno che sia in grado di rimuovere il problema.
Allo stesso modo risulta abbastanza evidente anche il caso degli abusi edilizi che, contravvenendo ad una norma anch’essa con risvolti penali, richiede al professionista una presa di distanza forte e definitiva come lo scioglimento dal vincolo contrattuale, ovvero la rinuncia all’incarico; condizione questa necessaria ma non sufficiente ad essere esonerati dalle responsabilità, se l’illecito è stato operato sotto la propria condotta.
Obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato, due binari che si stanno avvicinando
Partiamo allora dal vedere cosa definisce le due obbligazioni che abbiamo citato e che ritroviamo nel Codice Civile.
Art. 1176 del Codice Civile – “Diligenza nell’adempimento”
“Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.”
Art. 1655 del Codice Civile – “Nozione”
“L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”
L’art. 1176 ci parla dell’“obbligazione di mezzi”, ovvero di diligenza, mentre l’art. 1655 dell’“obbligazione di risultato”, che è quella tipica dell’appaltatore.
La prima è propria della “prestazione intellettuale”, mentre la seconda è un’obbligazione del fare tipica dell’appalto e dell’opera pubblica, ma c’è da dire che in determinati settori, per esempio quello dei SIA (Servizi di Ingegneria e Architettura), anche la giurisprudenza sta virando sempre più verso un’“obbligazione di risultato”, in virtù sia dell’organizzazione di tipo imprenditoriale che c’è dietro, sia della peculiarità del prodotto finale che deve essere fornito.
Alla luce di tutto ciò, ricaviamo che l’essere un “mero esecutore” è una condizione limite, tra l’altro, come abbiamo visto, non sempre possibile, che richiede un’azione forte da parte del committente per essere esonerati dalla propria obbligazione.
Azione forte, chiara, inequivocabile e reiterata.
Quindi, diventa davvero un caso limite.
Chi redige davvero la perizia di variante e perché l’incarico viene prima
Prima di proseguire con l’analisi di questo tema, tornando alla domanda iniziale, affrontiamone per un attimo un altro molto interessante.
La domanda recita in relazione alla perizia di variante “predisponendola”.
È configurabile lo scenario determinato nella domanda?
La prassi potrebbe determinare una risposta affermativa, ma la norma?
Per approfondire questo argomento vi rimando ad un altro mio articolo scritto sempre per LavoriPubblici.it e pubblicato il 13/02/2026, dal titolo “Art. 120 Codice Appalti: chi redige la perizia di variante? MIT, RUP e DIRETTORE DEI LAVORI” (https://www.lavoripubblici.it/news/stampa/37421).
Senza entrare troppo sull’argomento per cui appunto vi rimandiamo all’articolo, basti qui dire che il direttore dei lavori deve essere incaricato di redigere la variante, altrimenti il suo compito si limita al “supporto istruttorio” e ad una “relazione”.
Si rimette il passo di norma che ci indica questo.
Art. 5, comma 3, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 – “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali” – Testo in vigore dal 01/04/2023
“3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico.”
Se non può esserci redazione di variante senza incarico, tanto meno ci può essere esecuzione, salvo rari casi.
Art. 5, comma 4, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 – “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali” – Testo in vigore dal 01/04/2023
“4. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.”
Pertanto, non ci può essere redazione di variante senza incarico, che resta comunque necessario, anche se magari la prassi operativa ha saltato qualche passaggio formale rendendo il percorso un po’ meno rarefatto e codificato rispetto a quello delineato dalla norma.
Il vincolo del quadro economico e i due scenari che ne discendono
La limitazione posta in riferimento al quadro economico è molto forte e sembrerebbe imporre altre strade in caso di sforamento dello stesso e questo anche in caso di variante legittima.
A mio avviso, questa limitazione la dobbiamo leggere in termini ordinari, che non esclude a priori, in ambito di legittimità, la possibilità di incrementare il quadro economico, se ci sono risorse reperibili.
Lo scenario è completamente diverso se non ci sono risorse finanziabili e, a quel punto, credo che occorra fermarsi definitivamente, perché le sospensioni non possono essere senza limiti (“quarto contrattuale o sei mesi”), e determinare un progetto stralcio ma funzionale al futuro proseguimento.
Quindi, per tornare alla domanda iniziale, se il diniego di approvazione fosse legato alla capienza del quadro economico, allora potrebbe avere un senso, altrimenti bisogna entrare nel merito e valutare l’oggettività della scelta del RUP.
Le determinazioni sul lato lavori, che richiedono l’emissione di atti amministrativi all’uopo predisposti, da parte del direttore dei lavori e del RUP, sanciscono automaticamente anche le sorti del rapporto professionale.
A onor del vero c’è da dire che in merito a chi deve redigere la variante, non tanto in riferimento ai tempi e modalità di redazione dove l’interpretazione credo al riguardo sia abbastanza pacifica, ovvero l’incarico deve essere propedeutico alla redazione come anche l’esecuzione di lavori che ad essa si riferisce deve essere posteriore, tranne casi limite legati a sicurezza e patrimonio, di diversa opinione è il MIT, che si è espresso al riguardo con parere n. 3892 dell’11/12/2025.
Forse il MIT nello scrivere questo parere aveva in mente un passaggio della Legge n. 2248/1865 che poi però nel tempo si è perso.
Art. 343, dell’Allegato F, della Legge n. 2248/1865 - Testo in vigore dal 01/07/1865 al 07/06/2011
“Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non sieno previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, l'ingegnere direttore ne promuove l'approvazione dell'Autorità competente, presentando una perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un appendice al contratto principale.”
Il termine “perizia suppletiva” è ampio ed omnicomprensivo (parte grafica e descrittiva, sia tecnica che economica) rispetto al concetto di “relazione”.
Quando il dissenso non è sostanziale e quando invece pregiudica il risultato
Torniamo alla domanda iniziale e verifichiamo altre possibilità partendo dal presupposto che non ci siano condizioni oggettive ostative alla sua approvazione, altrimenti se c’è illegittimità o mancanza di fondi abbiamo detto che lo scenario diventa un altro e sicuramente al di là di un atto di sospensione che possa interrompere temporaneamente il lavoro, occorre proseguire cercando la soluzione amministrativa più corretta a seconda del caso di specie.
Infatti, se non ci sono motivazioni oggettive o, come abbiamo detto, potenziali violazioni di norme, ci sono due ulteriori possibilità in riferimento a linee interpretative ed amministrative diverse, siano esse tecniche o economiche:
- o non rivestono carattere sostanziale;
- o possono pregiudicare in tutto o in parte il risultato finale.
In questi casi come è opportuno comportarsi?
Segnalare è sufficiente ad adempiere all’“obbligazione di diligenza”? E quanto l’azione del professionista si deve spingere oltre fino a richiedere, in taluni casi, lo scioglimento dal contratto?
Occorre operare un’attenta valutazione del rischio, misurarlo e stabilire uno scenario, ovvero un possibile profilo di soccombenza, rispetto al contratto ed al ruolo (Codice Civile e D.Lgs. n. 36/2023).
Partiamo dal dire che, come abbiamo segnalato in apertura, la volontà del committente di esonerarci dalla nostra obbligazione deve essere chiara, inequivocabile e reiterata; ecco, medesime caratteristiche deve avere la nostra segnalazione e soprattutto deve essere tracciata.
Detto ciò, se la diversità di visione non riveste carattere sostanziale, si può proseguire e la segnalazione servirà a prendere le distanze da una decisione del committente che diventa solo un’ulteriore prescrizione contrattuale; se invece la diversità di opinione si concentra su un fatto che può pregiudicare in tutto o in parte il risultato finale, occorre valutare bene la propria posizione ed il proprio ruolo, perché in quel caso la segnalazione sicuramente è necessaria ma non sufficiente e non potrebbe esserlo nemmeno la manifesta volontà del committente di renderci “mero esecutore”.
Quindi in questo secondo caso abbiamo due scenari davanti:
- o proseguire se possibile come “mero esecutore”;
- o dover rinunciare all’incarico.
La scelta dipende dall’effetto dannoso finale e dalla misura dello stesso, che potrebbe configurarsi per esempio anche in un potenziale danno erariale.
La rinuncia all’incarico, come “extrema ratio”, potrebbe essere dovuta e irrinunciabile, ma anche non indolore perché potrebbe esporci a diffide in danno da parte del committente.
Quindi, la possibilità va maneggiata con estrema cautela e grande oggettività, magari facendosi supportare da un parere legale.
Il principio del risultato e la “piena autonomia” del direttore dei lavori
Riprendiamo nuovamente l’analisi normativa e vediamo se possiamo disegnare ulteriori scenari rispetto a quelli già delineati.
Di particolare interesse sono alcuni passaggi del D.Lgs. n. 36/2023.
“In primis” il “principio del risultato” che richiama anche ad un “principio di legalità”.
Art. 1, commi 1 e 4, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 – “Principio del risultato” - Testo in vigore dal 01/04/2023
“1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. … 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;”
Il secondo è l’art. 1, comma 1, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, che dice che il direttore dei lavori opera in “piena autonomia” e nel rispetto delle “disposizioni” impartite dal RUP.
Le due condizioni sono legate dalla congiunzione “e”; quindi, devono verificarsi simultaneamente.
Questo in linea ordinaria, ma ci sono sempre dei limiti, perché se intervengono disposizioni che possono pregiudicare l’obbligazione contrattuale e non solo, allora dobbiamo valutare molto bene se proseguire o meno nella scia della disposizione impartita fino addirittura a prenderne totalmente le distanze.
Evidentemente è un tema estremamente delicato, da toccare con le molle e con grande oggettività, perché, ribadiamo, ci può esporre anche ad azioni di risoluzione in danno da parte del committente.
Inoltre, sempre il suddetto articolo, ad ulteriore definizione del ruolo del direttore dei lavori, dice che “interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto”.
Art. 1, comma 1, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 – “Attività e compiti del direttore dei lavori” – Testo in vigore dal 01/04/2023
“1. Nell'esecuzione dei contratti il direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento. Nell'esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.”
Il peso dell’omissione, tra Codice Penale e principio di effettività
Ulteriormente, lasciamoci guidare nel ragionamento oltre che dalle obbligazioni civilistiche e dai dettami codicistici del D.Lgs. n. 36/2023, anche dall’art. 40 del C.P.
Art. 40 del Codice Penale – “Rapporto di causalità”
“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”
Come possiamo interpretare in linea generale tale dettame?
Nel fatto che ha rilevanza penale la condotta che trasgredisce una disposizione imposta dalla legge, ciò attraverso un’azione diretta oppure un’omissione.
L’azione diretta si sostanzia in un comportamento attivo ed operoso, mentre l’omissione si manifesta attraverso un comportamento passivo e inattivo.
Il filo conduttore di entrambi è il nesso di causalità con l’evento.
E poi dall’art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 (“principio di effettività”).
Art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 – “Esercizio di fatto di poteri direttivi” - Testo in vigore dal 15/05/2008
“1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.”
Quindi, ne possiamo dedurre che un comportamento, o attivo, o omissivo, si sostanzia di fatto, anche in assenza di formalità, rispetto al nesso di causa con l’evento negativo.
Pertanto, essendo soggetti di alta specializzazione, finché si rimane all’interno del vincolo contrattuale, difficilmente poi ci si può difendere, ottenendo un totale esonero di responsabilità, dicendo “mi hanno detto di fare così”.
Il percorso corretto, passo dopo passo
Partiamo allora proprio da qui e cerchiamo di ricavare dei concetti cardine e procedurali validi tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, e riferibili non solo al caso di specie in ambito varianti ma anche ad altri contesti.
In linea generale, se il direttore dei lavori ha accertato che esistono circostanze oggettive che impediscono il completamento dell’opera secondo il progetto approvato e ha regolarmente segnalato tali circostanze al RUP, il suo obbligo non si esaurisce nella sola comunicazione.
Il suo ruolo si deve spingere oltre e, in virtù della sua obbligazione e della sua alta specializzazione, deve continuare ad agire per tutelare la corretta esecuzione dell’opera e, al tempo stesso, la propria posizione professionale.
È un equilibrio delicato da mantenere, non semplice ma normativamente dovuto, al quale talvolta si aggiunge anche un tema deontologico.
Il percorso corretto è, in linea di principio, il seguente:
- formalizzare la segnalazione
- descrivere dettagliatamente le criticità riscontrate;
- proporre il percorso amministrativo più corretto per superarle;
- spiegare, ove necessario, perché non sono superabili nell’ambito del contratto vigente e proporre il percorso amministrativo alternativo;
- indicare le soluzioni, gli scenari e le conseguenze tecniche, economiche e temporali;
- precisare che, senza modifica progettuale, l’opera non è realizzabile o non può essere ultimata conformemente alle prescrizioni.
- attendere la decisione del RUP
- la decisione sull’approvazione della variante non compete al direttore dei lavori ma al RUP e, ove previsto, alla stazione appaltante.
Il direttore dei lavori, agendo ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, sopra visto, se ritiene che ricorrano i presupposti previsti dal codice, predispone una relazione, illustrando:
- le cause;
- le soluzioni;
- la riconducibilità alle ipotesi normative;
- gli effetti economici, temporali ed amministrativi sul contratto.
Se il RUP non approva o non decide affatto
Se però il RUP, muovendosi sempre ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, non approva la variante o non assume alcuna decisione e l’opera non è tecnicamente eseguibile, il direttore dei lavori sicuramente non deve ordinare all’appaltatore di proseguire lavorazioni che sa essere inutili, impossibili o difformi; quindi può proporre la sospensione e poi disporla, sempre che gli importi si trovino sotto la soglia comunitaria; al di sopra di essa, ai sensi dell’art. 121, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, il compito spetta al RUP e il direttore dei lavori si limita a proporre.
Poi può continuare nella segnalazione chiedendo riscontro ed eventualmente, se non si ottengono risposte, o se queste non sono certe e rassicuranti, può chiedere di essere sciolto dal contratto.
Ribadiamo alcuni passaggi.
In tale situazione, come abbiamo già evidenziato, è opportuno:
- reiterare la segnalazione per iscritto;
- evidenziare che la prosecuzione determinerebbe lavorazioni non conformi o non collaudabili;
- chiedere formalmente istruzioni;
- specificare che, in assenza di tali istruzioni, non è possibile garantire la regolare esecuzione dell’opera.
Se il RUP persiste nella propria posizione ed addirittura ordina comunque di proseguire i lavori, fino ad impartire un ordine scritto senza variante, il direttore dei lavori non può limitarsi ad eseguirlo in modo acritico se ciò comporta la realizzazione di opere manifestamente illegittime o tecnicamente errate.
In questi casi è fondamentale:
- formulare il proprio dissenso in forma scritta e motivata;
- precisare i rischi derivanti dall’esecuzione e/o dalla mancata esecuzione delle opere in variante;
- conservare tutta la documentazione (relazioni, verbali, fotografie, PEC, ordini di servizio).
Questo perché il direttore dei lavori mantiene una propria autonomia e responsabilità tecnica e non è automaticamente esonerato da responsabilità per il solo fatto che il RUP abbia assunto una decisione diversa.
In conclusione, se il direttore dei lavori è convinto, sulla base di elementi tecnici oggettivi, che l’opera non possa essere completata senza una variante, non dovrebbe:
- ignorare il problema;
- ordinare lavorazioni che ritiene tecnicamente errate;
- certificare opere che sa essere non conformi.
Dovrebbe invece:
- documentare puntualmente la situazione;
- reiterare la richiesta motivata al RUP;
- chiedere formali istruzioni;
- proporre e poi disporre, se ne ricorrono i presupposti, la sospensione dei lavori;
- proseguire solo nei limiti delle lavorazioni effettivamente eseguibili e conformi;
- in “extrema ratio” chiedere di essere sciolto dal contratto;
- in casi particolari, ove la legge lo richieda, effettuare la denuncia ad un organo superiore.
Cosa cambia rispetto al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.M. n. 49/2018
Verifichiamo ora se ci sono delle diversità di impostazione fra il vigente D.Lgs. n. 36/2023 ed il precedente D.Lgs. n. 50/2016-D.M. n. 49/2018.
Il direttore dei lavori non può sostituirsi al RUP nella decisione di approvare una variante, ma non può neppure eseguire o far eseguire attività che sa essere tecnicamente non realizzabili o contrarie alla corretta esecuzione dell’opera.
È in questo passaggio che emerge l’autonomia tecnica del direttore dei lavori.
L’art. 1, comma 1, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, afferma che il direttore dei lavori:
- opera in piena autonomia;
- nel rispetto delle disposizioni di servizio del RUP;
- valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell’esclusivo interesse della corretta esecuzione dell’intervento.
Questa disposizione è molto più forte rispetto all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 49/2018, anche se il concetto di “piena autonomia” era già presente in quest’ultimo.
Art. 2, comma 2, del D.M. n. 49/2018 – “Rapporti con le altre figure” – Testo in vigore dal 30/05/2018
“2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.”
Il legislatore ha voluto chiarire che il direttore dei lavori non è un “mero esecutore” delle volontà del RUP, ma è un professionista autonomo responsabile delle valutazioni tecniche, rafforzandolo con la puntualizzazione “nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione dell’intervento”.
Se il direttore dei lavori ritiene necessaria una variante, allora l’art. 5, comma 3, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina espressamente il procedimento.
Il direttore dei lavori:
- acquisisce il parere del progettista;
- redige una relazione motivata;
- illustra i presupposti della modifica;
- trasmette tutto al RUP.
Successivamente:
- il RUP valuta la fondatezza della proposta;
- la sottopone alla stazione appaltante per l’approvazione.
Quindi, il direttore dei lavori non decide in merito alla variante e né l’approva.
Ma cosa succede se il RUP dice “No”?
Qui occorre distinguere due ipotesi.
La prima è quella in cui l’opera è comunque eseguibile.
In questo caso il direttore dei lavori esegue le disposizioni ricevute, perché pur non condividendo la scelta, l’opera resta comunque tecnicamente realizzabile.
La seconda è quella in cui l’opera NON è tecnicamente realizzabile, ad esempio:
- il progetto contiene un errore progettuale;
- emerge una situazione geologica imprevedibile;
- vengono rinvenuti sottoservizi incompatibili;
- la normativa sopravvenuta impedisce la soluzione progettuale;
- esistono interferenze non eliminabili.
In questo caso, a mio avviso, il direttore dei lavori non può limitarsi a prendere atto del diniego del RUP.
Deve invece:
- reiterare formalmente la propria relazione;
- spiegare perché la mancata variante impedisce il completamento dell’opera;
- indicare le conseguenze;
- chiedere espressamente istruzioni.
È fondamentale che tutto rimanga agli atti.
Può continuare i lavori?
Dipende.
Può proseguire:
- tutte le lavorazioni indipendenti dalla criticità;
- tutte quelle non interessate dalla variante.
Non dovrebbe invece ordinare:
- opere inutili;
- demolizioni destinate ad essere rifatte;
- lavorazioni che sa non potranno essere completate;
- lavorazioni che porteranno inevitabilmente ad un’opera difforme.
Diversamente assumerebbe una responsabilità personale.
Può sospendere i lavori?
Sì, quando ricorrono i presupposti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.
Se la causa rende impossibile proseguire regolarmente le attività, il direttore dei lavori deve rappresentare al RUP la necessità della sospensione per poi disporla, se, come abbiamo detto, gli importi si trovano sotto la soglia comunitaria.
La sospensione, tuttavia, produce i suoi effetti nell’ambito del procedimento previsto dagli artt. 121 e 122 del Codice e dall’Allegato II.14, con il coinvolgimento del RUP.
E se il RUP ordina per iscritto di andare avanti?
Questa è forse la situazione più delicata.
L’ordine scritto del RUP non elimina automaticamente la responsabilità tecnica del direttore dei lavori.
Infatti, l’autonomia tecnica prevista ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, comporta che il direttore dei lavori continui a rispondere delle proprie valutazioni professionali.
Per questo motivo è auspicabile:
- formulare una relazione tecnica conclusiva;
- precisare che l’opera non è eseguibile nelle condizioni attuali;
- indicare che la prosecuzione avviene esclusivamente in esecuzione della disposizione del RUP/stazione appaltante;
- chiedere che tale disposizione sia formalizzata;
- ma tutto ciò abbiamo detto potrebbe rivelarsi insufficiente e richiamare azioni ancora più forti da parte del professionista.
Una riflessione personale
Negli ultimi trent’anni si è spesso affermata impropriamente l’idea che il direttore dei lavori dovesse semplicemente “eseguire” le decisioni del RUP.
A mio giudizio, il D.Lgs. n. 36/2023 ha chiarito meglio questo equilibrio, che comunque già la norma conteneva.
Il direttore dei lavori rimane subordinato al RUP sotto il profilo organizzativo e procedimentale, ma non perde la propria autonomia decisionale e professionale.
Se ritiene che l’opera non possa essere realizzata senza una variante, non può tacere, né avallare un’esecuzione tecnicamente scorretta.
Il suo dovere è documentare puntualmente la situazione, motivare il dissenso e richiedere una decisione formale della stazione appaltante.
Poi esiste un tema ancora più complesso, ovvero se il direttore dei lavori abbia non solo la facoltà, ma addirittura il dovere di rifiutarsi di adempiere ed impartire ordini di servizio che porterebbero alla realizzazione di un’opera non collaudabile o non conforme o addirittura contro norma.
Tema che esiste e che offre una risposta affermativa, fermo restando che la difformità non si realizzi o non si sia realizzata sotto la sua condotta, altrimenti uscire dalle responsabilità diventa difficile.
Infine, esiste un ulteriore tema, ovvero quello di alzare l’asticella denunciando a livelli superiori, caso limite in presenza di grave illecito.