Conclusioni
Il ricorso è stato respinto, confermando la responsabilità del DL in merito ai gravi vizi dell’opera celati tramite la sottoscrizione di certificati di regolare esecuzione dei lavori, oltre all’impossibilità di utilizzare la polizza professionale, sulla quale la compagnia aveva negato la manleva.
La decisione conferma che la tutela del direttore dei lavori passa attraverso la qualità del suo operato e attraverso la trasparenza nella comunicazione degli elementi rilevanti, sia nei confronti del committente sia nei confronti dell’assicurazione, motivo per cui il professionista è tenuto a:
- esercitare una vigilanza che sia realmente sostanziale e non solo formale;
- documentare le verifiche e le interlocuzioni con l’impresa, così da poter ricostruire il percorso tecnico seguito;
- valutare con grande prudenza la firma del verbale di fine lavori, che rappresenta un atto ad elevato contenuto tecnico;
- comunicare tempestivamente alla compagnia assicurativa ogni contestazione rilevante, anche se non presenta ancora i tratti di una vera e propria richiesta risarcitoria.