Quadro normativo
La responsabilità del direttore dei lavori si inserisce in un quadro normativo che unisce principi generali del codice civile e obblighi propri dell’attività tecnica.
Gli artt. 1176 e 2230 ss. c.c. definiscono l’obbligazione professionale come obbligazione di mezzi, da valutare secondo la diligentia quam in concreto: non la diligenza dell’uomo comune, ma quella che ci si attende da un tecnico qualificato.
In questo contesto, il direttore dei lavori è chiamato a garantire una vigilanza effettiva sull’opera, verificando la conformità al progetto, la correttezza delle lavorazioni e l’idoneità dei materiali, oltre a informare tempestivamente il committente quando emergono irregolarità o criticità. È una vigilanza che non può esaurirsi in controlli formali, ma richiede attenzione costante alle modalità con cui l’impresa esegue le opere.
Sul piano assicurativo, gli artt. 1892 e 1893 c.c. disciplinano l’obbligo dell’assicurato di dichiarare in modo completo e veritiero le circostanze rilevanti. Nelle polizze claims made questo dovere è ancora più stringente: oltre alle richieste risarcitorie già ricevute, vanno comunicate anche le contestazioni o le situazioni che possono ragionevolmente evolvere in responsabilità professionale.
La giurisprudenza chiarisce anche che, quando il sinistro si verifica prima che l’assicuratore conosca la reticenza, non è necessario un formale annullamento della polizza: è sufficiente eccepire la violazione degli obblighi informativi. Il quadro che emerge è quindi quello di una responsabilità tecnica che richiede vigilanza sostanziale e, allo stesso tempo, una gestione trasparente del rischio assicurato.