Direzione lavori: la responsabilità del professionista in caso di vizi sull'opera

La Cassazione riconosce la responsabilità del direttore dei lavori in caso di contestazione di vizi sulle opere per le quali ha firmato il certificato di regolare esecuzione

di Redazione tecnica - 18/11/2025

Quadro normativo

La responsabilità del direttore dei lavori si inserisce in un quadro normativo che unisce principi generali del codice civile e obblighi propri dell’attività tecnica.

Gli artt. 1176 e 2230 ss. c.c. definiscono l’obbligazione professionale come obbligazione di mezzi, da valutare secondo la diligentia quam in concreto: non la diligenza dell’uomo comune, ma quella che ci si attende da un tecnico qualificato.

In questo contesto, il direttore dei lavori è chiamato a garantire una vigilanza effettiva sull’opera, verificando la conformità al progetto, la correttezza delle lavorazioni e l’idoneità dei materiali, oltre a informare tempestivamente il committente quando emergono irregolarità o criticità. È una vigilanza che non può esaurirsi in controlli formali, ma richiede attenzione costante alle modalità con cui l’impresa esegue le opere.

Sul piano assicurativo, gli artt. 1892 e 1893 c.c. disciplinano l’obbligo dell’assicurato di dichiarare in modo completo e veritiero le circostanze rilevanti. Nelle polizze claims made questo dovere è ancora più stringente: oltre alle richieste risarcitorie già ricevute, vanno comunicate anche le contestazioni o le situazioni che possono ragionevolmente evolvere in responsabilità professionale.

La giurisprudenza chiarisce anche che, quando il sinistro si verifica prima che l’assicuratore conosca la reticenza, non è necessario un formale annullamento della polizza: è sufficiente eccepire la violazione degli obblighi informativi. Il quadro che emerge è quindi quello di una responsabilità tecnica che richiede vigilanza sostanziale e, allo stesso tempo, una gestione trasparente del rischio assicurato.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati