Divieto di frazionamento dell’appalto: il richiamo di ANAC sul valore unitario dell’opera
Con l’atto del Presidente n. 2390/2025, l'Autorità chiarisce quando un appalto può essere suddiviso in lotti funzionali e ribadisce il divieto di frazionamento artificioso
Quando una stazione appaltante può davvero suddividere un intervento in più affidamenti? E quali condizioni rendono legittima la creazione di lotti funzionali, evitando che la parcellizzazione diventi un modo per aggirare le procedure concorrenziali?
A rispondere a queste domande, ribadendo il divieto di frazionamento artificioso degli appalti, è l’ANAC con l’Atto del Presidente 8 ottobre 2025, n. 2390, con cui ha richiamato una stazione appaltante sul corretto utilizzo dell’istituto, all’esito dell’attività di vigilanza avviata su un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche del valore complessivo di 440mila euro.
Divieto di frazionamento dell’appalto: richiamo di ANAC sul valore unitario dell’opera
Nella vicenda in esame, il progetto esecutivo era stato validato per l’importo complessivo di 440mila euro e, nonostante la natura unitaria dell’intervento, la stazione appaltante ha così suddiviso gli affidamenti:
- un affidamento diretto per un importo di 32.956,53 euro;
- un affidamento diretto per un importo di 59.000 euro;
- avvio di una procedura negoziata senza bando (art. 50, comma 1, lett. c) d.lgs. 36/2023) per le “opere di completamento edili”, pari a 179.521,05 euro, invitando cinque operatori economici.
La motivazione addotta dal Comune richiamava la “particolarità delle lavorazioni” e la volontà di intervenire per “fasi funzionali”.
Una scelta che, per l’ANAC, non trovava adeguato fondamento tecnico né normativo. Vediamo il perché.
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